Noi di Armi e Tiro l’abbiamo pungolato e adesso il commissario Uits, Francesco Soro, risponde sulla questione del Regolamento per la classificazione delle armi sportive
Il Regolamento sulla classificazione delle armi sportive dell’Uits ci aveva fatto trasecolare per una quantità di incomprensibili limitazioni. Dopo una prima reazione, ora il commissario Uits, Francesco Soro, apre al dialogo con noi di Armi e Tiro per elaborarne uno nuovo. E poi chissà… Noi naturalmente siamo ben disponibili. Leggete la lettera.
Caro direttore, anzitutto ti ringrazio per la disponibilità e per i contributi che la redazione, in particolare Ruggero Pettinelli e Matteo Cagossi, hanno fornito al dibattito delle ultime settimane, cominciato proprio sul sito e sulla pagina Facebook di Armi e Tiro. Altri amici tiratori – che ringrazio apertamente – hanno inviato all’indirizzo email che avevo indicato delle motivate osservazioni sulla normativa regolamentare, in particolare Giulio Magnani. Eccomi dunque qui a riassumere, da un lato, le proposte e argomentazioni ricevute e, dall’altro, ad analizzare insieme alla redazione e agli appassionati i punti più discussi della normativa.
Prima però una considerazione che vale come un’autocritica. È evidente, dal tenore delle osservazioni ricevute, che non abbiamo ben illustrato, ai tiratori, premesse e obiettivi dell’intervento regolamentare. Muoviamo dunque dal “perché” l’Unione italiana Tiro a segno ha avvertito la necessità di introdurre una normativa per la classificazione delle armi sportive: a seguito del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 – recante “Attuazione della direttiva (Ue) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” – ho sentito l’esigenza di ancorare a criteri oggettivi i pareri in merito alla qualifica sportiva di una determinata arma che la Uits è chiamata a fornire dal Banco Nazionale di Prova ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 85/1986 e successive modifiche.
Credevo infatti, e lo ritengo tuttora, fosse doveroso, da parte di una pubblica amministrazione, eliminare, o almeno restringere, gli spazi di discrezionalità nei pareri che è chiamata a fornire. Per trasparenza, ma anche per assicurare ai cittadini uniformità interpretativa e maggiore efficienza dell’azione amministrativa. Paradossalmente, però, nel tentativo di fornire maggiore chiarezza e trasparenza, abbiamo finito con l’alimentare un poco di confusione. Questo anzitutto perché non abbiamo illustrato in premessa che nulla cambia per le armi che sono previste per le discipline di tiro della federazione.
Detto in altri termini, il Regolamento si applica soltanto ai pareri che la Uits è chiamata a fornire, sulla base del richiamato articolo 2, sulla qualificazione delle armi diverse da quelle previste nei regolamenti sportivi della Uits. È, come noto, un parere non vincolante ed è, analogamente, un parere che – sempre a norma dell’art. 2 legge 85/1986 – viene richiesto dal Banco anche alle altre Federazioni sportive affiliate al Coni. Federazioni che, a differenza, della Uits non sono un ente pubblico. Ora, se questa autocritica è vera, come è vera, dobbiamo ritenere automaticamente risolta la gran parte dei rilievi che sono stati mossi al Regolamento, con particolare riferimento alla apparente distonia tra la neonata normativa federale ed i regolamenti sportivi per l’ex ordinanza della stessa Uits.
Andiamo oltre, muovendo sempre dal dettato normativo del richiamato articolo 2 della legge 85 del 1986, e segnatamente dal secondo comma dove si annida Il principale problema del nostro confronto. Il problema – su cui ci troveremo certamente d’accordo – è nell’avverbio “esclusivamente“. Già, perché la norma – la stessa che in buona sostanza richiede il parere delle Federazioni sportive nazionali di cui all’articolo 20 dello Statuto Coni – definisce come “armi sportive” quelle che “per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive“.
È pertanto ovvio che un ente pubblico, chiamato ad esprimere un così importante parere, voglia e possa darsi una regolamentazione stringente anche per evitare di incorrere in censure di superficialità. Questo spiega il perché delle discusse scelte in materia di sicura manuale, di peso massimo di scatto, di organi di mira regolabili, di lunghezza minima di canna, di interpretazione delle ex ordinanza.
Così ricostruito il contesto normativo, sono certo che ora gli appassionati che hanno avuto la pazienza di seguirci sin qui, da un lato, abbiano compreso modi e tempi dell’intervento e che, dall’altro, si aspettino dall’Unione Italiana Tiro a Segno anche delle soluzioni.
Ecco, in questa prospettiva, lavorando su uno spunto offerto da Cagossi, riteniamo opportuno ripensare dal principio la neonata normativa regolamentare, che – e lo rammento anzitutto a me stesso – non richiede alla Uits di decidere se un’arma possa essere esclusivamente impiegata nell’attività sportiva bensì richiede al Banco di Prova di ascoltare, a tal fine, il parere della Uits e delle altre Federazioni sportive nazionali di cui all’articolo 20 dello Statuto Coni.
Alla luce di quanto sopra, il Regolamento adottato dalla Uits rappresenterà le Linee guida dell’ente in materia di emissione di pareri richiesti dal Banco di prova ai fini della qualificazione delle armi. Pareri che riguarderanno l’uso sportivo, o meno, dell’arma e non l’esclusività di tale utilizzo. Che, ripeto, è una valutazione che compete al Banco di Prova.
Questo non toglie che, assieme al gruppo di esperti che ha elaborato il Regolamento, apporteremo ove possibile qualche modifica. Per fare un esempio, ritengo di accogliere la richiesta di uniformarne il limite cronologico di adozione. Fin qui il compito della Uits. Ora però, caro direttore, desidero proporti di fare qualche passo insieme, non solo chiedendo sostegno nell’ottica di superare le resistenze culturali che da sempre accompagnano l’uso sportivo delle armi ma soprattutto per evidenziare, ove possibile, le modifiche che potrebbe necessitare la normativa in materia. Lo facciamo insieme?