Il ministero dell’Interno ha inviato alle questure una circolare per spiegare come comportarsi con i possessori delle armi di categoria A8. Problema risolto? Decisamente no!
Il ministero dell’Interno ha emanato ieri alle questure e prefetture la circolare 557/PAS/U/006444/10900(27)9, destinata a tracciare una procedura che consenta di capire cosa fare per i cittadini che hanno acquistato armi che potrebbero rientrare nella nuova categoria europea A8, dopo l’entrata in vigore della direttiva 853/2017.
Come è ormai noto, la categoria A8 è una delle più controverse tra quelle “inventate” di fresco dai burocrati europei e comprenderebbe quelle armi lunghe, quindi con canna di lunghezza superiore a 300 mm e lunghezza totale a calcio esteso superiore a 600 mm, che possano essere ridotte a una lunghezza totale inferiore a 600 mm ripiegando o togliendo il calcio senza attrezzi e senza che venga compromessa la funzionalità dell’arma. Questo è quanto ha ribadito, in un recente parere richiesto peraltro proprio dal ministero dell’Interno, la Commissione europea.
A fronte del fatto che, più o meno, dopo mesi dall’entrata in vigore della direttiva e anche dall’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento (il 104/18, entrato in vigore lo scorso 14 settembre), in realtà ancora non è possibile sapere, nel dettaglio, quali modelli di armi tra quelli classificati dal Banco di prova, si siano “trasformati” in A8 per effetto della direttiva europea.
Il Banco, come peraltro confermato dal ministero dell’Interno, è attualmente al lavoro proprio per determinare se, e quali, armi classificate possano rientrare nella categoria A8: a occhio e facendo due conti, non è poi così facile che un’arma lunga semiautomatica, anche con canna molto corta (ma ovviamente più lunga di 300 mm) possa avere una lunghezza inferiore ai 600 mm, anche con calcio ripiegato o rimosso, quindi fortunatamente si prevede che non siano molti i casi pratici. Tuttavia, nel caso in cui se ne verificasse anche uno solo, è necessario sapere cosa fare.
Il ministero, con la circolare in oggetto, informa le prefetture e le questure che nel momento in cui il Banco dovesse riclassificare come A8 uno o più modelli di armi, vi saranno alcuni detentori che, avendo acquistato tali armi dopo l’entrata in vigore della direttiva (13 giugno 2017 e non, come riportato nella circolare medesima, il 17 maggio 2017!), si troverebbero a non poterle detenere. Ovviamente questo non può avere alcuna conseguenza di natura penale perché, come correttamente affermato nella circolare, “il provvedimento di riconoscimento della qualifica di arma comune e di attribuzione ad una determinata categoria della classificazione europea ingenera affidamenti sia negli operatori economici professionali, sia in coloro che, sulla base del medesimo provvedimento, hanno legittimamente acquisito le armi, per detenerle o portarle. Alla luce di ciò si deve ritenere che i provvedimenti di classificazione adottati dal Bnp, essendo assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, ancorché adottati sotto la precedente disciplina, continuino a dispiegare i propri effetti, salvo che essi non siano disapplicati dal giudice ovvero siano rivisti dallo stesso Banco”.
Nell’ipotesi in cui il Banco dovesse riclassificare alcune armi come A8, quindi, il ministero chiarisce che “Il Banco nazionale di prova trasmetterà tempestivamente all’Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale (Upas) i provvedimenti con i quali, all’esito delle necessarie verifiche, dovesse assegnare alla categoria A8, armi in precedenza classificate in altre categorie. L’Upas a sua volta provvederà a comunicare tali provvedimenti alla “rete” delle autorità provinciali di p.s., che potranno disporre le opportune iniziative al fine di informare gli organi di polizia, impegnati nei controlli sia di polizia amministrativa, sia di quelli rientranti nell’azione di prevenzione generale dei reati. Sulla base di tali segnalazioni, le questure provvederanno a verificare se tra i soggetti detentori di armi della Provincia ve ne siano alcuni che possiedono l’arma riclassificata nella categoria A8. In caso positivo, informeranno gli interessati della riclassificazione disposta dal Banco, invitandoli a richiedere, entro un congruo termine, il rilascio della particolare licenza di collezione di cui all’art. 12, comma 7, D.lgs. n. 104/2018. Tale disposizione prevede, infatti, che le armi della categoria A8 possono essere acquistate e detenute solo previo conseguimento di un’apposita licenza di collezione, suscettibile di essere rilasciata in singoli casi eccezionali e debitamente motivati. A tale riguardo, si ritiene che l’effetto-affidamento ingenerato negli interessati che avevano acquistato l’arma in costanza della pregressa classificazione possa integrare quei motivi eccezionali richiesti dalla norma sopra menzionata”.
