Scade tra tre giorni il termine per i detentori di armi senza porto d’armi, per presentare il certificato medico. Cosa accade ai trasgressori? Niente panico…
Tra tre giorni, cioè il 14 settembre, sarà trascorso un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 104 del 2018, che ha introdotto alcune novità sull’obbligo di presentazione della certificazione medica di idoneità per i possessori di armi. Parliamo di quei cittadini che detengono legalmente armi in casa, ma non sono titolari di un porto d’armi, perché per esempio lo hanno fatto scadere anni fa e non lo hanno più rinnovato. Ebbene, nel decreto legislativo 104 era previsto che chi, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non fosse in possesso di un porto d’armi ma fosse detentore di armi, avrebbe dovuto presentare all’autorità di Ps (stazione carabinieri, commissariato, questura) un certificato medico dell’Asl o rilasciato da un medico militare, della polizia o dei vigili del fuoco “dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere”.
Per adempiere a questo precetto il medesimo decreto legislativo dava tempo un anno, quindi entro 3 giorni da oggi.
È esentato dall’obbligo di fare questo certificato sia chi sia in possesso di un porto d’armi in corso di validità, sia chi avesse già dovuto presentare un analogo certificato medico da meno di cinque anni, per effetto della revisione straordinaria disposta dal decreto legislativo 121 del 2013.
L’autorità di pubblica sicurezza NON è autorizzata a procedere immediatamente al sequestro delle armi possedute dal cittadino che non abbia rispettato il termine per la presentazione del certificato. L’autorità è tenuta, invece, a notificare all’interessato una diffida nella quale lo invita a presentare il certificato in questione nel termine di 60 giorni. SOLO una volta scaduti questi 60 giorni, sarà possibile disporre il ritiro cautelativo delle armi.
Andare da un medico della Asl o da un medico militare e farsi scrivere un certificato “dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere”. Una volta ottenuto tale certificato, recarsi al proprio commissariato o stazione carabinieri e consegnarlo, facendosi rilasciare opportuna ricevuta (che servirà poi per calcolare il termine successivo di 5 anni entro i quali presentare il nuovo certificato). Se il funzionario di Ps non vuole rilasciare la ricevuta, non consegnate il certificato e, invece, speditelo a mezzo raccomandata.
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