Dunque, non si risolve il problema del terrorismo, ma si colpiscono i diritti dei cittadini armati. Nel modo che avevamo già ben compreso fosse “gradito” al governo (e anche al ministero dell’Interno). Sfruttando la decretazione d’urgenza. La lettura del resoconto della seduta del 19 marzo delle commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa) in sede referente fa comprendere come gli emendamenti siano stati inseriti “a tradimento” dal governo e poi difesi dal viceministro dell’Interno pd Filippo Bubbico, che in altre situazioni aveva accolto legittime rimostranze del settore. I più attivi, nel corso della seduta, sono parsi i deputati del movimento 5 stelle Giulia Sarti, Vittorio Ferraresi, Donatella Agostinelli, Alfonso Bonafede, Francesca Businarolo e Andrea Colletti che hanno sempre proposto la soppressione degli emendamenti del governo, non soltanto sulle armi (delle quali crediamo restino oppositori), senza però riuscirvi.
Il lucano Filippo Bubbico (Montescaglioso, 26 febbraio 1954), architetto, iscritto al partito democratico, senatore dal 2006, è stato viceministro dell'Interno sotto il ministro Angelino Alfano (nuovo centro democratico) nel governo Letta e riconfermato nel governo Renzi. Dunque un “fedelissimo” di Alfano, sebbene sotto le insegne di Matteo Renzi (qui sotto Alfano e Bubbico).
Nelle pieghe del disegno di legge n. 2893 (di conversione del decreto-legge 7/2015) approvato alla camera il 31 marzo 2015, concernente “misure urgenti per il contrasto del terrorismo, proroga delle missioni internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo” ci sono norme che rafforzano l'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile (modificando il decreto legislativo n. 8 del 2010), in modo al solito confuso e complicato per produttori, importatori e commercianti. Poi ci sono le modifiche al Testo unico di pubblica sicurezza (rd n. 773 del 1931), che intervengono ancora sui caricatori perché il governo ci aveva già provato l’ultima volta con il decreto 91/2014. Tali modifiche prevedono: obblighi di denuncia alle autorità di ps anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi capienza di colpi superiore a 5 e 15; però sono esonerati da tali obblighi di denuncia i titolari di licenza di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o comunque di vendita. Al solito, il governo cerca di salvaguardare imprese e commercio, ai danni dei cittadini, ma senza tenere conto del danno economico che deriverà dal calo di vendite.
È, poi, integrato il contenuto dell'art. 697 cp, con l'equiparazione alla detenzione abusiva di armi della violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori; l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro. È poi integrata la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria. Anche in questo caso il governo non tiene conto non solo dei diritti acquisiti dei cittadini, ma neppure del danno economico che deriverà dal calo di vendite.