Pistole, fucili e carabine in vendita nelle armerie possono avere una differente qualifica a seconda delle loro caratteristiche. Ma cosa le distingue l’una dall’altra? E cosa cambia?
Per i più esperti sono termini assolutamente consueti, che si usano tutti i giorni. Per i neofiti, però, non è sempre semplice districarsi tra le varie categorie nelle quali si suddividono le armi da fuoco (o da sparo, pensando anche all’aria compressa, per esempio) che è possibile acquistare nelle armerie italiane. E comunque districarsi bisogna, perché a seconda della categoria cambia uno degli elementi più importanti, cioè la quantità di armi di quella categoria che è possibile detenere: secondo l’attuale normativa, un cittadino può detenere fino a 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive, 8 armi antiche e un numero illimitato di armi da caccia. Ovviamente, che siano 3, oppure 30, oppure 300, per TUTTE vige l’obbligo della denuncia e bisogna avere un titolo valido per l’acquisto (porto d’armi, nulla osta). Per quantitativi superiori è necessario richiedere la licenza di collezione. È opportuno ricordare che il quantitativo massimo di armi detenibili da parte di un cittadino non ha alcun legame con il tipo di documento valido per l’acquisto: non cambia né se si è in possesso di un nulla osta all’acquisto, né se si è in possesso di un porto di fucile uso caccia o Tiro a volo, né se si ha un porto di pistola per difesa personale.
Innanzi tutto, chi è che stabilisce quante armi si possono detenere? Ovviamente le leggi della Repubblica italiana e gli altri atti aventi forza di legge. Per quanto riguarda il numero di armi comuni, sportive e da caccia detenibili, il quantitativo è stabilito dall’articolo 10 della legge 110/75 (con rinvio, per le armi da caccia, all’articolo 37 della legge 157/92), mentre per le armi antiche il limite è previsto dal Dm 14 aprile 1982.
Sono armi da caccia quelle che presentano le caratteristiche che la legge stabilisce debba avere un’arma da caccia, e per le quali la legge non stabilisce un esplicito divieto di impiego a caccia. Per quanto riguarda le caratteristiche, queste ultime sono fissate dall’articolo 13 della legge 157/92, mentre per quanto riguarda i divieti, questi riguardano le armi classificate secondo il sistema di categorie europee nelle categorie A6, A7, A8 e B9. In soldoni, sono armi da caccia i fucili basculanti, a ripetizione manuale o semiauto a canna liscia in calibro 12 o inferiore (16, 20, 36 eccetera, fino al 9 Flobert, all’8 Cf e così via), le carabine a canna rigata a ripetizione manuale, basculanti o semiautomatiche che abbiano un calibro di almeno 5,6 mm e un bossolo a vuoto lungo almeno 40 mm (ma se il calibro è superiore a 5,6 mm il bossolo può anche essere più corto di 40 mm). NON sono armi da caccia tutte le armi corte (pistole, revolver), le carabine calibro .22 lr, i fuciletti calibro 6 mm Flobert (questo calibro è stato escluso nel 2015 dal novero di quelli utilizzabili a caccia), le carabine demilitarizzate e le carabine semiautomatiche “somiglianti” a un’arma automatica.
Un’arma sportiva può essere una pistola, un fucile o una carabina, che ha superato una specifica procedura tramite (dal 2011) il Banco nazionale di prova, che ne ha comportato la classificazione sportiva. La procedura si attiva su richiesta di un produttore o di un importatore e necessita del parere favorevole di una delle federazioni sportive del tiro, nella cui disciplina sportiva si prevede che possa essere utilizzata l’arma. Possono essere classificate sportive anche armi che avrebbero teoricamente le caratteristiche per essere considerate armi da caccia, in tal caso la qualifica sportiva si può dire che prevalga, volendo parlare terra terra, rispetto alla qualifica di arma da caccia. Quindi, se un’arma avrebbe in teoria le caratteristiche dell’arma da caccia, ma è stata qualificata sportiva, allora è sportiva, punto e basta.
Sono armi antiche quelle prodotte antecedentemente al 1890 e quelle prodotte anche successivamente, dagli stessi produttori con i medesimi materiali e le medesime lavorazioni. Per saperne di più, CLICCA QUI.
La definizione più importante l’abbiamo lasciata per ultima, perché alla fine è più facile spiegarla una volta che si sono “capite” le precedenti. Occorre dire che con “arma comune da sparo” si intendono in realtà due famiglie di armi: la prima ricomprende tutte le specie di armi legalmente detenibili in Italia, in contrapposizione per esempio alle armi da guerra. Quindi, anche un’arma da caccia o sportiva è “comune da sparo” nel senso che non è un’arma da guerra. Poi c’è invece la definizione di arma comune da sparo come sottospecie, che ricomprende quelle armi, banalmente, che non sono da caccia, non sono state classificate sportive e non sono antiche, come per esempio la gran parte delle pistole tascabili per la difesa personale.