Baldissero d’Alba: è già pasticcio (mediatico)

Quando un cittadino perde il diritto a essere processato in un'aula di giustizia e finisce per essere tirato per la giacca come preteso emblema di una fazione, da un lato quella dei giustizieri, dall'altro quella del popolo del “volemose bene”

Venghino siori, venghino, che l’ennesimo processo mediatico è appena cominciato! Parliamo della vicenda svoltasi pochi giorni fa a Baldissero d’Alba, nel cuneese, dove l’autotrasportatore Roberto Mollo ha sparato ad alcuni intrusi introdottisi in una proprietà privata, uccidendo uno di essi.

Da giurista e criminologo, ormai con qualche pelo bianco sul mento, ho imparato da tempo che qualsiasi vicenda giudiziaria assurga agli onori della cronaca lo fa per una ragione sola: veicolare un messaggio non fraintendibile alle masse (noi) per condizionarne il comportamento, promuovendo o al contrario scoraggiando qualcosa.

E lo strumento più efficace in questo senso è sicuramente l’inoculazione di paura: le emozioni di base, infatti, sono il motore di ogni nostro comportamento, seguendo un processo quasi sempre inconscio, per carità, ma funzioniamo proprio così.

E non c’è niente come paura e sensi di colpa per far tenere giù il becco a tutti quanti. Dunque, abbiate paura che qualcuno vi entri in casa nottetempo, ma abbiate anche paura di difendervi…

Nel caso di Baldissera d’Alba, però, il grottesco sembra promettere bene sin dalle prime battute, almeno stando a quanto riporta la cronaca.

Cosa vuol dire valutare la legittimità di un comportamento?
Partiamo da un presupposto: il fatto in questione consiste nel comportamento di un uomo, del quale occorre valutare la legittimità. La premessa sembrerà banale e scontata, ma il primo irrinunciabile passo di ogni grande viaggio è stabilire con chiarezza meta finale e rotta da seguire.

Come abbiamo precisato più volte, la valutazione di legittimità di un comportamento umano è operazione estremamente lineare: si tratta di comprendere bene le dinamiche di un fatto della vita e di conoscere bene l’impianto normativo che quel fatto disciplina, nel caso di una norma penale ovviamente vietandolo e punendolo. Si dice, infatti, che il legislatore prevede un fatto in via generale e astratta. Poi, si tratta di sovrapporre fatto concreto e comportamento genericamente previsto come vietato e vedere se coincidono.

L’operazione è dunque schematizzabile in maniera davvero lineare. In concreto, però, ovviamente evidenzia tutta la sua delicatezza e criticità, presupponendo che si conoscano in profondità da un lato le norme e dall’altro lato le dinamiche dell’umano comportamento.

Ebbene, da tutto quanto sta emergendo circa questo episodio, non è stato possibile scorgere nemmeno una parola utile a ricostruire e comprendere il comportamento umano né a descrivere e comprendere l’eventuale applicabilità delle norme che lo disciplinano.

La conseguenza? La prima e più immediata impatta pesantemente sulla posizione di Roberto Mollo, indagato per l’uccisione di un malvivente albanese e anche per il tentato omicidio dei suoi tre complici, datisi alla fuga.

Solo stando alla prima pagina dei risultati di ricerca di Google, hanno detto la loro il parroco, il sindaco, il vicino di casa, il procuratore, il presidente del Senato e chi più ne ha più ne metta…

Il cortile di casa di Mollo sì è così trasformato, in un attimo, da uno scenario difensivo meritevole di approfondimento in sede giudiziale, alla pista centrale del circo della politica e dell’opinione pubblica, all’interno della quale si alternano leoni e clown, tutti accomunati dallo scopo di attirare tutta per sé l’attenzione del pubblico estasiato e di cavalcare l’onda per promuovere la propria ideologia.

Peccato che un approccio ideologico sia ammissibile solo nel momento in cui uno Stato legifera, poiché lo fa secondo principi che, questi si, esprimono indirizzi di politica legislativa.

Non in un’aula di giustizia.

L’ipotesi “colpo alle spalle”
Uno dei temi sicuramente determinanti per chiarire eventuali responsabilità riguarda l’ipotesi che Mollo abbia sparato ai malviventi mentre questi si davano alla fuga. La circostanza è senza dubbio uno dei temi centrali ai fini della valutazione della legittima difesa.

Peccato che, però, i contributi riportati dalla cronaca non abbiano né fondamento né finalità squisitamente giuridiche, finendo esclusivamente per favorire un etichettamento di Mollo quale giustiziere oppure cittadino che ha esercitato il suo diritto di difendersi legittimamente, a seconda delle visioni aprioristiche di chi ha rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Ed è questo uno dei cancri principali: la formazione di un convincimento a priori dell’opinione pubblica, che si trasforma in presa di posizione politica che, a sua volta, rischia di esercitare pressioni indebite su chi deve decidere esclusivamente secondo il meccanismo spiegato sopra.

