Assoarmieri ha diffuso un comunicato nel quale esplicita l’interpretazione dei legali di Anpam e Cesdea sull’attività delle armerie nelle zone rosse
Assoarmieri è impegnata in prima fila in questo difficile periodo di restrizioni alle attività per il contenimento del rischio di contagio da Covid e ha attivato i consulenti giuridici dell’Anpam (l’Associazione nazionale dei produttori di armi e munizioni sportive e civili) e del Cesdea (Centro studi di diritto europeo sulle armi) al fine di fornire un concreto modus operandi per le armerie e, in particolare, per quelle che si trovano nelle regioni classificate “zona rossa” secondo la tripartizione tra zone gialle, arancioni e rosse fatta propria dal Dpcm emanato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte lo scorso 3 novembre.
Assoarmieri è prontamente intervenuta presso il Ministero dell’Interno per confermare la propria interpretazione di quanto contenuto nell’allegato 23 del Dpcm, in merito al “Commercio al dettaglio”, che individua tutte le attività per cui è esclusa la chiusura nelle zone “rosse” (scenario tipo 4) e che fa espresso riferimento, tra queste, al Commercio al dettaglio di articoli sportivi e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.
“A nostro avviso”, ha dichiarato Assoarmieri nel proprio comunicato, “anche sulla base delle interpretazioni dei legali di Anpam e Cesdea, le armerie rientrano in tale casistica e pertanto, nella misura in cui effettuano vendita al dettaglio di articoli sportivi e articoli per il tempo libero, possono rimanere aperte anche nelle regioni c.d.“rosse”. Questo discorso vale ancor di più per quelle armerie che hanno, tra i codici Ateco della propria attività, anche quello relativo alla vendita di prodotti sportivi. A questo aggiungiamo che, anche per le zone individuate nello “scenario di tipo 4” menzionato all’art.3, nelle “ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto“ non sono indicate come sospese (ed è questo l’elemento essenziale) le attività produttive. Preso atto che le attività prevalenti delle armerie sul territorio italiano e in particolar modo nelle zone rosse attengono a quell’attività d’impresa che è la “riparazione mediante revisione generale meccanica completa e rimessa a nuovo di armi“ e che tale attività rientra nella categoria generale della “riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature”, sulla base di queste premesse di natura giuridica Assoarmieri suggerisce a ogni singola armeria che volesse svolgere la propria attività di collaudo di armi spostandosi dal luogo dell’armeria presso i poligoni di tiro individuati, di richiedere alle locali Prefetture l’autorizzazione a procedere, ritenendo tale attività nelle “comprovate esigenze lavorative“ di cui all’art.3 comma 4 lettera a) del Dpcm citato, sempre nella stretta osservanza delle prescrizioni di sicurezza e di distanziamento richieste e disposte dall’attuale emergenza epidemiologica da Covid -19. Ai fini di un’efficace e corretta implementazione delle misure, sarà anche indispensabile che tutta l’attività realizzata in questo contesto dall’armeria per adeguarsi a tali prescrizioni trovi corrispondenza in un’adeguata reportistica dei presidi e azioni messe in atto. Ribadiamo infine che le indicazioni sopra riportate devono considerarsi suggerimenti di Assoarmieri in base alla lettura dell’ultimo Dpcm e relativi allegati e, pertanto, potranno essere suscettibili di future modifiche, a seguito di comunicazioni ufficiali da parte del ministero dell’Interno che sarà nostra cura comunicarvi appena in nostro possesso”.