Il Consiglio di Stato ammette il porto d’armi con validità inferiore a 5 anni

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva sulla questione del rinnovo del porto di fucile per caccia con un certificato medico di validità inferiore a 5 anni. Ha stabilito che…

Con sentenza n. 07722 pubblicata il 18 novembre scorso (camera di consiglio del 28 ottobre), la terza sezione del Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza che potrà indubbiamente avere ripercussioni evidenti in merito al rinnovo delle licenze di porto di fucile per caccia (oggetto dello specifico ricorso) e probabilmente per Tiro a volo (per il quale la procedura di rinnovo e i requisiti psicofisici richiesti sono i medesimi).

La questione, ormai annosa e già dibattuta in primo grado davanti al Tar del Lazio, consisteva nello stabilire se, a fronte della presentazione per il rinnovo del porto di fucile di un certificato medico con validità inferiore a 5 anni (che è la durata della licenza), l’autorità di pubblica sicurezza possa o meno rifiutarsi di rilasciare il porto d’armi in questione o se sia, invece, tenuta a rilasciare un porto d’armi, di durata tuttavia inferiore rispetto ai 5 anni previsti e coincidente con la durata del certificato medico (nel caso specifico, quest’ultima era di 24 mesi).

Il consiglio di Stato ha sostanzialmente ribadito che, per il primo rilascio del porto d’armi, non è possibile presentare un certificato medico che indichi una idoneità psicofisica del richiedente per un periodo di tempo inferiore ai 5 anni. Per i successivi rinnovi, tuttavia, ammette invece tale possibilità: “Nella descritta logica di una efficacia del titolo nel tempo legata alla necessità di un continua verifica del permanere delle condizioni che ne consentirono l’originario rilascio, e quindi di un suo rinnovo legato al previo accertamento delle eventuali variazioni delle predette condizioni, risulta ricompresa entro le previsioni della vigente normativa, e non affatto illogica, la possibilità che il rinnovo stesso sia limitato nella sua durata in conseguenza della nuova situazione di fatto riguardante l’interessato, anche parametrando la durata del rinnovo alla durata del nuovo certificato di idoneità psico-fisica”.

I giudici hanno osservato infatti che “Pertanto, così come statuito dall’appellata sentenza del Tar del Lazio -OMISSIS-, l’Amministrazione sanitaria può accertare l’idoneità psico-fisica dell’interessato al rinnovo per periodi inferiori a cinque anni, e l’Amministrazione dell’Interno in tal caso deve modulare la durata del titolo di polizia (nel limite massimo di cinque anni e purché non risultino altre cause ostative) sulla base del contenuto della certificazione sanitaria”, e anche che “la durata necessariamente quinquennale del rinnovo della licenza di polizia avrebbe due possibili effetti alternativi, entrambi irragionevoli: da un lato la definitiva esclusione degli interessati (anche se in possesso dell’idoneità psicofisica) dall’esercizio di un’attività svolta e ormai padroneggiata da almeno cinque anni, dall’altro, il rinnovo del porto d’armi per un periodo di tempo troppo lungo (ulteriori cinque anni) per garantire il perdurare dell’idoneità in una fase della vita in cui la valutazione della conservazione di adeguate condizioni personali può essere fatta soltanto in una prospettiva temporale limitata”.

Il collegio ha quindi concluso che “deve essere adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto alle finalità di tutela dei diritti inviolabili di tutti i componenti della comunità nazionale e della pubblica incolumità. Pertanto, una volta rilasciato il titolo in presenza di un orizzonte temporale favorevole (circa la mancanza di pericoli di abuso del titolo) non inferiore a cinque anni, l’Amministrazione deve condizionare la sua durata, anche in sede di rinnovo, alla perdurante sussistenza dei requisiti, anche psico-fisici, necessari ai fini del rilascio. Ne consegue, da un lato, che il titolo dovrà essere immediatamente sospeso e poi revocato qualora sopraggiunga una nuova certificazione medica negativa sul punto e, dall’altro, che qualora le certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d’armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi”.

Cosa vuol dire e cosa accadrà adesso
Tradotto dal legalese e dal giuridichese, questo significa in sostanza che le questure non potranno, come è accaduto finora, rifiutare il rinnovo del porto di fucile a chi produca tra i documenti necessari, un certificato medico con validità temporale limitata (esempio 24 mesi, oppure 36, oppure 12): dovranno, invece, rilasciare una licenza di porto di fucile che avrà durata pari a quella indicata sul certificato, quindi tre anni, oppure due, oppure uno, anziché cinque. Tutto ciò però vale solo per i rinnovi del porto d’armi, per il primo rilascio la durata dovrà essere sempre e solo di 5 anni e, di conseguenza, potrà essere rifiutato il rilascio a chi produca un certificato medico con durata limitata e comunque inferiore a 5 anni.

Così come è accaduto per le precedenti pronunce sull’argomento, è verosimile a questo punto che il ministero dell’Interno produca una circolare esplicativa, con la quale informare le questure della decisione del Consiglio di Stato.

 

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Sentenza Consiglio di Stato 18 novembre