Ancora oggi all’esame della I commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (seguito esame Atto n. 236). Relatore ancora Pierguido Vanalli (Lega Nord).
Ma ecco il resoconto della seduta di ieri che tende a far slittare il parere della Commissione fino al 23 settembre prossimo:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la
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direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 236.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Pierguido VANALLI (LNP), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che attua la delega prevista dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) per il recepimento della direttiva 2008/51/CE, in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, la quale modifica la precedente direttiva 91/477/CEE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 527 del 1992.
Ricorda che l’articolo 1 dello schema in esame individua l’oggetto del decreto legislativo nell’integrazione della disciplina sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
L’articolo 2 modifica la disciplina di attuazione della direttiva comunitaria del 1991, contenuta nel citato decreto legislativo n. 527 del 1992. In particolare, il comma 1, lettera a), reca una modifica di carattere tecnico-formale. La lettera b) reca le definizioni, riprendendo per lo più quelle contenute nella disciplina comunitaria. La lettera c) estende la facoltà di chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco – riconosciuta a tutte le persone residenti – ai cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato; subordina inoltre la predetta facoltà al possesso della licenza di porto d’armi.
L’articolo 3 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). In particolare, il comma 1, lettera a) estende l’obbligo di licenza del Ministro per l’interno – prevista per la fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate – all’assemblaggio delle predette armi ed oggetti (numero 1); determina in 2 anni la validità della licenza di fabbricazione, importazione, esportazione e vendita di armi e oggetti militari, rilasciata dal Ministro per l’interno, prevista dall’articolo 28 del TULPS (numero 2); ed eleva l’entità della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, il contravventore dell’obbligo di licenza (numero 3).
La lettera b) del medesimo comma estende l’obbligo di licenza del questore – prevista per la fabbricazione, importazione, esportazione e raccolta per motivi commerciali o industriali di armi diverse da quelle da guerra – all’assemblaggio delle armi medesime (numero 1); e determina in 3 anni la validità della predetta licenza.
La lettera c) introduce l’obbligo di licenza per l’esercizio dell’attività di intermediario nel trasferimento di armi, loro parti e munizioni; la licenza è rilasciata dal prefetto ed è valida 3 anni. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare all’autorità, ogni 6 mesi, un resoconto dettagliato sulle singole operazioni; la mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca della licenza.
La lettera d) aumenta da 10 a 50 anni l’obbligo di conservazione dei registri delle operazioni giornaliere degli armaioli, imponendo altresì l’obbligo di consegna all’autorità dei medesimi registri in caso di cessazione dell’attività; prevede che le informazioni registrate nel sistema informativo G.E.A., istituito presso il Ministro dell’interno e relativo agli esplosivi per uso civile gestiti dalle imprese, siano conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività; prevede l’obbligatorietà della presentazione del certificato medico-legale e dell’altra certificazione sanitaria prevista dalla normativa per il rilascio da parte del questore del nulla osta all’acquisto di armi da parte di privati; integra il contenuto del certificato medico-legale, da cui deve risultare anche la non assunzione di sostanze stupefacenti e il non abuso di alcool, ed amplia il novero dei medici abilitati a rilasciare tale certificato; introduce l’obbligo di comunicazione del nulla osta al coniuge ed ai familiari conviventi maggiorenni del titolare; ed eleva
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l’entità delle pene previste sia per l’armaiolo che per i privati che non rispettano gli obblighi relativi alla cessione di armi.
La lettera e) prevede che la denuncia della detenzione di armi, di parti di esse, di munizioni finite o di materie esplodenti all’autorità di pubblica sicurezza debba essere fatta entro 72 ore dall’acquisizione della disponibilità materiale; introduce l’obbligo di presentare ogni 6 anni la prescritta certificazione medica per chi detiene armi senza la relativa licenza, pena il divieto di detenzione disposto dal prefetto; la denuncia di detenzione deve essere presentata ogni qual volta l’arma sia trasferita in luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia; e prevede l’obbligo del detentore di assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
La lettera f) introduce l’obbligo di comunicare il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi al coniuge ed a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare.
La lettera g) vieta l’attività di ricarica delle munizioni senza autorizzazione del questore; l’autorizzazione è permanente e può essere rilasciata a chi abbia dimostrato la propria capacità tecnica presso una federazione sportiva di tiro riconosciuta. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 200 euro a 1.500 euro.
