L’acquisto e il possesso di armi richiedono che il cittadino sia in possesso di una serie di requisiti, come per esempio che non sia stato condannato per tutta una serie di reati, ma è anche necessario dimostrare di avere le carte in regola da un punto di vista strettamente sanitario.
In particolare, i certificati medici sono fondamentalmente di due tipi: il primo, previsto e disciplinato dal decreto del ministero della sanità 28 aprile 1998, è quello per il rilascio o il rinnovo delle licenze di porto d’armi per caccia, Tiro a volo o difesa personale; il secondo, previsto dall’articolo 35 del Tulps, è quello previsto per la richiesta del nulla osta all’acquisto di armi e per la mera detenzione di armi. Sono due certificati all’apparenza simili ma, in realtà, presentano alcune differenze non da poco, all’atto pratico, conviene quindi capire in cosa si distinguono.
Il certificato per il porto d’armi
Il certificato medico per il porto d’armi, previsto dal decreto del ministero della Sanità 28 aprile 1998, prevede una serie di requisiti psicofisici minimi per la concessione del porto d’armi per caccia o Tiro a volo e, separatamente, per la concessione del porto d’armi per difesa personale. Al di là dell’assenza di malattie mentali, sono infatti previsti requisiti minimi di udito, di vista (più stringenti per il porto d’armi per difesa) eccetera.
Chi rilascia questo certificato? Lo stabilisce l’articolo 12 del decreto legislativo n. 104 del 2018, che parla esplicitamente di rilascio “dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio”.
Il rilascio del certificato da parte di uno dei professionisti appena citati, è subordinato alla presentazione dinnanzi a questi ultimi di un certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di base, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con i requisiti previsti per il porto d’armi, nonché non affetto da dipendenze da alcoolici o sostanze stupefacenti o psicotrope.
Quindi, se si intende chiedere il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, la prima cosa da fare è andare dal proprio medico di base e farsi rilasciare il certificato anamnestico, con il quale si potrà andare dal medico della Asl o dal medico militare, della polizia, dei vigili del fuoco eccetera (purché in servizio, cioè non in quiescenza) a farsi rilasciare il certificato “definitivo”. Quanto dura il certificato medico? La presentazione dell’istanza per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi prevede che il certificato medico non abbia data anteriore a tre mesi.
Il certificato medico per il nulla osta e per i meri detentori
Per il nulla osta all’acquisto di armi (che consente solo l’acquisto e il trasporto presso la propria abitazione, senza ulteriori possibilità di movimentazione), l’articolo 35 del Tulps prevede che si richieda un certificato “rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool”. La differenza sostanziale tra questo tipo di certificato medico e quello previsto per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi è, quindi, che per il rilascio di questo tipo di certificazione non sono previsti requisiti minimi di visus e di udito, per esempio, ma solo l’assenza di patologie mentali.
Il decreto legislativo 104 del 2018 ha inoltre previsto, modificato l’articolo 38 Tulps, che anche chi detiene armi senza avere un porto d’armi (perché magari le ha acquistate con il nulla osta o perché il porto d’armi l’ha lasciato scadere e non intende rinnovarlo) presenti ogni cinque anni il certificato medico previsto dall’articolo 35 del Tulps: più nello specifico, l’articolo 12 del decreto in questione stabilisce che il certificato sia “rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. In questo caso non si fa riferimento al fatto che i medici siano “in servizio permanente e in attività di servizio”, quindi il certificato può essere rilasciato anche da medici militari in quiescenza (analogamente a quanto avviene per i certificati per il rinnovo della patente di guida).
Di norma, i professionisti indicati richiedono comunque la presentazione del certificato anamnestico del medico di base, per rilasciare il certificato medico di propria competenza. Per chi abbia lasciato scadere il porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato medico “da detentore” decorre a partire dalla scadenza del libretto (art. 38 Tulps).