Si torna a parlare dell’uranio impoverito nei tribunali italiani. Con sentenza n. 6058 pubblicata lo scorso 1° aprile, è il Tar del Lazio a farlo, nei confronti del ministero della Difesa e del ministero dell’Economia e finanze che avevano rifiutato di riconoscere la causa di servizio (e il relativo indennizzo) a un graduato che aveva operato nelle missioni internazionali in una squadra Cbrn (chimica, biologica, radiologica e nucleare) con relativa esposizione all’uranio impoverito e che aveva sviluppato una serie di linfomi.
I giudici hanno accolto il ricorso del militare, spiegando che “L’Amministrazione, pur consapevole dello svolgimento da parte del Graduato di un ampio periodo di servizio -tra l’altro nell’ancor più esposta funzione di operatore Cbrn – nei teatri bellici balcanici e irakeno, non ha però approfondito i correlati fattori di rischio legati all’impiego in tali aree, esposte alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito. La difesa erariale invero, ponendosi contro il resoconto del Militare, afferma che la sua esposizione ai fattori contaminanti nell’esercizio dell’attività come operatore Cbrn sarebbe avvenuta sempre con l’uso dei dispositivi speciali propri di dette unità. Anche ad ammettere ciò, tuttavia, rimarrebbe il fatto che il Graduato, una volta “dismessa” la funzione Cbrn e le relative protezioni, negli altri momenti -come tutti i commilitoni- sarebbe stato comunque esposto alla contaminazione ambientale diffusa dei luoghi in questione (con riguardo, ad esempio, ad acqua e cibi locali utilizzati). Non è quindi sostenibile una difesa basata sulla negazione del contatto non protetto del ricorrente con i fattori di rischio. Andava invece dimostrato che il contatto coi fattori di rischio predetti non avesse procurato la patologia, essendo questa ascrivibile a diverso elemento causale da solo idoneo a determinarla. La complessiva valutazione del Comitato di verifica delle cause di servizio si è invece risolta in una diagnosi di generica riconduzione della patologia alla sua normale incidenza statistica sulla popolazione generale, tra l’altro senza neanche tener conto della classe d’età relativamente giovane dell’interessato. Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è recentemente intervenuta in modo dirimente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025, la quale ha affrontato ex professo e risolto la specifica questione relativa ai criteri di prova e di imputazione del nesso causale nelle fattispecie concernenti militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni operative all’estero che abbiano poi sviluppato patologie tumorali o ematologiche. Con tale pronuncia, destinata ad esplicare efficacia nomofilattica erga omnes ai sensi dell’art. 99 c.p.a., l’Adunanza Plenaria ha riaffermato— consolidando e sistematizzando un orientamento già percepibile nella giurisprudenza delle sezioni semplici — che, in considerazione dell’attuale stato di incertezza scientifica circa i meccanismi patogenetici dell’esposizione a uranio impoverito e alle nanoparticelle da essa generate, non può pretendersi dal militare istante la prova scientifica inoppugnabile e diretta del nesso eziologico tra l’esposizione e la patologia insorta. In applicazione del principio del “più probabile che non” — già accolto dalla giurisprudenza civile e progressivamente recepito in sede amministrativa — e valorizzando il peculiare contesto di asimmetria informativa e di difficoltà strutturale della prova che connota queste fattispecie, l’Adunanza Plenaria ha statuito che è sufficiente, a carico del militare, la dimostrazione: (i) dell’avvenuto espletamento di missioni operative in teatri di guerra connotati dalla presenza documentata di uranio impoverito e altri metalli pesanti (quali pacificamente i Balcani e l’Iraq); (ii) della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica specialistica non escluda in linea di principio — sulla base delle conoscenze disponibili all’epoca della valutazione — un’associazione causale o concausale con i fattori di rischio ambientali e lavorativi tipicamente presenti in detti scenari operativi (qual è quella del caso di specie).
Integrati tali due elementi, il nesso di causalità deve considerarsi presunto, con conseguente inversione dell’onere probatorio: grava quindi sull’Amministrazione — e non sul militare — la dimostrazione positiva e specifica di una genesi alternativa ed extra-lavorativa della patologia, vale a dire la prova della ricorrenza di fattori eziologici individuali, genetici, comportamentali o ambientali estranei al servizio prestato, dotati di autonoma ed esclusiva efficienza causale rispetto all’insorgenza della malattia. Applicando tali principi nel caso di specie consegue che, al fine di escludere legittimamente il nesso causale presunto tra l’impiego del ricorrente nei teatri operativi balcanici e irakeno e la patologia oncologica dallo stesso sviluppata, l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di individuare e documentare la ricorrenza di concreti, specifici e verificati elementi idonei a suffragare in modo convincente una patogenesi alternativa, riconducibile a fattori causali del tutto estranei all’attività di servizio e all’esposizione subita nei contesti operativi di riferimento. Tale onere non risulta assolto, neppure in forma implicita, nei provvedimenti impugnati, i quali non conducono indagini sulle cause alternative della patologia, attraverso un’analisi della storia clinica e anamnestica del ricorrente, né un confronto critico con la letteratura scientifica specialistica in tema di correlazione tra esposizione a uranio impoverito e patologie onco-ematologiche. Il quadro istruttorio risulta quindi del tutto inadeguato rispetto al paradigma valutativo imposto dall’Adunanza Plenaria. Per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto. I provvedimenti impugnati — il parere del Cvcs e il decreto del Ministero della Difesa che ne costituisce attuazione — devono essere annullati per i vizi sopra evidenziati. L’Amministrazione per l’effetto dovrà procedere al riesame della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente, uniformandosi ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15/2025 e colmando le carenze istruttorie e motivazionali sopra evidenziate”.




