Il Parlamento europeo ha approvato oggi, con 588 voti a favore, 14 contrari e 11 astenuti, la modifica della direttiva 91/477/Cee sul controllo all’acquisizione e alla detenzione delle armi. La direttiva entrerà in vigore nel gennaio 2008 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2010. Come già accadeva con la direttiva 91/477, la nuova normativa costituirà una base minima condivisa i singoli Stati membri potranno introdurre norme più restrittive. Scopo del…
Il Parlamento europeo ha approvato oggi, con 588 voti a favore, 14 contrari e
11 astenuti, la modifica della direttiva 91/477/Cee sul controllo
all’acquisizione e alla detenzione delle armi. La direttiva entrerà in vigore
nel gennaio 2008 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2010. Come
già accadeva con la direttiva 91/477, la nuova normativa costituirà una base
minima condivisa i singoli Stati membri potranno introdurre norme più
restrittive. Scopo della modifica, recepire i contenuti del protocollo Onu
contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, firmato nel
dicembre 2001. In compenso, molti degli “spauracchi” che si erano paventati
all’atto della presentazione dei disegni di legge (Armi e Tiro, giugno 2007)
non si sono fortunatamente concretizzati. Ecco le linee guida fondamentali:si
introducono nuove definizioni per “arma da fuoco”, “parti” di armi e
“munizione”. Nella definizione di “armi da fuoco” sono anche comprese le armi
trasformate. Modificata la definizione di “armaioli”, sui quali si sottolinea,
vista la natura speciale della loro attività, “è necessario che gli Stati
membri esercitino un rigoroso controllo”, in particolare per verificarne
l’integrità e le competenze professionali. La direttiva non si applica
all’acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale,
di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi
pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico
in materia di armi riconosciuti come tali dallo Stato membro non quale sono
stabiliti. Non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e
munizioni da guerra e non pregiudica l’applicazione delle disposizioni
nazionali relative al porto d’armi o relative alla regolamentazione delle
caccia e del tiro sportivo. Gli Stati membri dovranno istituire, entro il 2014,
un archivio di dati computerizzato in cui sia riportata ogni informazione
necessaria relativa a ciascuna arma, accessibile alle autorità competenti.
Questo archivio dovrà conservare per non mno di vent’anni, per ciascuna arma da
fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola, i
nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del possessore
dell’arma. Relativamente alla marcatura delle armi, dovrà comprendere il nome
del fabbricante, il Paese e luogo di produzione, il numero di serie e l’anno di
produzione. La marcatura dovrà essere apposta su una parte strutturale
dell’arma, tale da renderla inutilizzabile in caso di distruzione. Gli Stati
membri dovranno anche imporre la marcatura di ogni unità elementare di
imballaggio delle munizioni complete. Gli Stati dovranno garantire che le armi
o loro parti presenti sul territorio siano marcate e registrate, oppure
“disattivate”. Dovranno, inoltre, assicurare che tutte le armi possano essere
collegate ai loro attuali proprietari. Entro un anno dall’entrata in vigore
della direttiva, la Commissione dovrà istituire un gruppo di contatto per lo
scambio di informazioni. L’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco
saranno consentiti solo “alle persone in possesso della licenza o del permesso
corrispondente ai sensi della legislazione nazionale”, maggiori di 18 anni
(salvo per la caccia e il tiro, con il permesso dei genitori o accompagnati da
un adulto titolare di Porto d’armi). Si prevedono rigorosi controlli in merito
all’acquisizione di armi, munizioni e parti tramite “tecniche di comunicazione
a distanza”. I cacciatori e i tiratori in possesso della carta europea potranno
detenere senza autorizzazione preventiva le armi durante un viaggio attraverso
gli Stati membri. Questi ultimi non possono subordinare l’accettazione di una
carta europea al pagamento di tasse o diritti. La carta dovrà avere una
validità al massimo di 5 anni, estendibili.
Tra gli emendamenti non approvati e quindi eliminati dalla direttiva, la
necessità di autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di ogni singola arma
anche da parte dei titolari di porto d’armi; la messa al bando delle armi dai
siti internet e il divieto di commercio attraverso moderni strumenti di
comunicazione a distanza, per esempio Internet; il divieto di possesso di armi
anche nei confronti di chi abbia commesso una violazione penale al codice della
strada; troppo onerosi requisiti personali e finanziari per l’accesso alle
professioni armiere; la previsione normativa della figura del broker di armi
civili; l’inclusione tra le parti essenziali d’arma anche di semplici molle e
spine e dei componenti inerti delle munizioni; un sistema di marcatura delle
armi e munizioni difforme rispetto agli universali trattati in materia. In
particolare, si è esclusa la marcatura con numero successivo di ogni singola
munizione ai fini della tracciabilità; un periodo di riflessione di almeno 15
giorni lavorativi tra l’acquisto e la consegna dell’arma; maggiori oneri per il
trasferimento delle armi con carta europea.