Sul sito della Commissione europea è stato pubblicato un comunicato, nel quale si vorrebbe convincere i cittadini che il progetto proibizionista sulle armi è “cosa buona e giusta”. Un comunicato pieno di disinformazione e di menzogne, che pubblichiamo in forma integrale aggiungendo però in corsivo la risposta, punto per punto, fornita dall'esperto Alberto Mandracci, sostenitore del Comitato direttiva 477: il comitato sta a sua volta preparando un proprio parere ufficiale al riguardo.
La Commissione vuole limitare la libertà dei privati cittadini. Vero o falso?
Falso. La Commissione vuole trovare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini europei e il rispetto delle libertà dei singoli. Limitare l'accesso e il possesso di armi nell'UE mira soprattutto a limitare i rischi e i pericoli, più che limitare le libertà dei cittadini. Gli eventi recenti e la situazione attuale impongono provvedimenti immediati, seri e, in questo caso, anche rigidi. Due studi preparatori e la relazione sull'attuazione della direttiva sulle armi da fuoco hanno dimostrato l'esistenza di un problema reale e diffuso riguardo alla tracciabilità, ai limiti e alle restrizioni in vigore rispetto al possesso e al commercio delle armi da fuoco nell'UE.
Vero. La Commissione NON tiene conto, in questo contesto, del contrasto, da subito, alle armi illegali la cui vendita prospererà ulteriormente attraverso il Deep Web, usufruendo del sistema Thorn, che permette la navigazione anonima e l’uso del Bitcoin per il pagamento poiché l’uso di eventuali carte di credito sono facilmente rintracciabili, quindi la loro esternazione è alquanto infondata. Se mi permetto un paragone è come quel dentista che prima toglie tutti i denti sani e lascia i cariati per ultimi.
Le nuove restrizioni sono inutili nella lotta al terrorismo. Vero o falso?
Falso, anche se da sole non bastano. Per impedire che i terroristi si approvvigionino sul mercato nero la Commissione sta preparando un piano d'azione contro il traffico illegale di armi ed esplosivi, che consoliderà le misure esistenti e ne proporrà di nuove. La lotta al mercato nero, tuttavia, va accompagnata da una maggiore regolamentazione del mercato legale. Contrastare il traffico di armi, infatti, non avrebbe senso se chiunque può acquistare con facilità le armi sul mercato legale: le due misure sono, quindi, complementari.
Vero. Non esiste complementarietà tra mercato nero e mercato legale poiché sono mutualmente esclusive. Infatti un individuo adotta una via o l’altra.
Le restrizioni sulle armi semi-automatiche o disattivate sono inutili. Vero o falso?
Falso. Poiché il meccanismo di funzionamento è simile, le armi semi-automatiche possono essere facilmente convertite in automatiche utilizzando diversi meccanismi e kit, prodotti illegalmente. Inoltre, poiché le armi automatiche sono più costose, la conversione è conveniente dal punto di vista economico. Da qui nasce l'esigenza di limitare l'acquisto e il possesso anche delle armi semi-automatiche più pericolose. Le restrizioni sulle armi disattivate derivano da una riflessione analoga, poiché le armi disattivate possono essere modificate per renderle di nuovo funzionanti: sono state per esempio utilizzate armi riattivate in recenti attacchi terroristici. Inoltre, non essendo più iscritte nel registri ufficiali, sono impossibili da tracciare.
Vero. Il meccanismo tra un’arma semi ed una full, NON è simile ma totalmente diverso. Infatti il sistema full auto richiede l’esistenza di un basculante che permetta, attraverso lo sgancio del dente supplementare di ritegno, del cane affinché possa andare in battuta nel momento in cui l’otturatore è in perfetta chiusura. Infatti un’eventuale innesco anticipato della catena deflagrante potrebbe causare nocumento fisico al tiratore poiché la fiammata potrebbe uscire dall’alveolo di espulsione, quantunque le sicure meccaniche adottate possano essere in grado di ridurre il pericolo. La disponibilità sul mercato di kit atti a convertire da semi a full auto, sono ormai scomparsi dal momento che questi sono diventati illegali in molti Paesi, anche degli Stati Uniti. Infatti il rischio di essere sorpresi per un kit, la cui efficienza non è mai stata al 100% per motivi di precisione ed adattabilità all’arma, fanno volgere l’interesse verso l’acquisto di un’arma full direttamente. Inoltre va messo in grande risalto che le armi tipo AR 15 (ex M16) sono molto più costose e poco affidabili, dal punto di vista dell’inceppamento e scarsa adattabilità a climi estremamente caldi e umidi o freddi, e, sotto l’aspetto prettamente balistico, il calibro .223 Rem. con palla SS109 da 62 grs. ha un potere lesivo e penetrativo inferiore ad un 7,62×39 con palla da 120 grs. di cui può essere alimentato un AK47. Nondimeno il secondo è stato prodotto in numero molto maggiore e la loro presenza su tutti i teatri di guerra da quella di Corea, al Vietnam, Somalia sino a i giorni nostri, lo rende assolutamente “appetibile” anche poiché, in sede di analisi autoptica e conseguente analisi balistico forense, l’individuazione proiettile/arma è, pressoché, impossibile. Pertanto generalizzare su tutte le B7 è del tutto infondato. Invito pertanto la Commissione a rendere pubblici i dati di eventuali intercettamenti di kit di modifica delle armi da semi a Full. Ricordo ancora che in Italia è in vigore la 110/75 che su questa parte è esaustiva e, sino ad oggi, non è mai stata fallace.
