Diniego del porto di pistola: un timido cambiamento?

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di un carabiniere in congedo che si è visto rifiutare il rinnovo del porto di pistola dopo vent’anni: interessanti le motivazioni

Il consiglio di Stato evidenzia forse, dopo anni di sentenze monocolore, un timido segno di cambiamento nella valutazione dei dinieghi al rilascio o rinnovo del porto di pistola per difesa personale. La sentenza n. 181 dell’8 gennaio 2026, emessa dalla terza sezione in sede giurisdizionale, riguarda il caso di un luogotenente dei carabinieri in congedo, che si è visto rifiutare il rinnovo del porto di pistola per difesa personale dopo vent’anni di rinnovi ininterrotti. La motivazione della prefettura, identica a quella di ogni altro caso simile, è stata che “non sussistono ragioni attuali giustificative del porto d’arma”.

“A sostegno della propria prospettazione”, si legge nel preambolo della sentenza, “ed al fine di dimostrare la sussistenza di elementi di pericolo per la sua incolumità, il signor -OMISSIS-, ha indicato: i. la partecipazione allo svolgimento delle indagini a carico di pericolosi mafiosi, con il pericolo di reazioni violente da parte di chi ha subito condanne a seguito di tale attività; ii. l’attuale impiego, quale responsabile del patrimonio in un’azienda che produce pane che, secondo quanto affermato dal datore di lavoro con comunicazione del 24.10.2024 (posteriore all’adozione del provvedimento impugnato), avrebbe richiesto il possesso dell’arma, come elemento necessario allo svolgimento dell’impiego. Ha soggiunto il ricorrente che il rinnovo annuale e consecutivo della licenza dalla data del primo rilascio avrebbe ingenerato il ragionevole affidamento riguardo all’esito favorevole della richiesta dell’ultimo rinnovo”.

Nonostante ciò il Tar in primo grado aveva respinto il ricorso, determinando l’appello in Consiglio di Stato “prospettando l’erroneità della stessa decisione, in relazione al rilievo del difetto d’istruttoria e di motivazione in presenza di un titolo autorizzatorio risalente nel tempo, rinnovata negli anni, l’Amministrazione; ad avviso del ricorrente, nel caso in cui l’Autorità intenda modificare il proprio intendimento e, quindi, rigettare il rinnovo, non può esimersi dall’argomentare i motivi che hanno portato al venir meno delle condizioni iniziali di rilascio del permesso. Né tali rilievi negativi possono essere semplicemente desunti dal fatto che … negli anni dopo il congedo il signor -OMISSIS-non abbia subito minacce da parte di pregiudicati”.

Valutazioni che sono state ritenute pertinenti dai giudici del Consiglio di Stato, che nell’accogliere il ricorso hanno osservato: “pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel rilascio dei titoli di porto d’arma, può ritenersi configurabile, nel caso di specie, un difetto di motivazione dell’atto impugnato. Innanzitutto, non sembra trascurabile la circostanza che, nonostante i ripetuti rinnovi della licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Amministrazione sia pervenuta alla contestata conclusione negativa del procedimento di rinnovo del titolo, senza dar conto delle specifiche ragioni – in assenza di sopravvenuti fatti ostativi-, che avrebbero potuto giustificare il mancato rinnovo. In secondo luogo, la negativa valutazione effettuata dalla Prefettura, sul requisito oggettivo per il rinnovo delle licenze, si è basata prevalentemente sul rilievo che il richiedente “non ha mai denunziato di avere subìto nuove aggressioni”. In questo quadro, la motivazione, seppure fosse stata di esito negativo, avrebbe dovuto considerare perché non si poteva tener conto dell’incensuratezza dell’interessato e del suo complessivo comportamento, nonché del fatto che lo stesso svolge lavoro dipendente quale responsabile della protezione del patrimonio aziendale della società -OMISSIS-(cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 24.10.2024) e spiegare le ragioni del mancato rinnovo del precedente titolo”.