La denuncia di detenzione delle armi è la “base” per i legali detentori: un atto in apparenza semplice, eppure non mancano i dubbi, le perplessità e i fraintendimenti con i funzionari di Ps
La denuncia delle armi è l’elemento fondante, insieme ovviamente al titolo valido per l’acquisto (nulla osta, porto d’armi) del possesso legale di armi. Come è noto ai più, il porto d’armi o il nulla osta autorizzano all’acquisto dell’arma, ma l’articolo 38 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) dispone che, una volta acquisita la materiale disponibilità dell’arma, entro 72 ore sia anche necessario denunciarne il possesso, all’autorità competente di pubblica sicurezza, che normalmente è il commissariato di zona nei capoluoghi di provincia o nelle città medio-grandi, la stazione dei carabinieri nei centri più piccoli. Semplicissimo… eppure, non mancano periodicamente di pervenire alla nostra redazione dubbi, perplessità e domande che suggeriscono di fare un breve “ripasso” su quanto sia necessario per fare una denuncia il più completa e accurata possibile ma, soprattutto, per evitare i problemi e i fraintendimenti con l’autorità di pubblica sicurezza o… con se stessi!
È opportuno ricordare che la natura giuridica della denuncia armi è quella della dichiarazione, non dell’istanza o della richiesta di autorizzazione. Ne consegue che per la sua presentazione non è prevista l’apposizione della marca da bollo, bensì deve essere redatta in carta libera. L’articolo 15 del regolamento di esecuzione al Tulps (regio decreto n. 635 del 1940) prevederebbe che la denuncia fosse redatta in duplice copia, in realtà ormai da molti anni commissariati e stazioni carabinieri richiedono che le copie siano tre, una delle quali, dopo essere stata timbrata e vidimata, viene restituita a colui il quale l’ha presentata.
Cosa deve essere inserito sulla denuncia? Lo dice l’articolo 58 del regolamento di esecuzione al Tulps: “deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità”.
Da quanto esposto consegue che, nel momento in cui si acquista una nuova arma, o una nuova confezione di cartucce, o una parte di arma (per esempio una canna), bisogna presentare la denuncia all’autorità di Ps: se si era già in possesso di armi, sarà necessario presentare una nuova versione della denuncia, che andrà a sostituire la precedente. Allo stesso modo bisogna presentare una nuova denuncia nel momento in cui le armi in proprio possesso vengano trasferite in un nuovo domicilio. La denuncia deve sempre indicare l’effettivo indirizzo nel quale le armi si trovano attualmente.
Il ministero dell’Interno ha precisato già alcuni anni or sono (circolare 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006) che, per quanto riguarda le munizioni, il possessore è tenuto a denunciare prontamente l’acquisto, ma non è tenuto a denunciare la variazione in diminuzione, per consumo, né il successivo reintegro con regolare acquisto. In altre parole: se io non ho neanche una cartuccia in denuncia, e decido di acquistare 50 cartucce 9×21, se non le sparo entro le 72 ore bensì intendo detenerle, dovrò andare a presentare la denuncia che attesta l’avvenuto acquisto e la detenzione delle cartucce in questione. Se, però, io ho già in denuncia 50 cartucce, le sparo e poi le ricompro, non dovrò andare a presentare una nuova denuncia, perché il quantitativo di cartucce in mio possesso è sempre uguale. E non sarò tenuto ad aggiornare la denuncia neanche se tra quando ho consumato le 50 cartucce e quando decido di comprare le nuove 50 passa un giorno, un mese, un anno.
Alcune questure consentono ai detentori di armi (ma soprattutto di munizioni…) di indicare nella denuncia genericamente che si detiene una “quantità di munizioni nei limiti stabiliti dalla legge”. Il limite è poi quello stabilito dall’articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps, ed è di 200 cartucce per pistola (e non “per arma comune”… come qualcuno dice) e di 1.500 cartucce per fucile da caccia (e non per “arma lunga”…). Altre questure non ammettono questa indicazione generica e vogliono invece che il detentore specifichi esattamente quante cartucce di ciascun calibro siano effettivamente detenute. Possono farlo? Sì, perché l’articolo 58 del regolamento di esecuzione al Tulps, già citato, prescrive appunto di fornire “indicazioni precise” sulle armi, sulle munizioni e sui prodotti esplodenti che si detengono. Ciò detto, è abbastanza evidente che si tratta in molti casi di un lavoro inutile per gli uffici armi delle questure, atteso il fatto che l’acquisto di munizioni nei limiti ammessi dalla legge, che siano consumate entro le 72 ore, non fa comunque scaturire l’obbligo di denuncia. Di conseguenza, non si capisce quali vantaggi possa presentare per l’ordine e la sicurezza pubblici costringere un legale detentore a fare la spola ogni volta che vuole cambiare la suddivisione dei calibri nell’ambito dei limiti massimi (cosa che avviene in particolare con le cartucce per pistola, essendo solo 200) e far perdere il relativo tempo al personale dell’ufficio armi. Comunque, de gustibus…
I quantitativi di armi detenibili, quindi che possono essere inseriti in denuncia, sono attualmente di tre armi comuni da sparo, dodici armi sportive, otto armi antiche, un numero illimitato di armi da caccia e un numero illimitato di armi bianche. Oltre i limiti indicati, è necessario richiedere la licenza di collezione. È importante notare che le parti d’arma NON fanno cumulo tra le armi: quindi, per esempio, se si detiene una pistola con tre kit di conversione per altrettanti calibri, l’arma denunciata è sempre e solo una, i kit di conversione sono semplicemente parti di armi e come tali non fanno cumulo né incontrano particolari limiti numerici nella detenzione. Stesso discorso vale per i caricatori che, secondo l’attuale normativa, devono essere denunciati quando superano la capacità di 10 colpi per carabina e 20 per pistola.
