Doppia bocciatura dal Tar Veneto

Il Tar del Veneto, con due distinti provvedimenti, ha sospeso la caccia in deroga e il calendario venatorio 2009/2010. Andrea Zanoni, presidente della Lac del Veneto, ha chiesto le dimissioni dell’assessore regionale all’Istruzione e Caccia, la cacciatrice vicentina Elena Donazzan. Il primo ricorso, sospeso con ordinanza n.971/2009 del 29/10/2009 – N.R.G.2035/2009, riguardava il calendario venatorio – stagione 2009/2010, approvato con delibera 2141 del 14/07/2009, in … Il Tar del Veneto, con due distinti provvedimenti, ha sospeso la caccia in deroga e il calendario venatorio 2009/2010. Andrea Zanoni, presidente della Lac del Veneto, ha chiesto le dimissioni dell’assessore regionale all’Istruzione e Caccia, la cacciatrice vicentina Elena Donazzan. Il primo ricorso, sospeso con ordinanza n.971/2009 del 29/10/2009 – N.R.G.2035/2009, riguardava il calendario venatorio – stagione 2009/2010, approvato con delibera 2141 del 14/07/2009, in particolare veniva contestato l’uso del piccione domestico quale richiamo vivo per la caccia ai colombacci; la caccia vagante con i cani anche a dicembre e gennaio quando i terreni sono ghiacciati e gli uccelli selvatici sono indeboliti; la possibilità di immissione della pernice rossa, considerata dai ricorrenti specie alloctona ed estranea alla fauna locale che potrebbe anche ibridarsi a specie autoctone con un conseguente inquinamento genetico; la caccia a specie sempre più rare come il combattente e la moretta. Il secondo ricorso presentato al presidente del Tribunale del Tar “inaudita altera parte”, sospeso con Decreto Cautelare dello stesso presidente, n.986/2009 di oggi 29/10/2009- N.R.G. 2106/2009, riguardava la caccia in deroga per la stagione 2009/2010, approvata con delibera 2993 del 6/10/2009, dove veniva contestata la caccia di storno, pispola, fringuello e peppola, tutte specie protette dalla legge statale e dalla Direttiva Comunitaria n. 409/79/CE. Nel ricorso veniva evidenziata l’illegittimità del provvedimento in quanto privo del parere dell’ Ispra, che con una circolare del 29/09/09, aveva sottolineato che la caccia in deroga voluta dalla regione Veneto non rispettava la legge perché i quantitativi abbattibili non sono stati calcolati secondo la procedura di legge, non vi sono stati i necessari controlli, non è stata prevista la registrazione immediata degli uccelli uccisi, i cacciatori non sono stati sottoposti a specifici test, le specie oggetto di caccia in deroga sono in uno stato di conservazione sfavorevole, non sono state seguite le procedure previste dalla conferenza Stato/Regioni del 2004 su questa materia.