Prefettura non conclude l’istanza per il porto d’armi: condannata dal Tar

Il Tar del Veneto ribadisce che una prefettura non può “covare” una pratica per il rilascio del porto d’armi indefinitamente: che decida di accogliere l’istanza o di respingerla, deve emettere un provvedimento esplicito

Con sentenza n. 1304 del 4 giugno 2024, la sezione prima del tribunale amministrativo regionale del Veneto ha accolto il ricorso di un cittadino nei confronti della prefettura di Padova. Il ricorrente, amministratore delegato di una società che tratta metalli preziosi, ha presentato istanza per il rilascio del porto di pistola per difesa personale il 6 dicembre 2022: dopo praticamente un anno, cioè il 20 novembre 2023, la prefettura gli ha notificato un preavviso di rigetto, evidenziando la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del suddetto porto d’armi. Il richiedente ha quindi presentato le proprie controdeduzioni, riservandosi di impugnare il rigetto una volta che quest’ultimo fosse stato notificato, ma questo non è mai avvenuto: in pratica, la prefettura non ha mai concluso la pratica. Il 27 marzo quindi, il cittadino ha presentato ricorso al Tar proprio contro l’illegittimità del silenzio della prefettura, illegittimità che è stata confermata dai giudici: “la Prefettura di Padova non ha definito, con un provvedimento espresso, il procedimento avviato sull’istanza della parte odierna ricorrente con la richiesta di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata in data 6.12.2022.

Tanto basta a ritenere quindi sussistente la violazione dell’art. 2, comma 1, primo capoverso, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”. In applicazione di tale disposizione normativa, la P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Inoltre, in base alla Tabella allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, n. 58 (recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata superiore a novanta giorni”), il termine di conclusione del procedimento di rilascio del porto di pistola per difesa personale è di 120 giorni. Il procedimento oggetto del presente gravame si sarebbe pertanto dovuto concludere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dal 6.12.2022. Ciò non è invece avvenuto. La Prefettura di Padova si è infatti limitata a comunicare, con atto del 20/11/2023, notificato il 12/12/2023, un preavviso di rigetto, in relazione al quale l’interessato ha formulato osservazioni difensive, a mezzo dell’avv. Patrizio Ianniello. La Prefettura di Padova è rimasta inerte e non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 120 giorni. Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Padova in ordine all’istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente alla medesima Prefettura di Padova in data 6.12.2022. Di conseguenza, deve ordinarsi alla Prefettura di Padova di provvedere sulla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (di qualsiasi contenuto peraltro ritenga sulla base delle sue valutazioni discrezionali), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza”. La prefettura è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.