Le nuove restrizioni danneggeranno oltre misura cacciatori, sportivi e collezionisti. Vero o falso?
Falso. Non tutte le armi semi-automatiche saranno sottoposte a restrizioni, pertanto non sarà lesa la libertà dei cittadini europei di possedere armi per praticare la caccia o altri sport da tiro. Sarà infatti possibile, a tal fine e previa autorizzazione, acquistare e possedere le armi semi-automatiche non sottoposte a restrizioni. Anche i collezionisti, fino ad ora non soggetti ad alcuna restrizione, potranno acquistare e possedere le armi indicate previa autorizzazione, così come qualsiasi altro privato cittadino.
Vero. Qualunque restrizione che viene fatta porta il potenziale acquirente a NON procedere all’acquisto per timore che il prossimo atto colpisca l’arma da lui acquistata e, dal momento che la proprietà è un ancora un diritto, la loro eventuale sottrazione, che non sia dovuto alla pericolosità della persona e non dell’arma legale, sarebbe un contra legem, relativamente al Tulps attualmente in vigore.
Marcatura e scambio di informazioni sono fondamentali per l'efficacia della misura. Vero o falso?
Vero. La marcatura delle armi da fuoco comune in tutta l'UE serve a migliorare la tracciabilità delle armi. Il maggior scambio di informazioni tra gli Stati membri sul commercio e possesso di armi serve a evitare che una persona definita non idonea ad acquistare armi in un paese riesca a procurarsele in un altro.
Già esiste e basta andare sul sito https://www.bancoprova.it/index.php/it/home.html alla sezione “punzoni” per rendersi conto che quello sollevato è un “falso” problema il quale è già stato ampiamente affrontato e risolto da molto tempo
Non si potranno più acquistare e vendere armi su Internet. Vero o falso?
Falso. I privati cittadini non potranno vendere e comprare armi su Internet attraverso canali non autorizzati, tuttavia, i rivenditori abilitati e riconosciuti potranno continuare a farlo: tramite loro, dunque, i cittadini autorizzati, potranno acquistare armi online. Limitare l'acquisto di armi da fuoco o parti di esse online è utile poiché le armi comprate e vendute su internet sono difficili da monitorare e questo non ne consente la tracciabilità.
Vero. Infatti è un falso problema dal momento che non è possibile acquistare, già adesso, un’arma solo via internet “legale” senza l’adeguata documentazione sia della Questura che della Prefettura e che verrebbe intercettata alla dogana e quindi confiscata.
Le restrizioni riguardano tutte le armi semi-automatiche. Vero o falso?
Falso. Le armi che saranno spostate dalla categoria B7 alla categoria A, quindi vietate, sono solo le armi semiautomatiche con meccanismi automatici.
Inoltre, le armi nella categoria B soggette ad autorizzazioni, saranno:
1. le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;
2. le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale;
3. le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
4. le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;
5. le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato ?C1 o per le quali non ? si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;
6. le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
Le armi della categoria C soggette a dichiarazione saranno:
1. le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6;
2. le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;
3. le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B punti 4-7;
4. le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
Nessuna modifica è stata proposta per la categoria D.
Nel testo si parla di “le armi semiautomatiche con meccanismi automatici” che già sono vietate dalla 110/75 quindi il problema NON sussiste.
Lo scrivente, che è perito balistico forense iscritto all’Albo dei Periti ed esperti presso il Tribunale e riconosciuto presso altri due tribunali sul territorio nazionale, oltre tra i primi del proprio corso presso l’Accademia Militare di Modena in materie militari, sarebbe ben lieto di poter visualizzare i vostri dati dal momento che è anche docente di fisica e, quindi, competente nell’ambito delle materie scientifiche tra le quali anche la matematica statistica.