Il primo caso dopo l'approvazione della riforma della legittima difesa è già un caos tra mistificazioni, errori e palesi distorsioni della realtà. Come stanno davvero le cose?
Tiene banco in questi giorni la sfortunata vicenda di Monterotondo (Rm), cittadina nella quale il 29enne Andrea Pulone ha sparato, ferendolo, a un 16enne albanese che insieme a due complici, dopo aver divelto l’inferriata di una finestra stava rubando in casa sua. L’accusa è di eccesso colposo di legittima difesa, ma sia sui quotidiani, sia nei programmi televisivi (non parliamo poi dei social…), complice l’approvazione poche settimane prima della riforma della normativa sulla legittima difesa, a quanto sembra si sta facendo una gran confusione, che non aiuta particolarmente a capire il problema. Cerchiamo, per quanto possibile, di dissipare le nebbie sempre più fitte intorno a questa materia, utilizzando proprio il caso specifico di Monterotondo.
In questo momento il pacchetto di norme di riforma della legittima difesa, approvato il 28 marzo scorso, non è ancora in vigore. Questo perché pur essendo stato promulgato dal Capo dello Stato, ancora non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. L’entrata in vigore del provvedimento sarà, come per ogni altra legge dello Stato secondo l’articolo 73 della Costituzione, il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, a meno che nel medesimo provvedimento non sia stabilita una data diversa (cosa che non sembra essere).
Quindi? Quindi, in realtà, anche se la norma ancora non è in vigore, mancando ormai solo la pubblicazione in Gazzetta si può ragionevolmente supporre che nel volgere di un mese al più tardi, sarà in vigore. A quel punto, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del codice penale, nella misura in cui le norme approvate lo scorso 28 marzo saranno più favorevoli all’indagato, si applicheranno comunque quelle, anche se entrate in vigore successivamente al fatto (è il cosiddetto principio del “favor rei”).
Assolutamente no. Dal punto di vista processuale, la riforma della legittima difesa non cambia nulla per il 29enne di Monterotondo: il pubblico ministero dovrà istruire il procedimento penale, quindi Pulone sarà necessariamente sottoposto a indagine. Il procedimento penale potrebbe concludersi in udienza preliminare con il non luogo a procedere, oppure potrebbe verificarsi il rinvio a giudizio, nel qual caso si aprirà il vero e proprio processo, con i suoi tre gradi di giudizio (primo grado, appello, Cassazione). Le uniche differenze rispetto al passato sono costituite dal fatto che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione del processo, adesso per i casi di legittima difesa o eccesso colposo di legittima difesa dovrà essere riservata la priorità assoluta, il che dovrebbe assicurare tempi un pochino più ristretti per la definizione della questione. Inoltre, sempre secondo quanto disposto dalla normativa di riforma, se sarà riconosciuta all’indagato la scriminante prevista dal (nuovo) secondo comma dell’articolo 55 del codice penale (cioè se sarà considerato non punibile a causa del “grave turbamento psichico”), sarà lo Stato a farsi carico delle spese per avvocato e consulenti tecnici di parte.
Secondo quanto introdotto dalla riforma della legittima difesa, potrebbe anche non essere condannato, in quanto la nuova normativa ha aggiunto un secondo comma all’articolo 55 del codice penale (eccesso colposo di legittima difesa), che recita: “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Il problema, ovviamente, è capire quando il “turbamento” possa o meno definirsi “grave” ma, soprattutto, come sia possibile accertare la maggiore o minore “gravità” del turbamento in questione.
L’aspetto più paradossale della vicenda è che per il 16enne albanese e per i suoi complici, nonostante nella legge di riforma della legittima difesa siano previste pene più gravi per il furto in abitazione e sia anche previsto che l’eventuale libertà condizionale sia subordinata al risarcimento del danno, questo non farà alcuna differenza: per il già citato “favor rei”, esplicitato dall’articolo 2 del codice penale, per i loro reati si applicherà la norma più favorevole tra quella vigente al momento del fatto e quella entrata in vigore successivamente. E in questo caso, la più favorevole è quella “ante-riforma”, non c’è dubbio.