Nella cosiddetta “legge europea 2019-2020”, approvata lo scorso 23 dicembre dalla Camera e pubblicata il 17 gennaio in Gazzetta ufficiale, come è noto è contenuta una delle innovazioni più significative per il settore degli ultimi quarant’anni, ovvero l’abolizione del divieto di vendita di armi corte in calibro 9×19 mm.
L’articolo 18 della legge (che è denominata 238/21) contiene, tuttavia, altre indicazioni relative al nostro settore e, più specificamente, alle metodologie di costruzione degli strumenti da segnalazione, d’allarme e per autodifesa che, in particolare all’estero, sono definiti gergalmente scacciacani “front firing”, per distinguerli dalle scacciacani di libera vendita in Italia che invece sono “top firing”. Con “front firing” si intende una replica che spara speciali cartucce a salve e nella quale la fiammata della carica sfoga attraverso un forellino dalla volata della canna. Le top firing invece sfogano la fiammata della carica attraverso un foro superiore, posto appena oltre la camera di cartuccia.
Nel provvedimento appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, ci si attendeva che le scacciacani “front firing” (che possono essere utilizzate, anche, come strumenti da segnalazione applicando un tromboncino in volata e inserendo speciali artifizi pirotecnici oppure essere usate come strumenti di autodifesa non letale mettendo speciali palle in gomma nel tromboncino oppure sparando cartucce a salve contenenti capsicum) fossero finalmente liberalizzate (cioè rese di libera vendita e non assimiliate alle armi da fuoco come sono attualmente), allineando la normativa italiana a quella vigente nella maggior parte dei Paesi europei.
In realtà, nell’articolo 18 della legge, parlando degli strumenti per segnalazione e soccorso (quinto comma articolo 2 della legge 110/75), si aggiunge solo che: “Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.
Inoltre, all’articolo 5 della legge 110/75 è aggiunto un articolo 5bis, come segue: “Art. 5-bis (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa). – 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell’interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all’articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (Ue) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta. 2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l’osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. 3. Nel caso in cui l’uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69”.
In pratica?
In pratica, comunque, la legge in questione non è andata ad agire sulla prima parte del quinto comma dell’articolo 2 della legge 110/75, la quale prevede una eccezione all’obbligo di denuncia e all’obbligo di avere il porto d’armi per il porto degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni “quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione o soccorso, salvataggio o attività di protezione civile”.
Allo stesso modo, per quanto riguarda gli “strumenti di segnalazione acustica” (scacciacani), continua a essere in vigore la parte dell’articolo 5 della legge 110/75 che prescrive abbiano la canna “occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna”.
Ne consegue che, in pratica, le “front firing” che possono essere utilizzate come piccole lanciarazzi da segnalazione (in realtà, più che altro, per piccoli spettacoli pirotecnici) e quelle, sempre “front firing”, capaci solo di fare il “botto” ma non di applicare il tromboncino per gli artifizi, continueranno a essere assimilate alle armi da fuoco. Solo gli strumenti di autodifesa non letale, che sparano cartucce al capsicum, potranno essere di libera vendita (come peraltro già accadeva in precedenza), ma dovranno essere assoggettati alle prescrizioni tecniche del regolamento europeo n. 2019/69.
In pratica, rispetto a prima è cambiato ben poco. Anzi, praticamente nulla.