Cosa significa questo? Significa che, correttamente, il ministero consente ai detentori in evidente buona fede delle armi A8, di regolarizzare la loro detenzione secondo la nuova disciplina giuridica di questo tipo di armi, in modo per così dire “automatico” o quasi. Problema risolto, quindi? In realtà, non esattamente… anzi, proprio no…
L’intento è sicuramente lodevole, anche se stupisce che su una circolare ministeriale (non ci era mai capitato prima di riscontrarlo) si sia fatta confusione tra la data di approvazione definitiva della direttiva europea (17 maggio 2017) e la data di entrata in vigore (13 giugno 2017). Tuttavia, la situazione si preannuncia tutt’altro che semplice, in particolare per le questure che dovessero eventualmente essere chiamate a gestire i possessori di tali armi. A parità di marca e modello, infatti, è possibile (anzi, probabile) che vi siano esemplari che possono rientrare nella categoria A8 per le dimensioni e perché dotate di calcio pieghevole e/o collassabile, ma ve ne sono sicuramente altri che A8 non sono, perché (ipotesi) dotati di calcio fisso anziché pieghevole o perché tale calcio, in chiusura, disconnette il sistema di scatto (è il caso di alcune armi russe). Solo che questo tipo di informazioni, ovviamente, non sono riportate sulla denuncia, né risultano dal sistema informatico centrale Sdi. Quindi, è possibile che le questure debbano chiamare uno per uno i detentori del modello “incriminato” per esaminare le caratteristiche della singola arma e determinare così se effettivamente sia una A8 oppure no.
C’è anche un altro aspetto non secondario da tenere in considerazione, che la circolare non prende in alcun modo in esame: la possibilità, cioè, che un’arma teoricamente ricadente sotto la definizione di A8, possa essere modificata per continuare a rientrare nella categoria originale (B4, B9, eccetera). In altre parole e per essere più chiari: chi l’ha detto che un’arma con calcio pieghevole non possa essere modificata sostituendo il calcio con uno fisso? E una volta fatto ciò, come è possibile che l’arma sia ancora classificabile come A8? È di tutta evidenza che questo non sia qualcosa che possa essere imposto. Anche perché giova ricordare che il decreto legislativo 104 del 2018 ha dato una elencazione tassativa delle parti fondamentali d’arma, tra le quali la calciatura non figura. Quindi, non sarebbe neanche necessario dover andare da un armaiolo autorizzato per far modificare l’arma, e sarebbe anzi perfettamente legale se lo stesso proprietario provvedesse autonomamente alle modifiche.
La colpa di questo, bisogna essere onesti, non è del ministero dell’Interno: anche in questo caso la responsabilità è dei burocrati europei, che con la “genialata” della direttiva 2017/853 hanno introdotto un assurdo giuridico, cioè quello secondo cui un’arma può cambiare qualificazione giuridica (da consentita a vietata o, come nel caso delle A7, da consentita a vietata ma con deroga per l’uso sportivo) in funzione della presenza o meno su di essa di componenti amovibili (pensiamo ai caricatori, per la categoria A7) o accessori (pensiamo alle calciature per le A8). Una idiozia che grida vendetta di fronte alla certezza del diritto e al buon senso, per la quale tra l’altro ci sono anche politici che hanno il coraggio e la faccia tosta di essere orgogliosi…
Per leggere il testo integrale della circolare, CLICCA sull’allegato.