Dopo la pubblicazione dello schema di recepimento della direttiva 2017/853 si rincorrono le voci più fantasiose, compresa quella di uno stop alla commercializzazione delle demilitarizzate. Le cose non stanno proprio così…
Il testo dello schema di recepimento della direttiva europea 2017/853 non ha neanche avuto il tempo di "raffreddarsi" che già si rincorrono le voci più estreme sui suoi contenuti, in particolare sulla questione saliente delle armi demilitarizzate. Complici anche alcune dichiarazioni perlomeno frettolose da parte di organi di informazione specializzati, si è diffuso ben presto il panico. Ma come stanno realmente le cose? Semplice: chi ha acquistato armi demilitarizzate e caricatori ad alta capacità (oltre 15 colpi per pistola, oltre 5 per carabina) per le armi della categoria B9 prima dell’entrata in vigore del decreto, continuerà a detenerli come ha sempre fatto; chi li acquisterà dopo tale data, potrà acquistarli e detenerli (e i commercianti potranno continuare a venderli…) per poterli detenere dovrà iscriversi a una delle federazioni sportive del tiro del Coni. Lo "stop" si pone, invece, per le armi della categoria A8, cioè le armi lunghe che possono essere ridotte a una lunghezza totale inferiore a 60 cm ripiegando o smontando il calcio, senza perdere la loro funzionalità: per quelle la situazione si "congela", non potranno essere più comprate né vendute, ma chi le ha acquistate prima dell'entrata in vigore della legge potrà continuare a detenerle. Potranno, però, essere cedute solo mortis causa, a musei, a fabbriche d'armi o rottamate.
Sia il porto di fucile per caccia, sia quello per Tiro a volo vedranno ridursi la loro durata dagli attuali 6 anni a 5 anni. Questo però varrà per i documenti rilasciati dopo l’entrata in vigore del provvedimento (14 settembre 2018), non per quelli già rilasciati che termineranno naturalmente alla loro scadenza. Per quanto riguarda i meri detentori, dovranno produrre ogni 5 anni un certificato medico rilasciato da Asl, medici militari, della polizia o dei vigili del fuoco attestante l’assenza di vizi mentali che siano in grado di diminuire anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. ATTENZIONE: questo certificato riguarda SOLO i meri detentori, mentre chi richiede il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi dovrà richiedere esattamente lo stesso certificato che era necessario finora.
Chi richiede un nulla osta o un porto d’armi deve autocertificare di aver informato del rilascio i famigliari conviventi maggiorenni e l’eventuale convivente more uxorio, indicando le loro generalità. Tale norma era peraltro già prevista dal decreto legislativo 204 del 2010, solo che la sua applicazione pratica era legata all’emanazione di un regolamento… mai emanato. Con questa disposizione quindi il ministero vuole "sanare" una irregolarità pregressa, perpetuando un adempimento che nulla ha a che vedere né con la direttiva attuale, né con la 51/2008 (della quale il decreto legislativo 204 del 2010 costituisce recepimento).
In pratica le cose rimangono come già sono: ”in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia e al numero delle armi e munizioni detenute, l’autorità di pubblica sicurezza può imporre l’adozione di adeguate misure di custodia anche comprendenti sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva”. In pratica, tutto è affidato alla discrezionalità delle singole questure, che potranno intervenire “ad personam” nei casi di detenzione di un elevato numero di armi.
Ai produttori sarà consentito di rottamare “da sé” le parti d’arma da loro stessi prodotte. Per tutti gli altri (armerie e privati) sarà possibile rottamare le armi tramite i competenti organi militari. La novità rispetto a oggi è che, per come è scritto il documento, si presume che anche i privati che rottamano debbano pagare una tariffa allo Stato (oggi questo è richiesto solo alle armerie, per i privati è gratis).
Le armi camuffate da altro oggetto, già peraltro in categoria “A” fin dalla direttiva 91/477, sono considerate armi “tipo guerra”, quindi la loro detenzione sarà considerata più grave rispetto alla detenzione di un’arma comune da sparo.