Quelle a pallini, ma atipiche

Quante cartucce “less than lethal” si possono detenere? Vanno denunciate? E quelle a pallini per pistola sono “da caccia” oppure no?

La stratificazione legislativa, che dura ormai da quasi novant’anni, in materia di armi non riesce comunque a tenere il passo con le nuove soluzioni tecniche. Di conseguenza si verificano, spesso e volentieri, buchi legislativi o problemi interpretativi, che talvolta possono essere risolti applicando la logica e compiendo la corretta esegesi del testo normativo, altre volte lasciano purtroppo un margine di aleatorietà.

Tra le questioni che, periodicamente e sempre più di frequente, tengono banco sui social, c’è per esempio quella relativa a come dover considerare il munizionamento non letale con pallettoni in gomma, che si sta diffondendo tra gli appassionati per la difesa abitativa. C’è infatti chi sostiene che, non essendo tale tipo di munizionamento destinato all’attività venatoria, non sia da ricomprendere nell’esenzione dall’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 26 della legge 110/75. Ma cosa dice, esattamente, l’articolo 26? Che “È soggetto all’obbligo di denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia”.

Orbene, il punto focale della questione è che l’articolo 26 della legge 110/75 parla di “cartucce a pallini per fucili da caccia”, non di “cartucce da caccia a pallini per fucili”. Quindi, considerando che i requisiti su come, quando e perché considerare “da caccia” un fucile sono stabiliti dall’articolo 13 della legge 157/92, appare evidente che qualsiasi cartuccia in un calibro considerato per fucile da caccia (e il 12 lo è), e a pallini, sia compresa nell’esenzione dall’obbligo di denuncia di detenzione, fino a 1.000 esemplari. È altrettanto utile ricordare che non esiste alcuna norma di legge nell’ordinamento giuridico italiano che faccia una distinzione giuridica tra la cartuccia a pallini e quella a pallettoni, da ciò consegue in modo del tutto logico che una cartuccia a pallettoni calibro 12 è, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di denuncia, perfettamente identica a una con pallini da passerotto. Resta, ovviamente, inteso che la deroga all’obbligo di denuncia non può riferirsi alle cartucce less than lethal caricate a palla singola, perché in tal caso non si parla di pallini né di pallettoni.

La questione si fa ancora più complicata per la detenzione di quelle cartucce per pistola o revolver in vari calibri, prodotte principalmente (ma non solo) dalla Cci statunitense (sotto), caricate con un sabot frangibile in plastica e un certo quantitativo di pallini. Fino a qualche anno fa, appariva tutto sommato logico che se tali cartucce erano compatibili con una carabina da caccia (pensiamo per esempio al calibro .44 magnum), fossero da ricomprendere a tutti gli effetti nelle cartucce per “fucile da caccia” e che, quindi, ne fosse consentita la detenzione senza denuncia entro i 1.000 esemplari, come una qualsiasi cartuccia calibro 12. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 204 del 2010 (1° luglio 2011), però, le cose si sono complicate, perché all’articolo 6 del decreto legislativo, punto 7, si legge: “Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all’articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni”.

Da quanto esposto appare evidente che, oggi, una cartuccia non è per pistola o per fucile a seconda dell’arma in possesso del detentore, che effettivamente è destinata camerarla. Risulta evidente quindi che una cartuccia possa, e debba, essere “per pistola” o “per fucile” a seconda di quella che è la propria origine storico-tecnica, che è definita con precisione dalla Cip (Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili). Di conseguenza, se una cartuccia resta “per pistola” a prescindere dal fatto che si detenga un’arma corta o una carabina da caccia, risulta di tutta evidenza che non potrà essere inclusa nella deroga dell’articolo 26 della legge 110/75 e che, di conseguenza, sarà necessario denunciare il possesso anche di un singolo esemplare.