Direttiva europea e armi A7: roba da neurodeliri!

L'infinita saggezza degli euroburocrati ci ha regalato una direttiva capace di creare situazioni demenziali al legittimo detentore, nonostante quest'ultimo non commetta alcun illecito. Un esempio "limite" ma neanche tanto… Passano le settimane (ormai qualche mese) dall'entrata in vigore (14 settembre 2018) del decreto legislativo 104/18, che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la direttiva europea 2017/853. Voluta con il preciso scopo di fermare, o quantomeno contrastare, il terrorismo internazionale di matrice islamica e il traffico illecito di armi, fin dall'inizio la direttiva è stata fortemente avversata dai legali detentori di armi, i quali hanno (giustamente…) osservato che forse un 10 per cento dei contenuti della direttiva è orientato effettivamente a contrastare il traffico illecito e il terrorismo, mentre il restante 90 per cento serve solo a complicare la vita ai legali detentori. In particolare, l'euroburocrazia si è concentrata su determinate categorie di armi, cioè le demilitarizzate e quelle semiautomatiche a percussione centrale con caricatori ad alta capacità, creando una serie di regole, contro-regole, adempimenti ed eccezioni che sta creando veramente situazioni paradossali.
Volete un piccolo esempio? Molto bene! Parliamo allora delle armi della categoria A7, quindi come appena ricordato, quelle semiautomatiche a percussione centrale nelle quali "un caricatore che può contenere più di 20 (pistole) o 10 (carabine) colpi è parte dell'arma da fuoco o un caricatore staccabile che può contenere più di 20 (10) colpi vi è inserito".
Per chi ha acquistato (o acquisterà) una di queste armi o anche soltanto i relativi caricatori (questi ultimi, ricordiamo, devono essere denunciati tanto quanto le armi, se di capacità superiore al limite di 20 e 10 colpi per armi corte e lunghe) dopo il 13 giugno 2017 (data di entrata in vigore della direttiva europea), scatta un ben preciso obbligo, che è quello di iscriversi, vita natural durante o fino alla cessione dell'arma, a un Tiro a segno o un campo di tiro affiliato al Coni. A meno di non richiedere una specifica licenza di collezione, che prevede però requisiti piuttosto gravosi e una effettiva "eccezionalità" di circostanze. Questo adempimento non è richiesto a chi abbia acquistato tali armi e tali caricatori prima del 13 giugno 2017. Adesso prendiamo un "caso limite", ma poi neanche tanto: un cittadino italiano che possiede, ipotesi, un Ak47 "civile" (ma potrebbe essere anche un Ar15 "civile", quello che vi pare insomma) acquistato prima del 13 giugno 2017 e possiede anche una valanga di caricatori da 29 colpi, acquistati sempre in quella circostanza e regolarmente denunciati. Il cittadino è soggetto all'obbligo di iscrizione a un Tsn? La risposta è no, secondo quanto previsto dalla normativa. Adesso poniamo il caso che il nostro cittadino decida, oggi, nel 2019, di comprare un altro Ak 47 "civile", uguale (o diverso…) rispetto a quello che già possiede, e lo acquisti con un caricatore da 10 colpi montato. Sarà il nostro cittadino soggetto all'obbligo di iscrizione a un Tsn? La risposta è ancora una volta no, perché l'arma in questione non è una A7, in quanto monta un caricatore non superiore a 10 colpi. Ci siete fin qui? Adesso viene il bello… A questo punto poniamo il caso che il malcapitato cittadino decida, nella quiete e nell'intimità della propria cameretta, di installare (ohibò!) un caricatore da 29 colpi che aveva acquistato prima del 13 giugno 2017, sull'arma che ha appena acquistato, quindi DOPO il 13 giugno 2017! L'arma diventerà istantaneamente una A7 e farà, altrettanto istantaneamente, sorgere in capo al cittadino in questione l'obbligo di iscriversi a un Tsn.
Poniamo adesso il caso che la denuncia di detenzione delle armi del nostro cittadino riporti, come spesso, spessissimo avviene, i dati identificativi delle armi e delle parti d'arma (marca, modello, calibro, matricola eccetera) e che riporti, però, solo la data di ultimo aggiornamento, e non la data di acquisto delle singole armi e dei singoli caricatori. In caso di controllo, come farà il nostro cittadino a dimostrare che in realtà non è tenuto a iscriversi a un Tsn? E soprattutto, potrà efficacemente sostenerlo nel momento in cui un'arma semiautomatica acquistata dopo il 13 giugno 2017 sia incidentalmente in quel momento dotata di un caricatore superiore a 10 colpi, seppur acquistato prima della data fatale? Per gli amici che avranno avuto la pazienza di seguire il ragionamento fino in fondo, la risposta alla domanda "cosa diavolo vuoi dimostrare con questo" è semplice: che le normative europee sono perfettamente in grado di creare una casistica di situazioni farraginose, nelle quali tuttavia l'esito può essere, verosimilmente, un ritiro delle autorizzazioni in materia di armi al cittadino e un deferimento all'autorità giudiziaria, per condotte che non sono di per sé assolutamente illecite. Questo è il grande regalo che l'euroburocrazia ha fatto ai legali detentori di armi. E forse, conviene ricordarsene alle prossime elezioni europee…