Con ordinanza n. 444 dell’8 maggio 2024, il Tar della Lombardia (sezione prima) ha accolto in sede cautelare il ricorso di un cittadino (difeso, tra gli altri, dall’avvocato Antonio Bana, past president Assoarmieri), volto a interrompere l’efficacia del divieto di detenzione armi comminato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, in seguito alla denuncia per detenzione di munizioni in numero eccedente quanto denunciato, ma comunque entro i limiti massimi previsti dalla legge. Dalla lettura del provvedimento emerge per la prima volta un principio interessante, quello cioè secondo il quale “la condotta dell’omessa denuncia della detenzione di un numero di munizioni “per armi comuni da sparo”, superiore a quello denunciato (pari a 1.500), non appare di per sé idonea a giustificare la misura del divieto di detenzioni delle armi in quanto non emerge dagli atti del procedimento il superamento dei limiti di legge previsti per la detenzione delle munizioni in relazione alle diverse tipologie di “armi per caccia” o di “armi a canna corta”. I giudici hanno inoltre evidenziato che “il ricorso, alla luce della delibazione propria della camera di consiglio, appare munito di sufficiente fumus boni iuris in quanto le circostanze fattuali idonee a far dubitare dell’affidabilità del ricorrente in ordine alla detenzione delle armi risultano smentite dagli accertamenti compiuti nel parallelo procedimento penale (istanza di archiviazione del PM del Tribunale di Varese del 30.12.2023), avviato a seguito del deferimento della Questura di Varese posto a fondamento del provvedimento prefettizio del 5.3.2024 e del 25.1.2024, non oggetto di confutazione da parte dell’amministrazione procedente”.
Naturalmente, occorrerà attendere l’udienza per la trattazione nel merito.