Tentato omicidio… con una Soft air?

È stato identificato il 21enne, appartenente alla comunità ebraica di Roma, che il 25 aprile scorso aveva avvicinato con un motorino due iscritti all’Anpi e li aveva colpiti con una pistola Soft air, per poi dileguarsi. Al di là della vicenda in sé, che in tutta franchezza non ci sentiamo di liquidare come una “bravata”, per le implicazioni di allarme sociale che ha portato con sé più che per il danno arrecato alle vittime, tuttavia quello che sta suscitando stupore, ilarità e relativo corollario di frizzi e lazzi all’interno della comunità degli appassionati d’armi (che è quella che professionalmente ci riguarda) è l’accusa formulata dal pubblico ministero: tentato omicidio, nonché detenzione e porto abusivo di armi.

Infatti, a contrastare fortemente con i presupposti delle ipotesi di reato contestate c’è proprio il fatto che uno degli aspetti meno “misteriosi” della vicenda riguarda direttamente lo strumento usato per l’attacco ai due iscritti all’Anpi: già nell’immediatezza del fatto e ancora prima che fosse identificato l’autore del gesto, che fosse stata usata una pistola Soft air era stato reso noto urbi et orbi dalle immagini diffuse dai principali organi di informazione, che ritraevano per l’appunto i tipici pallini sferici in plastica, rinvenuti sul luogo del fatto. Ne consegue, che essendo la pistola Soft air un giocattolo non solo di libera vendita, ma vendibile anche ai maggiori di 16 anni (quindi non bisogna neanche essere maggiorenni), è difficile coniugare questo fatto con l’ipotesi di reato relativa al porto e alla detenzione abusiva, fattispecie di reato che necessitano, appunto, che si parli di “armi”. Si potrebbe obiettare che il rilievo faccia riferimento all’eventualità che la pistola Soft air in oggetto fosse sprovvista della verniciatura rossa intorno alla volata, prescritta dalla legge 110/75, ma non essendo ancora a oggi stata trovata (perché l’autore del fatto se ne è immediatamente disfatto) non consente di fare apprezzamenti in tal senso, visto che dai filmati che ritraggono il fatto, non è un dettaglio desumibile. Ad aggiungere grottesco a una vicenda già grottesca c’è anche l’informazione, sempre diffusa dalle testate giornalistiche nazionali, secondo la quale nell’abitazione del giovane sarebbero stati sequestrati “alcuni coltelli”. Sarebbe interessante ricevere la testimonianza di qualcuno che possa affermare senza tema di smentita di non avere coltelli di alcun genere a casa propria. Voi ne conoscete qualcuno?

Più di tutto, però, appare abnorme l’accusa di tentato omicidio, vista appunto l’impossibilità tecnica di conseguire l’oggetto del reato (l’omicidio) con una pistola che è a tutti gli effetti un giocattolo e che viene, per di più, utilizzato tutte le domeniche da centinaia di persone, giovani e meno giovani, per incruenti giochi di guerra nei quali, appunto, ci si spara reciprocamente addosso! Allora, dato il presupposto che per la fattispecie di “delitto tentato” prevista dall’articolo 56 del codice penale, è che gli atti compiuti siano “idonei” e “non equivoci” per l’appunto a ottenere un certo risultato (qui l’omicidio), come può un Pm anche solo pensare per un momento che con una Soft air si potesse conseguire in modo “idoneo” e “non equivoco” la morte delle persone-bersaglio?

Tuttavia, espandendo la portata delle riflessioni, ci si accorge anche di dettagli un po’ meno ridicoli e un po’ più preoccupanti. Procediamo con ordine:

  • I due iscritti all’Anpi, recatisi al pronto soccorso subito dopo i fatti, hanno in realtà avuto riscontro di semplici e lievi ecchimosi. Quindi in effetti dal punto di vista del danno subito, verosimilmente si rientra nel quadro giuridico delle lesioni lievissime, se non addirittura delle semplici percosse.
  • Per poter perseguire un soggetto autore di lesioni lievissime o percosse occorre la querela di parte, non è possibile procedere d’ufficio.
  • Per contro, l’accusa di tentato omicidio, oltre a consentire la procedibilità d’ufficio, consente anche, vista la gravità del reato, di procedere con il fermo del soggetto sospettato (quindi di fatto la privazione della sua libertà personale), cosa che infatti è già stata disposta, e potrà consentire, nei giorni successivi, anche di disporre la sua custodia cautelare in carcere, se nel frattempo l’ipotesi di reato non verrà riformulata dal Pm (cosa che comunque è sempre possibile, ma in udienza preliminare). Ovviamente però, sia per la convalida del fermo, sia per l’applicazione della custodia cautelare, occorrerà l’avvallo di un giudice.

Volendo fare un parallelismo, assurdo ma fino a un certo punto, vista la situazione, sarebbe come se in occasione del famoso “attentato” di matrice razzista nei confronti della lanciatrice del disco Daisy Osakue, colpita con un uovo (e con conseguenze, purtroppo, più gravi rispetto a una Soft air) si fosse paventato il tentato omicidio.

Allo stesso modo non si può fare a meno di osservare come, pochi mesi or sono, per chi in una manifestazione di “antagonisti” aveva preso a martellate un agente di polizia, fu formulata l’accusa di lesioni personali a pubblico ufficiale, non di tentato omicidio (nonostante la richiesta avanzata in proposito dalla premier Giorgia Meloni). Tutte situazioni che evidenziano una sperequazione rispetto ai fatti verificatisi lo scorso 25 aprile.

Da quanto esposto appare quindi, e c’è ben poco da ridere, che si sia consapevolmente voluta fraintendere la gravità dei reati compiuti dal 21enne, proprio allo scopo di poterlo intanto privare della libertà personale, quasi una sorta di “castigo preliminare”, legato più alla valenza simbolica dell’atto compiuto (aver colpito due iscritti all’Anpi nel giorno delle celebrazioni per la festa della Liberazione), rispetto alla sua attinenza con il delitto contestato. A questo punto non è inverosimile che qualcuno stia anche sperando che l’udienza di convalida del fermo slitti a dopo il weekend lungo del 1° maggio…

Questo tuttavia ha a che vedere con una lettura “politica” dei fatti e non prettamente giuridica. E non è una cosa che faccia particolare piacere o ci faccia stare tranquilli. Sarà quindi importante capire in udienza di convalida del fermo, se anche il giudice sarà dello stesso avviso del Pm oppure no.