Abusi edilizi e “cattive frequentazioni” non bastano per togliere il porto d’armi

Il Tar Campania ha accolto il ricorso di un cittadino che si era visto negare il porto di fucile per Tiro a volo dalla questura di Caserta perché aveva in passato ricevuto due denunce per abusi edilizi e perché trovato in compagnia occasionale di pregiudicati

Con sentenza n. 129 del 7 gennaio 2025, la sezione Quinta del Tar della Campania ha accolto il ricorso di un cittadino che si era visto negare dalla questura di Caserta il rilascio del porto di fucile per Tiro a volo. La questura aveva addotto, tra le motivazioni a supporto del diniego, due arresti subiti trent’anni prima (conclusi con proscioglimento), nonché due denunce per violazioni in materia edilizia (concluse entrambe con proscioglimento per prescrizione) e tre controlli di polizia, compiuti tra il 2008 e il 2015, nei quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di pregiudicati.

I giudici hanno accolto il ricorso, argomentando che “la circostanza che il ricorrente (peraltro in epoca molto remota e, nel primo caso, quando era ancora minorenne) sia stato tratto in arresto non può essere considerata indicativa di assenza di buona condotta trent’anni dopo, tanto più che non si è tenuto conto degli esiti dei relativi procedimenti penali (conclusisi con archiviazioni secondo quanto affermato dal ricorrente e non contestato dall’amministrazione); anche i procedimenti penali per violazioni in materia edilizia (a prescindere dal loro esito) presentano uno scarso rilievo indiziante ai fini della valutazione circa l’affidabilità in ordine all’uso delle armi, trattandosi di reati che al massimo attengono allo svolgimento dell’attività professionale e non possono essere considerati indice di una indole violenta o di uno scarso autocontrollo, almeno in assenza di ulteriori elementi istruttori che ciò inducano a ritenere. Mutatis mutandis considerazioni analoghe valgono per i controlli di polizia in occasione dei quali il ricorrente era in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia; per ciascuno di questi episodi, infatti, il ricorrente ha offerto una spiegazione plausibile e non contestata dall’amministrazione, che consente di escludere che egli frequenti abitualmente soggetti dediti alla commissione di reati e che da tali frequentazioni possa presumersi il pericolo di abuso delle armi. Il punto merita una puntualizzazione legata alla circostanza che qualsiasi soggetto, per le ragioni più varie (lavorative, personali e familiari, sociali etc. …), può trovarsi – spesso del tutto occasionalmente e inconsapevolmente – in compagnia di persone che conosce superficialmente e non frequenta abitualmente e delle quali, quindi, può non conoscere precedenti penali e di polizia; di conseguenza il fatto che una persona in occasione di un controllo delle forze di polizia sia stato trovato in compagnia di soggetti con precedenti può sì essere considerato sintomatico di non buona condotta ma una simile valutazione deve essere operata in modo prudente, considerando anche altri elementi significativi che ragionevolmente inducano a ritenere l’esistenza di un collegamento non meramente occasionale; nel caso all’esame, la pluralità dei controlli richiamati non dà alcuna garanzia che questi collegamenti stabili e non occasionali fossero sussistenti; due di essi hanno infatti una chiara genesi nell’attività del ricorrente che, quale professionista operante nel settore edile, ha evidentemente clienti che ricorrono alle sue competenze e deve avere contatti con le amministrazioni competenti al rilascio di titoli edilizi e al controllo sull’attività edilizia; nell’ambito di queste relazioni professionali può accadere che vi siano contatti con soggetti aventi precedenti ma è ragionevole supporre che di questi ultimi il ricorrente non fosse neppure al corrente; il terzo controllo (quello apparentemente più “allarmante” trattandosi di soggetto con precedenti in materia di stupefacenti) si riferisce parimenti a un contatto a carattere occasionale e l’amministrazione non ha contestato le circostanze in cui è avvenuto come narrate dal ricorrente”.