Con sentenza n. 646 del 24 aprile, il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dal Tiro a segno nazionale di Pavia, in merito al provvedimento di inagibilità al tiro disposto dal I reparto infrastrutture dell’Esercito che, come è noto, ne ha comportato la chiusura ormai da diverse settimane.
Svariati erano i motivi alla base del ricorso, tra i quali l’avere subìto un provvedimento di inagibilità malgrado, rispetto a cinque anni prima (l’agibilità dura infatti un lustro), nulla fosse mutato nelle infrastrutture e nelle attività di tiro che perdurano da oltre 100 anni.
In realtà i giudici del Tar non sono entrati nel merito della questione, limitandosi ad accogliere il ricorso sulla base del fatto che il I reparto infrastrutture avrebbe comminato l’inagibilità senza prima inviare formale preavviso di rigetto, in violazione della normativa sulla trasparenza amministrativa.
In ogni caso, è un primo fondamentale passo in avanti per la salvaguardia dell’attività del tiro, con particolare riferimento alle fondamentali attività istituzionali portate avanti dai Tsn.