
La sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha disposto con ordinanza l’archiviazione per non aver commesso il fatto, nei confronti di un cittadino che era stato denunciato perché nell’abitazione in cui dimorava, erano state rinvenute una pistola e una katana, priva di filo ma con punta acuminata, di proprietà del defunto padre. A fronte della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero per particolare tenuità del fatto, il cittadino per tramite del suo difensore si è opposto, richiedendo quindi l’archiviazione per non aver commesso il fatto.
L’aspetto interessante (e determinante ai fini della conclusione processuale della vicenda) è che l’indagato non aveva mai accettato l’eredità paterna, esprimendo anzi rinuncia nei confronti di essa, con un atto notarile. Quindi al di là del fatto che risultasse dimorante in essa, in realtà la nuda proprietà era andata alla figlia del defunto e l’usufrutto alla vedova. Ulteriore elemento determinante è stato relativo al fatto che l’indagato non aveva neanche la chiave per l’apertura della cassaforte che, infatti, è stato necessario forzare per riuscire a identificare la pistola in essa contenuta.
Nell’ordinanza di proscioglimento, il giudice ha considerato che “secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, non è sufficiente la mera conoscenza della sua presenza, né la disponibilità non esclusiva del luogo in cui essa è rinvenuta, in quanto il concetto di detenzione implica, per sua natura, l’esistenza di un rapporto di fatto con la “res”, caratterizzato da una minima perduranza e un’apprezzabile, autonoma disponibilità della stessa, valevole a consentire l’esercizio di poteri di custodia, di controllo o di utilizzo (cfr. Sez. 6 – , Sentenza n. 28004 del 10/07/2026 – dep. 24/07/2026 ) Rv. 290435 – 01). Analogo discorso deve estendersi alla katana in sequestro in riferimento alla quale, peraltro, per inciso, non sarebbe configurabile il delitto di cui all’art. 2 e 7 L.865/67, come modificati dall’art.10 e 14 L.497/74, ma al più il reato di cui all’art.697 c.p”.



