Doppia bocciatura dal Tar Veneto
Il Tar del Veneto, con due distinti provvedimenti, ha sospeso la caccia in deroga e il calendario venatorio 2009/2010. Andrea Zanoni, presidente della Lac del Veneto, ha chiesto le dimissioni dell’assessore regionale all’Istruzione e Caccia, la cacciatrice vicentina Elena Donazzan. Il primo ricorso, sospeso con ordinanza n.971/2009 del 29/10/2009 – N.R.G.2035/2009, riguardava il calendario venatorio – stagione 2009/2010, approvato con delibera 2141 del 14/07/2009, in …
Il Tar del Veneto, con due distinti provvedimenti, ha sospeso la caccia in
deroga e il calendario venatorio 2009/2010. Andrea Zanoni, presidente della Lac
del Veneto, ha chiesto le dimissioni dell’assessore regionale all’Istruzione e
Caccia, la cacciatrice vicentina Elena Donazzan. Il primo ricorso, sospeso con
ordinanza n.971/2009 del 29/10/2009 – N.R.G.2035/2009, riguardava il calendario
venatorio – stagione 2009/2010, approvato con delibera 2141 del 14/07/2009, in
particolare veniva contestato l’uso del piccione domestico quale richiamo vivo
per la caccia ai colombacci; la caccia vagante con i cani anche a dicembre e
gennaio quando i terreni sono ghiacciati e gli uccelli selvatici sono
indeboliti; la possibilità di immissione della pernice rossa, considerata dai
ricorrenti specie alloctona ed estranea alla fauna locale che potrebbe anche
ibridarsi a specie autoctone con un conseguente inquinamento genetico; la
caccia a specie sempre più rare come il combattente e la moretta. Il secondo
ricorso presentato al presidente del Tribunale del Tar “inaudita altera parte”,
sospeso con Decreto Cautelare dello stesso presidente, n.986/2009 di oggi
29/10/2009- N.R.G. 2106/2009, riguardava la caccia in deroga per la stagione
2009/2010, approvata con delibera 2993 del 6/10/2009, dove veniva contestata la
caccia di storno, pispola, fringuello e peppola, tutte specie protette dalla
legge statale e dalla Direttiva Comunitaria n. 409/79/CE. Nel ricorso veniva
evidenziata l’illegittimità del provvedimento in quanto privo del parere dell’
Ispra, che con una circolare del 29/09/09, aveva sottolineato che la caccia in
deroga voluta dalla regione Veneto non rispettava la legge perché i
quantitativi abbattibili non sono stati calcolati secondo la procedura di
legge, non vi sono stati i necessari controlli, non è stata prevista la
registrazione immediata degli uccelli uccisi, i cacciatori non sono stati
sottoposti a specifici test, le specie oggetto di caccia in deroga sono in uno
stato di conservazione sfavorevole, non sono state seguite le procedure
previste dalla conferenza Stato/Regioni del 2004 su questa materia.