È necessario specificare in denuncia quali armi siano comuni, quali sportive, quali da caccia e quali antiche? In effetti sembrerebbe di no, anche se una lettura estensiva dell’articolo 58 del regolamento al Tulps potrebbe far ricadere sotto le famose “indicazioni precise” anche la qualifica giuridica dell’arma. Di certo c’è che raggruppare sulla denuncia le diverse armi che si detengono in funzione della loro qualifica, rende più ordinato il tutto e consente anche al detentore di raccapezzarsi rapidamente, magari se si sta valutando un nuovo acquisto e non ci si ricorda se i posti per le armi comuni o per le sportive siano tutti occupati oppure no.
Per chi ha una licenza di collezione (o anche due, per esempio per armi comuni e per armi antiche), si pone talvolta la domanda se sia necessario indicare nella denuncia delle armi anche le armi riportate sulla licenza di collezione, oppure no. Una soluzione salomonica può essere quella di indicare sulla denuncia che “oltre a quelle qui descritte, il sottoscritto dichiara di detenere altre armi in forza di licenza di collezione”.
La denuncia può ovviamente essere presentata a mano direttamente all’autorità territorialmente competente (stazione carabinieri, commissariato di zona), ma può anche essere presentata via Pec (Posta elettronica certificata), via fax oppure anche con raccomandata A/R (in tal caso è opportuno accludere anche una copia del documento di identità). La presentazione della documentazione prevede di accludere la nuova denuncia in triplice copia, con data e firma autografa, la propria copia della vecchia denuncia (nel caso in cui la nuova vada a sostituire una precedente), il documento di vendita (o di acquisto, se ci si è disfatti di un’arma in proprio possesso) fornito dall’armiere o la dichiarazione di cessione redatta tra privati. In alcuni casi, gli uffici di Ps vogliono anche una copia del porto d’armi, nel momento in cui si va a denunciare un acquisto (per la cessione non si è tenuti ad avere un porto d’armi in corso di validità). Nel caso in cui il funzionario preposto ad accettare la denuncia non sia in grado di restituire sul momento al dichiarante la copia timbrata e vidimata, è importante ricordare che si ha comunque diritto ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa n. 241/90 a farsi rilasciare una ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta è, purtroppo, uno dei documenti ancor oggi più difficili da farsi rilasciare da un ufficio di Ps ma, oltre a essere un vostro diritto, è opportuno ricordare che riveste una importanza fondamentale perché nel momento in cui si dovesse smarrire la vostra documentazione (ed è capitato…), non vi sarebbe alcuna prova né che avete effettivamente svolto il vostro dovere di cittadini rispettosi delle leggi, né soprattutto che lo avete svolto entro le prescritte 72 ore. E dimostrarlo rischia di non essere per niente facile… perciò non abbiate paura di insistere, perché una leggerezza può costare molto cara.
Alcune stazioni carabinieri hanno preso da qualche anno l’abitudine a scrivere loro la denuncia, per consegnarne poi una copia al dichiarante. In tal caso sarà necessario consegnare solo la dichiarazione di vendita o cessione e la copia della denuncia vecchia, ma sarà comunque necessario richiedere e ottenere una ricevuta di avvenuta consegna.
Capita talvolta che vi siano incomprensioni con i soggetti preposti ad accettare la denuncia del cittadino e che questi ultimi “rifiutino” di accettare la denuncia, per esempio perché il denunciante ha indicato un’arma come sportiva e invece il funzionario ritiene che sia comune da sparo. È bene in tal caso ricordare innanzi tutto che l’autorità di Ps non può rifiutarsi di accettare la denuncia presentata dal cittadino, perché non è una istanza né una richiesta di autorizzazione, bensì (appunto) una denuncia o, se si preferisce, una mera presa d’atto da parte della pubblica amministrazione. Se, ovviamente, l’autorità di Ps dovesse riscontrare anomalie su quanto dichiarato, ha tutti gli strumenti idonei per effettuare le verifiche del caso, richiedere i chiarimenti del caso e, se necessario, intervenire per reprimere gli abusi.
Se l’autorità di Ps rifiuta di accettare la denuncia presentata a mano, si può senz’altro inviarla per raccomandata A/R oppure Pec, ricordando che nel momento in cui l’autorità non accetta la denuncia magari perché “deve fare accertamenti” (per esempio sulla natura di arma sportiva di una pistola o una carabina), il termine di 72 ore continua a decorrere… e la responsabilità ricade sul detentore.