ddl Borghi sulla legittima difesa: l’Anm è critica

L'Associazione nazionale magistrati ha commentato il ddl Borghi (n. 1972) che intende modificare la normativa sulla legittima difesa: il commento dell'avvocato e presidente Cesdea Antonio Bana

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Il ddl presentato lo scorso 20 luglio dal senatore Claudio Borghi, per la riforma della legittima difesa in senso più ampio, è stato commentato dall’Associazione nazionale magistrati. Riassume le criticità del disegno di legge l’avvocato e presidente del Cesdea (Centro studi di diritto europeo armi e munizioni) Antonio Bana.

“Per chi possiede un’arma, per chi lavora in un esercizio commerciale o professionale e, più in generale, per chi teme un’aggressione nel proprio spazio di vita o di lavoro, il tema della difesa domiciliare tocca una preoccupazione concreta: capire fino a dove ci si può spingere per fermare un pericolo. Il ddl n. 1972 interviene proprio su questo punto, proponendo una formula di ampia portata: non sarebbe punibile “qualsiasi reazione” a un’aggressione a mano armata commessa nel domicilio o nell’esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale.
La questione, tuttavia, non riguarda soltanto l’esito finale dell’azione difensiva. Riguarda soprattutto le condizioni che devono esistere nel momento in cui si reagisce. Il parere della Commissione Anm Penale e procedura penale mette in evidenza il rischio che una regola formulata in termini assoluti finisca per rendere irrilevanti elementi decisivi: l’attualità del pericolo, la necessità della reazione, la sua proporzione e la finalità effettivamente difensiva. Colgo qui l’occasione per fare alcune brevi considerazioni.

La disciplina vigente e il cambio di prospettiva
Nel quadro richiamato dal parere, gli artt. 52 e 55 del codice penale funzionano come strumenti diversi ma collegati. L’art. 52 disciplina la legittima difesa: in presenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, la reazione deve essere necessaria per difendere un diritto e proporzionata all’offesa. L’art. 55 riguarda invece l’eccesso colposo, cioè il superamento colposo dei limiti stabiliti dalla legge o dalla necessità.
La proposta del ddl n. 1972 si discosta da questo impianto perché collega la non punibilità non soltanto a una reazione necessaria e proporzionata, ma alla “qualsiasi reazione” contro un’aggressione a mano armata nei luoghi indicati. La differenza non è terminologica. Una formula così ampia può essere letta come una presunzione molto forte a favore di chi reagisce, fino a comprimere lo spazio della verifica giudiziale sulle circostanze concrete.
Il punto è particolarmente delicato quando l’aggressione non è più in corso, quando il pericolo si è attenuato o quando l’azione non serve più a fermare l’offesa. La difesa, infatti, ha una funzione precisa: interrompere o evitare un’aggressione. Se la reazione prosegue oltre quel momento, il confine con una risposta punitiva o ritorsiva diventa più difficile da distinguere. Per questo, secondo l’impostazione segnalata dall’ANM, la protezione dell’aggredito non può tradursi nell’autorizzazione preventiva di ogni comportamento successivo all’ingresso dell’aggressore.

Dalla riforma all’interpretazione della Cassazione
Il parere richiama anche il percorso interpretativo seguito dalla Corte di cassazione dopo le riforme del 2006 e del 2019. Il dato centrale di questo percorso è che le modifiche legislative non hanno cancellato i presupposti della legittima difesa. Anche nei luoghi considerati più esposti, la reazione continua a essere valutata in rapporto alla situazione concreta e alla funzione difensiva che deve svolgere.
In questa prospettiva, l’intervento della Cassazione è importante perché impedisce di leggere le riforme come una licenza generale a reagire. La presunzione o l’attenzione rafforzata per il contesto domiciliare non eliminano, nel ragionamento richiamato, la necessità di accertare che vi fosse un pericolo attuale e che la condotta fosse orientata a proteggere una persona o un diritto, non a punire l’aggressore.
La distinzione può apparire sottile, ma per chi impugna un’arma è decisiva. L’obiettivo della difesa è arrestare il pericolo; la ritorsione guarda invece a ciò che è già accaduto e tende a restituire il danno. Tra i due momenti possono passare pochi secondi, ma sul piano giuridico la differenza resta fondamentale. Il giudice deve poterla ricostruire senza che una formula automatica renda superfluo l’esame dei fatti.

I rilievi dell’Anm: necessità, proporzione e determinatezza
Le criticità segnalate dall’Anm riguardano anzitutto la necessità e l’attualità del pericolo. La prima impone di chiedersi se la reazione fosse indispensabile per fronteggiare l’offesa; la seconda richiede che il pericolo fosse presente nel momento dell’azione, non soltanto temuto o già cessato. A queste condizioni si aggiunge la proporzione, che serve a evitare che la risposta superi in modo ingiustificato la gravità dell’aggressione.
Un ulteriore elemento è la finalità difensiva. Non basta che l’azione si collochi nel domicilio o in un’attività: occorre che sia diretta a difendere, non a vendicare. Se “qualsiasi reazione” diventasse automaticamente non punibile, la verifica di questa finalità rischierebbe di perdere peso proprio nei casi più controversi, quelli in cui la minaccia iniziale si mescola con paura, concitazione e desiderio di punizione.
Il parere richiama inoltre il problema della determinatezza. Una regola penale deve consentire di comprendere, per quanto possibile, quali condotte siano vietate e quali siano consentite. L’espressione “qualsiasi reazione”, se non accompagnata da limiti chiari, può creare incertezza tanto per l’aggredito quanto per chi deve applicare la legge. La certezza del diritto non significa negare la complessità delle situazioni reali; significa offrire criteri leggibili per affrontarla.
Sul piano sovranazionale, il parere segnala anche il rapporto con l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto alla vita. L’uso della forza letale può essere compatibile con questa garanzia soltanto quando ricorrono condizioni di assoluta necessità. Il richiamo è rilevante perché una non punibilità automatica, svincolata dalla verifica del pericolo e della necessità, potrebbe risultare difficilmente conciliabile con un criterio che pretende il ricorso alla forza come ultima soluzione indispensabile.

Tre disegni di legge, un equilibrio da costruire
Il parere esamina insieme i ddl n. 167, n. 1532 e n. 1972, ma il loro impatto non è identico. Il n. 1972 assume un rilievo specifico perché interviene con la formula più ampia sulla reazione a un’aggressione a mano armata nel domicilio e nei luoghi di esercizio dell’attività. Il richiamo agli altri due testi mostra che il confronto parlamentare comprende proposte diverse per oggetto e intensità: non ogni modifica della disciplina produce lo stesso effetto sull’equilibrio tra difesa e responsabilità.
Il punto, allora, non è scegliere tra tutela dell’aggredito e certezza del diritto. Le due esigenze possono e devono convivere. Chi subisce un’aggressione deve poter contare su regole comprensibili e su una protezione effettiva; allo stesso tempo, la legge non dovrebbe trasformare il luogo dell’aggressione in una zona franca, né autorizzare automatismi capaci di confondere la difesa con la ritorsione.
Una disciplina equilibrata deve lasciare spazio alla realtà dei fatti, senza abbandonare criteri verificabili: pericolo attuale, necessità, proporzione e finalità difensiva. Sono questi limiti, non una formula indistinta, a rendere credibile la tutela di chi si difende. Per i cittadini armati, per gli operatori economici e per chi si occupa di sicurezza, la certezza più utile non è la promessa che ogni reazione sarà lecita, ma la conoscenza di regole chiare che indichino quando la forza serve ancora a difendere e quando, invece, rischia di diventare una punizione.