Con una ordinanza, il Tar del Friuli ha riconosciuto fondata la questione di costituzionalità sull'articolo 43 Tulps, per quanto riguarda i motivi ostativi al rilascio del porto d'armi. Cosa significa?
L'avvocato Giuseppe Sbisà, che ringraziamo, ci ha segnalato una interessantissima ordinanza emanata dal Tar del Friuli Venezia Giulia l'11 giugno, con la quale si riconosce la non manifesta infondatezza della richiesta di intervento della Corte costituzionale sull'articolo 43 del Tulps. Nella lunga e articolata motivazione, i giudici amministrativi constatano come i motivi ostativi al rilascio di un porto d'armi in presenza di precedenti penali per gli specifici reati indicati, possano effettivamente presentare profili di incostituzionalità nel momento in cui si pretende che risultino automaticamente ostativi anche nel momento in cui si tratti di eventi remoti nel tempo. Si sottolinea, tra l'altro, come esista una evidente sperequazione tra chi viene condannato per il medesimo reato a una sola pena pecuniaria e chi a una pena detentiva: al primo può essere concesso un porto d'armi, al secondo invece no. La richiesta di un pronunciamento sull'articolo 43 Tulps da parte della Corte costituzionale è già stata avanzata anche dal Tar della Toscana e, a questo punto, è possibile che dall'esame da parte della suprema corte scaturisca finalmente un intervento che ristabilisca l'equilibrio in una situazione che porta a risultati decisamente grotteschi. Per leggere le motivazioni dell'ordinanza, clicca sull'allegato.