La Corte Costituzionale ha riconosciuto che i cacciatori formati e abilitati (con corsi organizzati dalla Regione su programma dell’Ispra) hanno la qualifica in regola per prendere parte alle operazioni di controllo faunistico, se la legge regionale lo prevede. Così, altresì, le Guardie venatorie volontarie, poiché hanno qualifica di guardia giurata. La Lombardia è stata la prima a inserire la figura dell’operatore faunistico. Per cui i corpi di polizia provinciale, molto perplessi all’inizio sull’utilizzo di queste qualifiche, ora non possono più avere dubbi. Ne consegue che i cacciatori specificatamente formati possono essere utilizzati per le operazioni di controllo faunistico, come sancito anche dall’Assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. La questione di costituzionalità (risolta con sentenza numero 21/2021, depositata il 17 febbraio) era stata sollevata dal Tar della Regione Toscana. In particolare, la Corte costituzionale ha per la prima volta esplicitato il superamento del principio di tassatività dell’elenco dei soggetti autorizzati a partecipare ai piani di abbattimento, inquadrando sotto un diverso e aggiornato profilo il rapporto tra le specie invasive, in continuo aumento, e la continua diminuzione degli organici degli enti (polizie provinciali in primis) preposti al controllo. La corte ha inoltre considerato che, anche nei confronti dei soggetti ulteriori abilitati dalla Regione per il controllo delle specie invasive, compete comunque un ruolo di coordinamento sempre in capo alla polizia provinciale, “a dimostrazione che questi ulteriori soggetti risultano, in ogni caso, coinvolti in un ruolo meramente ausiliario”. “In questi termini e alla luce del quadro in precedenza descritto”, si legge nella sentenza, “l’integrazione disposta dalla norma regionale censurata merita di essere considerata come un’espressione legislativa che aumenta lo standard minimo di tutela ambientale previsto dalla disposizione statale: è infatti rivolta a riportare a un livello fisiologico la consistenza del personale qualificato destinato a eseguire i piani di abbattimento, ciò che appare necessario per attuare gli obiettivi, anche di tutela dell’ecosistema, previsti dallo stesso comma 2 dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992”.
L’unica delle disposizioni previste dalla Regione Toscana che è stata dichiarata incostituzionale, è quella (art. 37, comma 4-ter, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3) che prevedeva che potessero concorrere al controllo delle specie anche i selecontrollori semplici. La corte ha infatti stabilito che per poter effettuare l’abbattimento delle specie invasive è necessario che i cacciatori abbiano ricevuto una formazione specifica, sulla base di programmi concordati con l’Ispra.
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