La lettera h) aumenta da 5 a 50 anni l’obbligo di conservazione dei registri delle operazioni giornaliere esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti, imponendo altresì l’obbligo di consegna all’autorità dei medesimi registri in caso di cessazione dell’attività; le informazioni registrate nel sistema informativo G.E.A. devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.
La lettera i) introduce l’obbligo di licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Per i poligoni rientranti tra quelli abilitati all’addestramento al tiro ai sensi della normativa vigente, è invece richiesta la licenza del questore.
L’articolo 4 aumenta in maniera molto significativa gli importi delle multe previste, congiuntamente alla reclusione, dalla legge n. 895 del 1967 per i reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, cessione o raccolta di armi da guerra (lettera a), detenzione illegale di armi o esplosivi (lettera b), violazione dell’obbligo di consegna di armi all’autorità (lettera c) e porto illegale di armi o esplosivi in luogo pubblico (lettera d). Viene altresì modificata l’attenuante per fatti di lieve entità (lettera e). Secondo la relazione illustrativa, si provvede in tal modo ad adeguare le sanzioni pecuniarie di cui alla legge n. 895 del 1967 con le disposizioni previste da ulteriori norme di recepimento di direttive comunitarie, con particolare riguardo ai decreti legislativi n. 8 e n.58 del 2010, relativi al sistema di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile e all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
L’articolo 5 apporta numerose modifiche alla legge n. 110 del 1975, che ha integrato le disciplina in materia di armi contenuta prevalentemente nel codice penale (disciplina penalistica) e nel TULPS (disciplina amministrativa).
Il comma 1, lettera a), vieta la fabbricazione, l’introduzione nel territorio italiano e la vendita delle armi fa fuoco corte (semiautomatiche o a ripetizione) calibro 9×19 parabellum, ad eccezione di quelle destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all’esportazione. Nei casi ammessi è richiesta la licenza del questore prevista dall’articolo 31 del TULPS per l’esportazione, importazione e vendita di armi.
La lettera b) modifica la disciplina in materia di porto di armi in più aspetti: estendendo l’elenco degli oggetti per i quali sussiste il divieto di porto al di fuori della propria abitazione e delle appartenenze senza giustificato motivo (bastoni muniti di punta acuminata, strumenti da taglio, catene, e così via) agli strumenti riproducenti armi (quali le armi giocattolo), a quelli da segnalazione, agli strumenti softair (per questi ultimi due si veda la seguente lettera c)) e ai puntatori laser di
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classe pari o superiore a 3 (numero 1); e inasprendo le sanzioni penali previste per i contravventori del predetto divieto di porto d’armi (numero 2) e del divieto di porto d’armi o altri strumenti nelle riunioni pubbliche (numero 3).
La lettera c) prevede limitazioni nella conformazione delle armi giocattolo (ridenominate strumenti riproducenti armi) e introduce limitazioni alla conformazione degli strumenti da segnalazione acustica (tipo scacciacani) e degli strumenti softair (armi ad aria compressa) (numeri 1, 2 e 3); introduce la verifica di conformità da parte del Banco nazionale di prova per i predetti strumenti (numero 3); e aumenta l’importo della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, i contravventori delle disposizioni di cui sopra (numero 4).
La lettera d) limita ai 10 anni precedenti la prima richiesta l’esenzione dalla verifica dell’idoneità al maneggio delle armi necessaria per il porto d’armi per coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia.
La lettera e) aumenta le sanzioni penali pecuniarie per le violazioni relative al divieto di detenzione, raccolta e trasferimento di armi da guerra e alla disciplina relativa alla collezione di armi comuni da sparo.
La lettera f) interviene in materia di marcatura delle armi da fuoco, specificando dettagliatamente la natura, le caratteristiche tecniche e le indicazioni da apporre obbligatoriamente sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato. In particolare viene stabilito che la sigla della Repubblica italiana deve essere apposta dal Banco nazionale di prova, al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di impedire l’apposizione del simbolo nazionale su armi mai transitate in Italia (numero 1). La lettera f) prevede inoltre che i dati del registro tenuto dal Banco di prova siano trasmessi al Ministero dell’interno (numero 2) e che l’autorità di pubblica sicurezza possa disporre nei casi dubbi l’inoltro dell’arma al Banco di prova per le opportune verifiche di conformità al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale (numero 3).
