L’ormai annosa e intricata vicenda conseguente all’accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, dopo la pronuncia della Corte costituzionale nel 2019 che sembrava aver posto definitivamente il punto sulla vicenda, si arricchisce di un ulteriore capitolo, questa volta in sede europea.
Il d.lgs 177/2016, in adempimento della legge delega 124/2015, ha disposto l’accorpamento del Corpo forestale dello Stato con l’Arma dei carabinieri e il trasferimento a quest’ultima, alle altre forze di polizia o ad altre amministrazione del relativo personale.
La scelta legislativa, motivata essenzialmente da ragioni di bilancio e di razionalizzazione delle risorse pubbliche, ha prodotto una lunga sequela di ricorsi al Tar da parte di componenti del Corpo forestale che non intendevano trasferirsi nelle nuove amministrazioni di riferimento. Si è contestata, in particolare, la legittimità costituzionale della riforma sotto diversi profili.
In primis, si è rilevato che la dissoluzione di un aggregato di uomini, mezzi, esperienze, cognizioni e competenze specifiche di tale specie, compromette la tutela del bene ambiente e non soddisfa le ragioni di efficienza prospettate.
In secondo luogo, si è evidenziato un mancato recepimento dei criteri direttivi della delega contenuta nella l. 124/2015. Infatti, secondo i detrattori della novella il Governo, optando per la soppressione del Corpo in parola, avrebbe dovuto farne confluire il personale nella Polizia di Stato, quale forza a ordinamento civile, evitandone la sostanziale “militarizzazione”.
Infine, vi sarebbe una lesione delle prerogative regionali, in quanto la materia “agricoltura e foreste”, rientrando tra le materie “residuali” (cioè non espressamente previste dall’art. 117 Cost.), è da ritenersi di esclusiva competenza regionale.
Sul punto è intervenuta in modo apparentemente definitivo e “tombale” la Corte Costituzionale con la sentenza 170/2019. Il Giudice delle Leggi, dissipando tutti i dubbi di legittimità, ha ritenuto che il riordino del Corpo forestale previsto dal d.lgs citato rientri nell’ambito di discrezionalità del Legislatore e le scelte operate siano ponderate e ragionevoli.
In sostanza, l’intervento Legislativo eliminando “sovrapposizioni e duplicazioni di competenze” ha garantito una maggiore efficienza nello svolgimento di funzioni analoghe e di conseguenza una “migliore tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare”, pertanto “l’accorpamento, oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti ma tende ad incrementare l’efficienza e l’efficacia nell’esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite” (Corte Cost. sent. 170/2019).
La Corte ha anche affermato la competenza esclusiva statale in materia, in quanto la disciplina delle forze di polizia rientra nel concetto di ”ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” ex art. 117 co. 2 let. g).
L’Autorevole Consesso ha respinto tutte le doglienze tenuto conto dell’ampia lettera della delega che consentiva al Legislatore di optare, almeno in via prevalente, per l’Arma dei carabinieri quale “destinatario” dell’accorpamento, nonché per le articolate salvaguardie delle professionalità interne al Corpo forestale previste dalla legge 124/2015. Da ciò è seguita una articolata sequenza di sentenze di rigetto dei ricorsi proposti dai dipendenti del Corpo forestale, emesse dal Tar del Lazio ancora poche settimane or sono.
Tuttavia, a dispetto di quanto stabilito dal Giudice delle Leggi, la questione sul piano giuridico non può dirsi del tutto sopita. Infatti, nelle more del deposito delle motivazioni della sentenza 170/2019 citata, sulla vicenda si è espresso il Comitato europeo dei diritti sociali. Trattasi di un organismo sorto nell’ambito del Consiglio d’Europa che ha lo scopo di garantire l’osservanza da parte degli stati firmatari, tra cui figura anche il nostro Paese, delle disposizioni della Carta sociale europea.
Il Comitato, decidendo sul reclamo presentato da alcune associazioni sindacali di categoria (UGL-CFS e SAPAF) ha riscontrato nell’accorpamento del Corpo forestale dello Stato plurime violazioni della Carta sociale europea nell’attuale formulazione (cd. Carta sociale europea riveduta). In particolare, l’inclusione in un corpo militare quale è l’Arma dei Carabinieri comporterebbe ad avviso del Comitato la lesione dei diritti sindacali e della libertà di contrattazione collettiva.
Vi è da chiedersi quali possano essere le conseguenze di un tale “colpo di scena”, posto che le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento e si riducono in una forma di pressione non coercitiva per lo Stato firmatario.
Tuttavia, non è da trascurare il ruolo che gli strumenti di cosiddetta Soft law potrebbero avere in occasione di successive riforme, nonché eventuali ed ulteriori pronunciamenti della Corte Costituzionale in quanto il rispetto della Carta Sociale Europea, essendo un trattato internazionale ex art. 117 co. 1 Cost., rientra a pieno titolo tra gli obblighi cui è da ritenersi vincolato anche il Legislatore. A distanza di 5 anni dall’entrata in vigore del d.lgs 177/2016 non sembra, dunque, esserci ancora pace per la riforma e i “colpi di scena” sembrano essere ancora in agguato.