Con sentenza n. 925 del 31 luglio 2026, il Tar di latina si è occupato di un cittadino che, sottoposto da circa un anno a terapie oncologiche, in seguito a un litigio con la moglie si era allontanato da casa nella serata, non riuscendo a dormire, facendo ritorno al domicilio nel pomeriggio del giorno successivo. La consorte, preoccupata per l’assenza del marito, aveva avvisato la polizia, la quale aveva provveduto al ritiro cautelativo delle armi e munizioni detenute da quest’ultimo. A questa azione era seguita la revoca del porto d’armi, a supporto della motivazione la questura aveva opposto che “Da informazioni reperite in ambito familiare, è emerso che la S.V. risulti essere affetto da patologia oncologica, pertanto soggetto a continue cure che provocano stress e continua instabilità nello stato psico-fisico, con continui cambi nello stile di vita”.
Pochi mesi dopo il cittadino, dopo essersi fatto rilasciare il certificato anamnestico per il porto d’armi, si è sottoposto a colloquio clinico psicologico al dipartimento di salute mentale dell’Asl di Latina, dal quale si è certificato che “Il soggetto ha mostrato un atteggiamento di disponibilità, orientato nel tempo e nello spazio, non si registrano alterazioni della condotta, del pensiero e dell’umore, I risultati emersi dal test evidenziano che il soggetto non ha cercato di alterarne la validità. L’equilibrio timico è nella norma, il tono dell’umore è stabile. Vi è un sostanziale equilibrio tra le tendenze all’azione e le tendenze alla riflessione. L’esaminato sembra valutare realisticamente le proprie possibilità e tende ad agire sulla base di una adeguata valutazione delle proprie capacità operative. È riscontrabile una ideazione congrua ed aderente alla realtà: non sono presenti elementi disturbanti il contenuto del pensiero. I meccanismi di controllo e di difesa appaiono strutturati in una maniera sufficientemente equilibrata. Non si evidenziano patologie psichiatriche”. Sulla base di queste risultanze, il cittadino ha impugnato il decreto di revoca della licenza, alla quale tuttavia la questura ha dato risposta negativa. Da qui il ricorso al giudice amministrativo, che l’ha tuttavia accolto, valutando che della diagnosi psichica formulata dall’Asl “non consta che l’Amministrazione abbia tenuto adeguatamente conto nella valutazione degli elementi considerati ai fini della decisione assunta, risultando in proposito nella motivazione del provvedimento il solo, generico ed insufficiente, inciso secondo cui «dalle memorie difensive rappresentate, nonché dalla valutazione della documentazione sanitaria allegata, non si può ritenere di concludere positivamente l’iter amministrativo instaurato». Se è vero che, secondo più che consolidata affermazione della giurisprudenza, l’autorizzazione all’uso delle armi non costituisce un diritto, essendo anzi soggetta ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità amministrativa circa la ricorrenza delle condizioni che consentono di inferire l’insussistenza di alcun pericolo che delle stesse possa abusarsi, è altrettanto vero che tale valutazione deve essere condotta all’esito di un’accurata istruttoria nel cui ambito, secondo i generali principi declinati dall’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge 241/1990, devono essere considerati e ponderati tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento. Nel caso di specie la valutazione circa la sussistenza del pericolo di abuso nell’uso della armi (peraltro già esclusa solo nel 2023, allorché la stessa Questura ha rilasciato la licenza oggetto della revoca oggi impugnata) risulta essere fondata esclusivamente su generiche ed imprecisate «informazioni reperite in ambito familiare», raccolte dalle forze di Polizia, intervenute presso l’abitazione del ricorrente e a seguito di chiamata della coniuge, preoccupata dalla sua temporanea assenza da casa (durata invero poco più di 12 ore), secondo cui le cure a cui lo stesso era al momento sottoposto gli avrebbero cagionato «stress e continua instabilità nello stato psico-fisico, con continui cambi nello stile di vita». L’impugnato provvedimento di revoca deve quindi, per le superiori considerazioni, ritenersi affetto dai denunciati vizi di violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., nonché da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”.




