Con sentenza n. 12025 del 30 marzo 2021(udienza il 20 gennaio), la prima sezione penale della Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla ripetizione della denuncia nel caso di cambio di luogo di detenzione dell’arma. Nello specifico, i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi sul rigetto di una richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo di una pistola semiautomatica, che era stata ritirata al legale detentore. Quest’ultimo, in possesso di porto di fucile per Tiro a volo, “dopo il turno di lavoro nel pomeriggio del 12 febbraio 2020 aveva prelevato l’arma dal luogo di regolare custodia, con l’intento di recarsi al poligono. Lo stesso, però, aveva modificato i propri programmi e aveva deciso di trattenere con sé per poche ore l’arma nell’abitazione che insiste nell’azienda gestita dalla compagna”. La corte ha rigettato il ricorso, argomentando che “Nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all’art. 38 Tulps, sanzionato ai sensi dell’art. 17 Tulps, non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore (Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017, dep. 208, Iasparra, Rv. 272625). Si evidenzia, infatti, che presupposto dell’obbligo previsto dall’art. 38, primo comma, Tulps, sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, è l’acquisizione della materiale disponibilità delle armi, come meglio specificato nella norma modificata dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica. In tali casi, quindi, le armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l’obbligo di denuncia. Invece, il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, settimo comma, T.U.L.P.S. è quello opposto: non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Conseguentemente, la detenzione “illegale” di armi di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, determinando così il fatto che l’Autorità di pubblica sicurezza ne ignori l’esistenza. La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, al contrario, non determina questa situazione: l’Autorità conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiede un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta; situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 Tulps, sia interpellando il detentore. Quanto fin qui osservato induce a ritenere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, Tulps Si è visto, infatti che, benché contemplate nello stesso articolo, le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta”.
Di conseguenza, diversamente da quanto avviene con l’acquisto dell’arma, nel caso in cui quest’ultima debba essere trasferita da un luogo di detenzione a un altro, secondo i giudici della Cassazione la denuncia dovrà avvenire non già entro le 72 ore successive, bensì “immediatamente”, perché l’acquisizione della materiale disponibilità è già avvenuta.