Uits: “Rimuovete De Giusti”

Uno dei consiglieri del Tsn di Milano ha presentato al ministero della Difesa e al Coni una istanza urgente, sollecitando l’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti del commissario straordinario Uits per “accertata illegittimità dell’operato commissariale”

Pietro Marfia, membro del consiglio direttivo del Tsn di Milano ancora in attesa di ratifica, assistito dall’avvocato Biagio Giancola, ha inviato al ministero della Difesa, al Coni e all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) una missiva urgente, nella quale si sollecita l’esercizio dei poteri di “vigilanza, controllo e autotutela” per provvedere alla revoca e sostituzione del commissario straordinario Uits, Walter De Giusti. La motivazione è una “accertata illegittimità dell’operato commissariale, conflitto di interessi, sviamento di potere, distrazione di beni del demanio militare, condotte ritorsive”.

Riguardo alle accuse, nella missiva si precisa che “il mandato commissariale aveva quale finalità tipica e vincolata il ripristino della governance elettiva dell’ente. Il Commissario ha invece disatteso tale indicazione revocando la delibera di convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva. Il Tar Lazio, Sez. I ter, ne ha decretato l’annullamento. La richiamata pronuncia non si limita a un rilievo formale: essa qualifica l’operato commissariale in termini di eccesso di potere, avendo il giudice “accertato l’illegittimità e l’eccesso di potere del successivo operato commissariale volto a bloccare sine die il rinnovo degli organi elettivi”. La sentenza del Tar n. 4636/2025 è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6120/2026 definendo con nettezza il perimetro invalicabile dei poteri commissariali: il conferimento di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non è delega in bianco. L’organo straordinario che utilizzi i propri poteri per un fine estraneo e antitetico a quello per cui gli sono stati attribuiti — la restaurazione dell’ordine elettivo —realizza un vizio di sviamento che integra la inidoneità dell’organo e impone la revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990.

Riguardo al difetto di imparzialità e conflitto di interessi, la missiva specifica che “il Commissario cumula la carica di organo straordinario di un ente pubblico vigilato con quella di Segretario generale della Federazione Pugilistica Italiana. Tale cumulo non è rimasto sul piano astratto, ma si è tradotto in discutibili atti dispositivi ovvero la sottoscrizione del protocollo d’intesa UITS-FPI, dove De Giusti ha agito contestualmente quale rappresentante dell’ente concedente e dirigente dell’ente beneficiario (la Federazione Pugilistica Italiana, nella quale riveste il ruolo di segretario generale. L’incompatibilità di fatto, quale situazione di conflitto concreto sopravvenuto, opera su piano autonomo e rientra nella valutazione discrezionale-doverosa dell’Amministrazione vigilante”.

Riguardo alla distrazione di beni demaniali e pregiudizio erariale, la missiva precisa che “le diffide del 19 novembre, 28 novembre, 2 dicembre e 11 dicembre 2025 documentano la reiterazione della condotta nonostante i formali richiami dell’Amministrazione concedente, con esposizione dell’ente a responsabilità per occupazione sine titulo. Gli organi periferici hanno inoltre denunciato l’installazione non autorizzata di un centro pugilistico nei locali demaniali del Tsn di Milano in violazione della destinazione d’uso, l’impiego di personale dipendente Uits e l’acquisto con fondi Uits di attrezzature destinate alla Fpi, ipotizzando i reati di peculato (art. 314 c.p.) e tentato peculato (artt. 56 e 314 c.p.), nonché l’illegittima revoca del commissario a titolo gratuito del Tsn Milano e la nomina di un compiacente commissario privo di esperienza ma lautamente remunerato”.

Riguardo alle condotte ritorsive nei confronti dei segnalanti, “a seguito degli esposti presentati dal Comitato Regionale Uits Lombardia e dal suo presidente, a distanza di pochi giorni sarebbe stata adottata la deliberazione n. 80 del 5 dicembre 2025, avente ad oggetto il commissariamento del Comitato Regionale Uits Lombardia e l’annullamento delle elezioni successivamente sospeso dal giudice amministrativo. La contiguità temporale tra segnalazione e provvedimento afflittivo, solo 5 giorni, integra la presunzione di ritorsività di cui all’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 24/2023, con inversione dell’onere probatorio a carico dell’autore della misura. La sospensione cautelare in entrambi i gradi conferma il fumus di illegittimità del provvedimento, che si aggiunge alla serie degli atti commissariali già annullati. Si configura così un pattern sistematico di utilizzo dei poteri di commissariamento e di annullamento delle elezioni periferiche in funzione di neutralizzazione del dissenso interno — condotta radicalmente incompatibile con la funzione neutrale dell’organo straordinario”.

Tutti gli elementi elencati, secondo il proponente la missiva, “dimostra la conclamata propensione dell’avv. Walter De Giusti alla inosservanza delle regole e dei legittimi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa e la pretesa di voler essere senza averne titoli e qualità il deus ex machina di una nobile e storica struttura che affonda le sue radici nei poligoni risorgimentali, primo tra tutti quello di Milano fondato da Garibaldi”.

La richiesta quindi è “che l’on. Ministero della Difesa revochi in autotutela, ex artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, il provvedimento di proroga dell’incarico e il decreto di nomina dell’Avv. De Giusti, per sopravvenuta inidoneità funzionale, conflitto d’interessi e per difetto di istruttoria sui presupposti di affidabilità; nomini senza indugio un nuovo Commissario straordinario, con mandato vincolato e temporalmente definito alla sola convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva secondo l’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e l’art. 10 dello Statuto, in esecuzione del giudicato; soggetto che legittimamente potrebbe essere identificato nella persona dell’Avv. Valentina Turisini, rispettando così il principio di democraticità visto che in occasione della competizione elettorale tenutasi in data 25 luglio 2026 è risultata eletta Presidente della Uits e ciò nonostante la sua elezione non ha prodotto effetti ex art. 8, comma 25, Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2026, n. 142 (in G.U. 7/08/2026, n. 182); attivi la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ex d.lgs. n. 39/2013 in riferimento all’ipotizzato conflitto di interessi ex art. 6-bis l. n. 241/1990; disponga ispezione amministrativo-contabile sulla gestione dei compendi demaniali e sugli atti dispositivi in favore della Fpi, con trasmissione degli esiti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti; sospenda ogni ulteriore effetto degli atti di commissariamento degli organi periferici già sospesi in sede cautelare”.