Si possono acquistare per corrispondenza le armi ad aria o gas compresso di modesta capacità offensiva? E se sì, come?
Altro tormentone che imperversa sui Social, complici anche alcuni siti Internet che offrono questa possibilità: è possibile o no, comprare per corrispondenza un’arma ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva? E se sì, come?
Partiamo dal principio: le armi di modesta capacità offensiva ad aria compressa o a gas compresso sono state “create” dalla legge 526 del 1999, ma tutti gli aspetti pratici legati alla loro esistenza (acquisto, detenzione, porto, trasporto eccetera) sono regolamentati dal decreto del ministero dell’Interno 9 agosto 2001, n. 362. La loro differenza più sostanziale rispetto alle armi “vere” è che non occorre il porto d’armi per l’acquisto (basta avere 18 anni compiuti e un documento valido di identità) e che la detenzione non deve essere denunciata. Questo fa ritenere a molti che si tratti di semplici giocattoli, come un trenino elettrico, una trottola o qualsiasi altra cosa. In realtà, anche se “di modesta capacità offensiva”, per molti aspetti di legge questi oggetti sono considerati a tutti gli effetti ancora “armi”: per esempio, esattamente come un’arma vera, nel momento in cui si intende esportare in un altro Paese un’arma di modesta capacità offensiva, è necessario avvisare la propria questura, anche se con una procedura più snella rispetto alla vera e propria licenza di esportazione prevista per le armi da fuoco.
Per quanto riguarda in particolare la vendita delle armi di modesta capacità offensiva, è l’articolo 7 del decreto 362/01 a fornire gli elementi necessari, specificando che chi vende professionalmente tali armi deve essere in possesso della licenza per la vendita di armi comuni da sparo, prevista dall’articolo 31 del Tulps (non può quindi essere semplicemente un “giocattolaio”), aggiungendo però in modo sibillino che “La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell’articolo 17 della legge n. 110/1975“.
Fino al 14 settembre 2018, l’articolo 17 della legge 110/75 in realtà non proibiva in modo assoluto la vendita per corrispondenza di armi (tutte, quindi anche di modesta capacità offensiva): stabiliva un divieto generale alla vendita per corrispondenza, prevedendo però apposite eccezioni per coloro i quali fossero autorizzati a esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi o chiunque avesse ottenuto “apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede“. In teoria, quindi, anche per il privato un modo legale di farsela spedire a casa c’era.
Dal 14 settembre 2018, però, cioè da quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 104, l’articolo 17 della legge 110/75 è stato sostituito dal seguente: “1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. 2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154″.
Che cosa significa questo? Semplicemente che con l’attuale formulazione dell’articolo 17 della legge 110/75, solo le fabbriche d’armi e le armerie autorizzate alla vendita o alla riparazione (lasciamo stare, per semplicità, la figura dell’intermediario, che in Italia al momento non ha una grande diffusione) possono spedirsi per corrispondenza le armi, mentre i privati cittadini devono comunque passare necessariamente da una armeria per il ritiro. Non è quindi possibile farsela spedire direttamente a casa. Legalmente, almeno!
Il problema è costituito dal fatto che, purtroppo, agli utenti e appassionati italiani sono disponibili direttamente dal proprio computer di casa o dallo smartphone siti Internet, spesso non residenti in Italia, che propongono la vendita per corrispondenza di armi ad aria o gas compressi, offrendo come servizio la spedizione a domicilio. È bene precisare che queste possibilità, oltre che vietate dalla legge, sono anche estremamente pericolose, perché nei Paesi esteri possono esserci (e infatti così è) numerose differenze rispetto alla normativa italiana su cosa si intenda per aria compressa “di libera vendita”. Con il risultato che si può rischiare non solo di essere accusati di essersi fatti spedire un’aria compressa di libera vendita a casa violando la legge, ma addirittura di essersi fatti spedire a casa… un’arma clandestina, se sprovvista degli specifici contrassegni previsti dalla legge, o peggio, un’arma da sparo vera e propria, se di potenza superiore ai 7,5 joule. Quindi, occhio. Appassionato avvisato…