Sentenza della Cassazione post-riforma della legittima difesa: se non c’è violenza o minaccia, non si può reagire
Con sentenza 40414/2019, depositata lo scorso 2 ottobre, la corte di Cassazione (quinta sezione penale) si è pronunciata sulla legittima difesa, dopo l’entrata in vigore della legge n. 36 del 2019 di riforma della materia, fortemente voluta dalla Lega.
La Corte, nello specifico, ha respinto il ricorso presentato contro la condanna nei confronti di un uomo che, spaventato al suo rientro a casa per avervi trovato uno sconosciuto, lo aveva colpito alla testa con una mazza da baseball. Tra i motivi di impugnazione era stato sostenuto che la Corte d’appello, che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate, in realtà aveva sbagliato nell’escludere l’applicazione dell’esimente, ritenendo necessario l’intervento di un attacco alla persona e insufficiente la sola introduzione nel domicilio dell’aggressore.
La Cassazione ha confermato però la lettura dei giudici di secondo grado, anche alla luce della riforma. Infatti, secondo la corte il nuovo articolo 52 del Codice penale fa espresso riferimento alla necessità che l’intrusione nell’abitazione altrui sia avvenuta con violenza o minaccia. In caso contrario, la scriminante della legittima difesa non può scattare. La Cassazione ha sottolineato inoltre come il rafforzamento delle presunzioni, cioè quel “sempre” che dovrebbe mandare assolto chi reagisce violentemente a un’aggressione nel proprio domicilio, è solo apparente. Resta infatti in vita, secondo la sentenza, la fattispecie di eccesso colposo, “prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento”.
A dovere essere esclusa, nel caso esaminato, è comunque anche l’applicazione dell’eccesso colposo che pure era stata sostenuta dalla difesa. La Cassazione, infatti, ricorda la costante interpretazione giurisprudenziale che valorizza il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della legittima difesa sia l’eccesso colposo e cioè l’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione attraverso una reazione proporzionata e adeguata. L’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi utilizzati. Di conseguenza, avere escluso gli elementi costitutivi della legittima difesa conduce all’azzeramento dell’ipotesi eccesso colposo, verificata l’inesistenza di un’offesa dalla quale difendersi. La modifica dell’articolo 55 voluta dalla riforma non sposta le conclusioni raggiunte, “rimanendo in ogni caso ancorata la sussistenza dell’eccesso colposo alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa”.
In altre parole, diversamente da quanto paventato dai politici dell’opposizione del tempo in cui è stata approvata la riforma della legittima difesa, il cosiddetto “far west” non c’è: non è consentito, sempre per utilizzare termini impropri e abusati tanto dalla politica quanto dall’informazione, “farsi giustizia da sé” in qualsiasi situazione che veda coinvolta la propria sfera domestica, violata da un intruso. Questo, se da un lato sbugiarda il terrorismo mediatico e politico degli ultimi mesi, dall’altro rende comunque insufficiente l’attuale quadro normativo per i cittadini, che spesso (con ragione…) ritengono del tutto irrealistico nel frangente in cui ci si imbatta in un intruso nella propria casa, di avere il tempo, la freddezza e l’occasione di interrogarsi su quali effettivamente siano le intenzioni dell’intruso.
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