La corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sul concetto di “grave turbamento” dall’entrata in vigore della riforma sulla legittima difesa. Stabilendo che…
Con sentenza n. 49883 del 10 dicembre 2019, la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta dall’approvazione della legge di riforma sulla legittima difesa (n. 36/2019) sul concetto di “grave turbamento”, che consentirebbe di escludere la punibilità del soggetto nel caso di eccesso colposo di legittima difesa. La decisione della corte ha riguardato il caso di un cittadino che sparò a un albanese disarmato all’esterno della propria abitazione, nella quale lo straniero aveva tentato di introdursi, per poi gettarne il corpo in un fiume. La corte ha annullato la condanna per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa, rinviando nuovamente la decisione alla corte d’assise d’appello. Interessanti le motivazioni dei giudici di legittimità, i quali, da un lato hanno osservato che anche dopo la riforma non si possa considerare esente da responsabilità penale la condotta di chi utilizza un’arma contro la persona “quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all’interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l’attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva“. Quando poi esiste la necessità della difesa contro un pericolo attuale di un’offesa indirizzata solo ai beni, la presunzione di proporzionalità sull’uso dell’arma sarà applicabile quando non c’è desistenza dall’azione criminale.
Venendo invece al punto dell’eccesso colposo, la sentenza ammette, in sintonia con il ricorso, che la legge 36/2019 ha inciso sull’istituto, restringendo l’ambito del penalmente rilevante e stabilendo l’esclusione da punibilità quando chi ha agito lo ha fatto per la protezione della propria o altrui incolumità “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Trattandosi di una misura penale più favorevole, la sua applicazione retroattiva è ammissibile. La pronuncia ricorda poi che, tra gli elementi che possono avere impedito una difesa normale, non può essere annoverata la notte (come invece prevedevano precedenti proposte di riforma). Il difficile accertamento degli ambiti nei quali possa, o non possa, riscontrarsi un “grave turbamento” dovrà essere svolto dai giudici di appello, la Cassazione tuttavia fornisce una serie di indicazioni: servono, afferma la Corte, parametri oggettivi ai quali agganciare il giudizio e, quindi, sono irrilevanti stati d’animo che hanno ragioni e cause già esistenti o diverse; nello stesso tempo, la valutazione dovrà considerare, alla luce della situazione di fatto, se e in che misura il pericolo in atto ha provocato in chi agisce “un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa“. Altri parametri di riferimento potranno essere rappresentati dall’analisi sulla maggior o minore lucidità e freddezza che hanno caratterizzato l’azione difensiva, anche nei frangenti immediatamente precedenti e successivi l’evento.
Anche con queste indicazioni, il lavoro per i giudici della corte d’assise d’appello appare non semplice, così come non semplice appare la possibilità di fornire al concetto di “grave turbamento” una cornice giuridica definita.