Il ministero dell’Interno ha diffuso oggi la circolare 557/PAS/U/008046/10900(27)9 con la quale riprende in mano la questione delle visite mediche di idoneità psicofisica per i meri detentori di armi, cioè per coloro i quali non sono in possesso di un porto d’armi, bensì delle sole armi denunciate.
Il ministero ricorda alle questure che il decreto legislativo 104 del 2018 ha modificato l’articolo 38 Tulps “prevedendo, in estrema sintesi, che i detentori di armi privi di qualunque titolo autorizzatorio (cd. “meri detentori”) sono tenuti a produrre, con cadenza quinquennale, all’ufficio di pubblica sicurezza, un certificato medico legale che attesti il possesso dei prescritti requisiti psicofisici. In particolare, l’art. 14, comma 3, del menzionato decreto legislativo ha previsto che la “prima presentazione” del certificato medico debba avvenire entro la data del 14 settembre 2019. Decorsa tale data, l’ufficio di pubblica sicurezza è chiamato a diffidare l’interessato a produrre la menzionata documentazione sanitaria entro il termine di sessanta giorni. Qualora anche tale termine decorra invano, si procede al ritiro delle armi. Si tratta di una tempistica che, in sostanza, è venuta a cadere a ridosso dell’inizio della dichiarazione dello stato di emergenza avvenuto, infatti, il 30 gennaio 2020”.
I decreti (poi convertiti in legge) emanati in fase di emergenza Covid, avendo disposto la proroga della scadenza delle autorizzazioni di polizia scadute dal 31 gennaio 2020 in avanti, hanno in sostanza prorogato anche la validità delle certificazioni psicofisiche fornite in precedenza dai legali detentori, fino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, fino quindi al 29 giugno 2022 (essendo l’emergenza cessata il 31 marzo scorso).
Il ministero precisa quindi che “com’è noto, il predetto stato di emergenza cesserà il 30 giugno p.v.; a partire da quella data, le attività anche amministrative torneranno alla piena normalità. Con questa prospettiva, appare opportuno che gli uffici di pubblica sicurezza rinnovino le attività di verifica sulla corretta attuazione da parte dei soggetti interessati, dell’adempimento stabilito dal menzionato art. 38 quarto comma del Tulps, procedendo, eventualmente, a dare corso alla cennata procedura di diffida e, se del caso, di ritiro delle armi”.
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