Il senato ha convertito in legge, con voto di fiducia, il decreto legge n. 77 (cosiddetto decreto semplificazioni): approvato anche l’articolo 39 quater che dispone la comunicazione alla Ps dei casi di Tso, per il divieto di detenzione armi. Iniziativa del deputato Pd Umberto Buratti, che lo ha presentato nel passaggio di conversione alla Camera, questo emendamento detta alcune disposizioni in tema di comunicazione alle forze di polizia dell’adozione nei confronti di un cittadino, di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono far venire meno l’idoneità al possesso di armi e delle relative licenze. “Il testo”, ha commentato Assoarmieri, sembra essere in linea con il principio che vuole un maggiore dialogo tra le istituzioni pubbliche per permettere un intervento tempestivo verso coloro che detengono armi nel caso in cui, durante la validità del titolo, sia intervenuto un evento tale (Tso) da farli ritenere non più idonei alla detenzione”.
Di seguito, il testo presente nel sito della camera dei deputati, con il commento alle modifiche legislative intervenute.
Cosa è cambiato
L’articolo 39-quater, inserito in sede referente, detta alcune disposizioni in tema di comunicazione alle Forze di polizia dell’adozione nei confronti di determinati soggetti di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venir meno dell’idoneità all’acquisizione ed alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed al rilascio di qualsiasi licenza di porto d’armi. In premessa occorre ricordare che, al fine di dare piena attuazione alla Direttiva n. 853 del 2017, il D.Lgs. n 104 del 20183 reca alcune modifiche all’art. 38 TULPS4 in materia di certificazione medica per la detenzione di armi comuni da sparo. In particolare, l’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 104 detta una disciplina transitoria relativa alla modalità di rilascio dei certificati medici che a norma dell’art. 38 TULPS5 i detentori di armi devono presentare ogni 5 anni. Inoltre, ai sensi dell’art. 35, comma 7, del TULPS, si desume che, fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 204 del 2010,6 i detentori di armi comuni da sparo devono presentare un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di stato o del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool. Si rammenta che tale disciplina transitoria è ancora in vigore in quanto non è stato emanato il decreto ministeriale (decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’interno) di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 204 del 2010 al quale è rimesso disciplinare:
– le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore (di cui all’art. 35, comma 7, del TULPS);
– una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto stesso già detengono armi;
– definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici (delle Forze dell’ordine nei procedimenti finalizzati all’acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
Il comma 1 dell’articolo in esame apporta quindi alcune modifiche al citato articolo 6 del D.Lgs 204/2010, che integra la disciplina relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. La lettera a), con rifermento al tema dello scambio protetto dei dati informatizzati (cfr. supra) tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle forze dell’ordine, sostituisce tale locuzione con quella di uffici e comandi delle Forze di polizia.
Inoltre, il comma 1, lett. b) della disposizione in commento inserisce nel corpo dell’art. 6 del D. Lgs. n. 204 del 2010, n. 204 il comma 2-bis con la finalità di assegnare al decreto ministeriale sopracitato anche il compito di stabilire le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore (di cui all’art. 35, comma 7, del TULPS).
Il comma 2 della disposizione in commento, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. n. 204 del 2010 (come da ultimo modificato dal comma 1 della disposizione in commento), dispone che il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore (di cui all’art. 35, comma 7, del TULPS).
Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell’ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall’art. 39 del TULPS. Tale disposizione (1° comma) prevede che il prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Resta ferma la possibilità per l’ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.
Come funziona il Tso
Il trattamento sanitario obbligatorio – TSO è un istituto regolamentato dagli articoli 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, che prevedono la possibilità che un cittadino venga sottoposto a interventi sanitari in condizioni di ricovero ospedaliero contro la sua volontà “solo se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere”. Il TSO è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza (o del Comune dove la persona momentaneamente si trova). Il provvedimento deve essere firmato dal Sindaco (o da un suo delegato) entro 48 ore dalla richiesta avanzata da un medico e convalidata da un medico della struttura pubblica (generalmente l’Ufficiale Sanitario). Contemporaneamente, e comunque entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al Giudice Tutelare del locale Tribunale il provvedimento di Tso affinché, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi. In mancanza di convalida, che deve essere effettuata entro le 48 ore successive, il provvedimento di Tso decade. Il Giudice Tutelare può anche non convalidare il provvedimento annullandolo. Il Tso ha la durata di 7 giorni. È possibile che il sanitario responsabile richieda una proroga del trattamento formulando
tempestivamente una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, che a sua volta deve informarne il giudice tutelare per la convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette. Analogamente il sanitario deve comunicare eventuali modifiche sulla necessità e sulla praticabilità del trattamento. Chiunque (la persona sottoposta al trattamento, un congiunto o un estraneo) può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento di Tso. Il sindaco deve pronunciarsi entro dieci giorni. La sua decisione deve essere comunicata al Giudice Tutelare per la eventuale convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette.