Sulla homepage del sito del Banco nazionale di prova compare questo annuncio: "Viste le novità normative introdotte dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, considerato che l'Ente è in attesa di risposta ad alcuni quesiti posti al Ministero dell'Interno, rendiamo noto che l'esame delle richieste di classificazione di armi nella categoria B4-B5-B6 potrebbe subire dei ritardi. Al fine di una corrretta valutazione il Banco potrà richiedere documentazione supplementare all'interessato".
Lo scorso 14 aprile, proprio per le incombenti modifiche legislative ulteriormente restrittive per le armi di cosiddetto "aspetto militare", di cui alla categoria B7 della direttiva europea 91/477/Cee, avevamo posto il quesito al direttore del Banco, Antonio Girlando: "consultando l'elenco delle armi classificate pubblicato sul sito del Bnp, risulta che l'attribuzione della qualifica di arma "B7" sia abbastanza incomprensibile. Potrebbe gentilmente spiegare quali siano precisamente i criteri adottati dal Banco di prova per considerare una carabina semiautomatica "somigliante" a un'arma automatica? In secondo luogo, le caratteristiche pubblicate nella scheda di classificazione di una determinata arma, sono da considerarsi permanenti o possono essere soggette a revisione con istanza motivata?". Fa piacere che il Bnp si sia posto il problema, forse in ritardo, anche considerando che è l'Ente preposto alla classificazione… Però tremiamo alla risposta del ministero…