Grazie alla pubblicazione sul sito del Banco di prova di una riclassificazione di un’arma, si comincia a dipanare la nebbia su quali armi facciano parte della categoria europea “A8”
All’indomani dell’entrata in vigore del decreto legislativo 104 del 2018 (14 settembre scorso), che ha dato recepimento alla direttiva 2017/853, si è posto il problema di come interpretare la definizione delle armi della categoria europea “A8”, data dalla direttiva ma anche “distorta” dalla circolare interpretativa emanata dal ministero dell’Interno due giorni prima dell’entrata in vigore del decreto. La definizione data dalla direttiva europa è che sono armi della categoria A8 (non più acquistabili dai cittadini dopo il 13 giugno 2017, salva una limitata eccezione per una specifica licenza di collezione) le armi da fuoco “lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi”. Avendo la circolare esplicativa del ministero tralasciato misteriosamente e inquietantemente la parola “lunghe”, molti si chiedevano se anche le armi classificate corte, ma destinate a essere imbracciate (come i vari Ar15 “pistol”, l’H&K Mp5 eccetera), potessero malauguratamente rientrare nella categoria A8, nel momento in cui fossero dotati di un calcio capace di portare la lunghezza totale sopra il 600 mm da esteso e sotto i 600 da collassato o ripiegato.
A dissipare i dubbi è però giunta la pubblicazione sul sito del Banco di prova della prima riclassificazione (secondo le nuove categorie europee) di una di queste armi, cioè la Cz Scorpion Evo 3 S1, che con il codice di classificazione 13_00440s1c è stata ufficialmente dichiarata in categoria A7 (in quanto nella scheda risulta con caricatore da 25 colpi) e non A8. Si può di conseguenza concludere che il Banco di prova abbia correttamente ritenuto di orientarsi su una lettura letterale della direttiva europea, considerando come A8 solo eventualmente le armi lunghe (quindi con canna di lunghezza superiore a 300 mm) che possano essere ridotte a meno di 600 mm ripiegando o togliendo il calcio senza attrezzi. Una buona notizia!