L’avvocato generale della Corte europea di giustizia si è pronunciata sul ricorso della Repubblica ceca per l’annullamento della direttiva “disarmista” 2017/853. Dicendo che…
Eleanor Sharpston, avvocato generale presso la corte di giustizia europea, ha rilasciato il proprio parere sul ricorso della Repubblica ceca, al quale si sono associati Ungheria e Polonia, per l’annullamento della direttiva 2017/853 in materia di armi. Come è noto, i contenuti di tale direttiva hanno suscitato vive polemiche fin dalla genesi del provvedimento (nel 2015) e, non appena entrato in vigore, i cechi hanno deciso di adire la corte di giustizia lamentando che l’atto fosse viziato da numerose violazioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il parere dell’avvocato generale è che la direttiva 2017/853, come peraltro la direttiva originaria 91/477, si propongono lo scopo di garantire una certa libertà di movimento per determinate tipologie di armi e loro componenti essenziali all’interno dell’Unione europea, ma d’altro canto devono garantire la sicurezza associata a questi prodotti. L’avvocato generale ha anche considerato che, in seguito agli attacchi terroristici che hanno determinato la genesi della direttiva, ciascuno Stato membro avrebbe potuto provvedere in proprio con apposite leggi restrittive, le quali avrebbero avuto un impatto ben maggiore sulla circolazione delle armi legali nella Ue. Il parere dell’avvocato generale è quindi che la direttiva 2017/853 abbia lo scopo attuale e predominante di assicurare la libera circolazione delle armi e che, anche se indubbiamente ha influenza anche nel settore della prevenzione del crimine, non determina una armonizzazione in tal senso. Di conseguenza, la conclusione dell’avvocato generale è che gli organi legislativi Ue fossero abilitati ad adottare la direttiva, secondo l’articolo 114 del Trattato sul funzionamento della Ue. Anche relativamente al principio di proporzionalità, l’avvocato generale ha osservato che la norma, consentendo in particolare agli svizzeri di mantenere la proprietà dell’arma d’ordinanza anche una volta congedati dal servizio attivo, rispetta il criterio di proporzionalità, come anche lo spostamento di alcune armi semiautomatiche nella categoria “A” delle armi proibite. Secondo l’avvocato generale, infine, la direttiva rispetta i principi di certezza del diritto ed equità di trattamento.
Per questo motivo, l’avvocato generale propone alla corte di giustizia europea (che dovrà pronunciarsi sul punto nel mese di settembre) di rigettare il ricorso della Repubblica ceca, addebitando i relativi costi al Paese e agli altri Stati membri che si sono associati (Ungheria e Polonia).
Tutto finito? Probabilmente sì, ma resta comunque una speranza residua per la Repubblica ceca, in quanto la corte di giustizia può fare proprio il parere dell’avvocato generale, ma può anche decidere di discostarsene, non essendo in alcun modo vincolata.
Per quanto ci riguarda, riteniamo sia particolarmente surreale che si possa affermare che la direttiva 2017/853 stia agevolando la circolazione delle armi legali, quando le indicazioni della stessa Ue sull’immatricolazione delle armi risultano essere, a oggi, confuse, contraddittorie e applicabili in modo divergente dai singoli Stati membri.
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