La lettera g) introduce una disciplina in materia di tracciabilità delle armi da fuoco, prevedendo per le armi e le munizioni la registrazione delle relative informazioni, per almeno 50 anni, nel sistema informatico G.E.A.
La lettera h) introduce una disciplina sull’immissione nel mercato delle armi provenienti da scorte governative. Si tratta delle armi già in dotazione alle forze armate e di polizia e dichiarate fuori uso, che possono essere immesse sul mercato civile solo dopo la cd. demilitarizzazione, ossia la trasformazione da armi da guerra in armi comuni da sparo. Tali armi possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all’acquisto; se disattivate, possono essere alienate senza autorizzazione.
La lettera i) estende alle armi da esposizione l’esenzione dalla richiesta della licenza del questore ai sensi dell’articolo 31 del TULPS per l’importazione temporanea di armi da caccia o sportive (numero 1) ed aumenta la multa, che congiuntamente alla reclusione, punisce i contravventori delle disposizioni in materia di importazione temporanea di armi (numero 2).
La lettera l) aumenta l’importo dell’ammenda per l’inosservanza delle disposizioni in materia di trasporto di parti di arma (numero 1) ed escludendo dalla definizione di parte di arma i semilavorati (numero 2).
La lettera m) demanda ad uno o più decreti del Ministero dell’interno, da adottarsi entro 6 mesi la definizione della modalità e dei termini della custodia delle armi da guerra e comuni da sparo, prevedendo modalità di tracciabilità delle armi e delle loro parti delle munizioni nonché la semplificazione degli adempimenti previsti.
La lettera n) specifica le caratteristiche tecniche delle armi da fuoco per uso scenico (numero 1) ed aumenta l’importo della multa che punisce, congiuntamente
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alla reclusione, la violazione della disciplina in materia di locazione e comodato di armi (numero 2).
La lettera o) aumenta gli importi delle multe che puniscono, congiuntamente alla reclusione, la fabbricazione, l’introduzione, l’esportazione, la commercializzazione, la vendita o la cessione di armi clandestine (ossia di armi non catalogate o sprovviste di segni identificativi).
L’articolo 6 individua i provvedimenti di attuazione delle norme introdotte dallo schema in commento. Più specificamente, si prevede un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, da adottarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, al fine di attuarne le relative disposizioni modificando il regolamento di esecuzione del TULPS, nel rispetto dei principi di semplificazione e riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi (comma 1). Si prevede un decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’interno, da emanare entro 180 giorni, per disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per idoneità, acquisizione, detenzione nonché conseguimento di qualunque licenza di porto d’armi. Lo stesso decreto dovrà definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le forze dell’ordine con riguardo ai procedimenti concernenti acquisizione, detenzione e conseguimento del porto d’armi (comma 2). Si prevede un decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro 12 mesi, volto a disciplinare le modalità di funzionamento ed utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi ad armi e munizioni in ordine alla loro tracciabilità.
Il comma 4 prevede l’applicazione della normativa vigente sino all’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti attuativi previsti da una serie di articoli del testo.
Il comma 5 prevede che alle armi di cui alle categorie A, B, C e D, dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, sulle armi da guerra o a spiccata capacità offensiva, sui materiali di armamento e sulle armi comuni, sportive e da caccia.
Il comma 6, reca la definizione di armi da caccia.
Il comma 7 estende ai fucili da caccia il limite detentivo di 200 cartucce cariche previste dall’articolo 97 del regolamento di esecuzione del TULPS.
L’articolo 7 dispone che dall’applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conclude rilevando che il termine per l’espressione del parere al Governo da parte della Commissione scade il 5 settembre prossimo. Quindi, sottolineata la complessità dell’atto in esame e la conseguente necessità di svolgere un adeguato approfondimento, che non potrà avvenire prima della ripresa dei lavori parlamentari, anche perché occorre attendere gli eventuali rilievi della Commissione bilancio, sottopone al presidente l’opportunità di chiedere al rappresentante del Governo di attendere l’espressione del parere della Commissione fino al 23 settembre prossimo, anche in considerazione del fatto che il termine per l’esercizio della delega scade il 26 ottobre 2010.
Donato BRUNO, presidente, preso atto della richiesta del relatore, chiede al rappresentante del Governo se quest’ultimo sia disponibile ad attendere l’espressione del parere della Commissione fino al 23 settembre prossimo.
Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara la disponibilità del Governo ad attendere fino a tale data.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.