Nell’ambito dell’udienza preliminare per la vicenda Zastava M76, il giudice ha enunciato un importante principio per quanto riguarda la figura del sostituto in licenza di fabbricazione, riparazione o vendita armi
Nell’ambito della sentenza pronunciata nei confronti degli importatori delle carabine Zastava M76, il giudice dell’udienza preliminare ha concretizzato un importante precedente nei confronti di uno dei soggetti coinvolti nell’inchiesta, difeso dall’avvocato Adele Morelli. Il soggetto, che rivestiva il ruolo di sostituto nella licenza di vendita armi della quale aveva titolarità un altro degli imputati, è stato prosciolto con formula piena, con la considerazione che “Osserva preliminarmente il giudice come debba essere prosciolto (in conformità alle concordi richieste delle parti processuali) l’imputato [Omissis], dal momento che egli rivestiva all’epoca dei fatti la mera funzione di sostituto del titolare della licenza, [Omissis], non risulta che egli abbia in concreto rivestito alcun ruolo nella commissione delle condotte in contestazione“.
Questo è un principio molto importante perché può contribuire a scardinare l’automatismo di molti pubblici ministeri, secondo i quali in questi anni il sostituto è sempre stato riconosciuto responsabile “in automatico” congiuntamente al titolare di licenza, a prescindere dal suo effettivo coinvolgimento con le condotte contestate al titolare.