L'Anpam (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili – Confindustria) ha emanato un comunicato nel quale contesta con forza la legittimità del decreto 91/2014, specialmente nella parte in cui si parla della limitazione a due colpi dei caricatori delle carabine semiautomatiche.
"L'Anpam", si legge nel comunicato, "in riferimento alla limitazione dei colpi dei fucili semiautomatici prevista dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (Art. 16 – comma 2), si sta adoperando con forza affinché in sede di conversione in Legge del decreto, si proceda alla cancellazione della norma. In caso non si riesca ad ottenere la totale eliminazione si cercherà, in estrema ipotesi, quantomeno di apportare una modifica del testo che conservi la limitazione solo per la caccia ma ad esclusione di quella ordinaria al cinghiale. In particolare Anpam sottolinea che non vi è alcun obbligo internazionale di limitare i serbatoi delle armi semiautomatiche ad anima rigata utilizzate per la caccia, soprattutto per quanto riguarda il cinghiale comune. In effetti gli unici ungulati idonei a essere cacciati in Italia in regime di caccia ordinaria mediante l’uso di fucili e carabine ad anima rigata sono proprio il cinghiale maremmano, Sus scrofa majori, e il cinghiale centroeuropeo Sus scrofa scrofa. Gli altri ungulati presenti sono in generale soggetti a regimi speciali di caccia di selezione, effettuate dagli enti pubblici di controllo. Anpam ribadisce che non esiste alcuna norma internazionale che imponga all’Italia di limitare il numero di colpi nella caccia di tali specie di cinghiale, mentre il cinghiale sardo (Sus scrofa meridionalis), è l'unico suide protetto dalla Convenzione di Berna, per il quale invece la limitazione del numero di colpi sarebbe obbligatoria. Anche la cosiddetta “direttiva habitat” (92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) non contiene alcuna norma che imponga tale limitazione per la caccia di tali specie. Difatti, l’articolo 15, al primo comma, vieta i mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato VI, quindi anche l’uso di “Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce”, ma solo con riferimento alle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a, dove i suidi sono assenti, e gli unici Artiodactili compresi sono alcuni bovidi, taluni non presenti sul territorio nazionale (Capra pyrenaica), una totalmente esclusa dal prelievo venatorio (Capra ibex – Stambecco), e l’ultima (Rupicapra rupicapra – Camoscio) soggetta al solo regime di selecontrollo, ossia a un regime di prelievo effettuato da regioni e province per esclusive finalità di tutela e conservazione, nel quale generalmente le armi automatiche sono escluse. L’Anpam ritiene, in conclusione, che la norma dovrebbe essere oggetto di ripensamento e cancellazione, obiettivo per il quale l’Associazione si sta impegnando su tutti i fronti possibili e con il massimo sforzo".