Dunque, da più parti si legge che ci si trova in attesa degli esiti dell’autopsia e degli accertamenti balistici. L’autopsia, come è ovvio, ben potrà stabilire le cause del decesso, se mai vi fosse qualche dubbio.

La perizia balistica, invece, ben potrà chiarire quale sia stato il punto preciso dal quale sono stati esplosi i colpi di pistola. Allo stato, però, pare che i bossoli siano stati rinvenuti nell’area del balcone al primo piano, circostanza che senz’altro potrà contribuire, insieme a numerose altre, al convincimento dell’esistenza di una volontà omicidiaria o meno e, in ipotesi, della sua legittimità o meno.

Non certamente la sola presenza di un eventuale foro di entrata sulla parte posteriore del corpo e di uscita sulla parte frontale.

Le circostanze che portano a simili risultati di balistica terminale, infatti, sono numerose e certamente non si riducono all’ipotesi di colpi esplosi alle spalle di un individuo in fuga.

Hollywood vs. reality
Proprio ad argomentare in questo senso, già nei primi anni 2000 fece la comparsa sul web un video voluto dall’allora procuratore della città di Eugene, USA, dal titolo “Hollywood vs. reality” a mezzo del venivano posti seri interrogativi sull’equazione “presenta foro di entrata sulla schiena e dunque è stato attinto alle spalle”. La fisiologia degli stati di stress, di risposta istintiva ad una situazione di pericolo ed il dinamismo di uno scenario simile, infatti, contemplano numerose ipotesi che giustificano simili risultati di balistica terminale, senza che necessariamente il soggetto sia stato attinto alle spalle.

Dunque, sicuramente un importante elemento investigativo. Non di certo la prova “provata” dell’assenza dei presupposti della legittima difesa.

Da quale distanza ha sparato?
In ogni caso, al momento in cui si scrive, sembra che venga anche contemplata l’ipotesi secondo la quale il malvivente sarebbe stato attinto dal colpo di pistola non in prossimità del perimetro del cortile, dov’è stato rinvenuto il corpo, ma a una minore distanza da Mollo e che poi, una volta ferito, abbia tentato la fuga accasciandosi però sul confine della proprietà.

Ancora una volta, l’aspetto deteriore è il tentativo della stampa di profilare Mollo come colpevole sin da ora in funzione di elementi che, come qui si cerca di argomentare, sono ancora tutti da verificare e che poi saranno da valutare giuridicamente.

La residenza anagrafica di Mollo
Sempre la cronaca della stampa generalista, poi, continua etichettando Mollo come colpevole per il fatto di aver portato la sua pistola fuori della residenza anagrafica, ancora una volta dimostrando di non avere nemmeno la decenza di documentarsi su di una normativa di settore prima di commentarla.

In sostanza, Mollo avrebbe denunciato la detenzione dell’arma presso la sua attuale abitazione e residenza, avendola però trasferita presso la nuova abitazione in corso di ristrutturazione senza aver denunciato la variazione del luogo di detenzione.

Come invece ben noto ad ogni legittimo detentore di armi:

  • la custodia delle stesse deve avvenire nel luogo dichiarato nella denuncia di detenzione, a nulla rilevando il puro dato della residenza anagrafica
  • averne trasferito la detenzione da un luogo ad un altro non inficia l’ipotesi di legittima difesa, integrando semmai altri e diversi illeciti (anch’essi da comprovare).

L’eventuale abilità di Mollo nel tiro
Addirittura, in un contributo viene riportata l’affermazione secondo cui al vaglio degli inquirenti sarebbe anche l’eventuale abilità di Mollo nel tiro.

Nulla di anomalo nel fatto che gli organi preposti approfondiscano, tra l’altro, l’eventuale capacità tecnica di Mollo di attingere un individuo in movimento a una distanza superiore a 30 metri (questa, pare, la distanza tra il balcone e il luogo di rinvenimento del corpo). Ciò che ancora una volta è da contestare con fermezza, però, è la costruzione linguistica e il contesto in cui la stampa trova il modo di infilare questa informazione, ancora una volta tendenziosamente gettando ombre a priori sulla figura di Mollo che, lo si ribadisce, dovrà subire un processo penale all’interno del quale verranno valutate le sue responsabilità. Non prima.

Qual era l’obiettivo del gruppo criminale?
Anche su questo punto, in più di un contributo si rinviene, sempre in contesti lessicali tesi a gettare discredito, l’interrogativo se il gruppo criminale intendesse introdursi nell’abitazione oppure se fosse stato orientato sulla sottrazione dei materiali da costruzione presenti nel cortile.

Ancora una volta, l’informazione è di per sé irrilevante ai fini della valutazione delle responsabilità penali di Mollo, poiché esistono specifiche ipotesi in cui la legittima difesa è contemplata anche a protezione dei propri beni, come proveremo ad argomentare nelle conclusioni.

Agire per paura
Una delle dichiarazioni meno comprensibili, almeno nella forma riportata dalla stampa, viene attribuita al procuratore di Asti, il quale avrebbe dichiarato “Plausibile abbia agito per paura, si cerca di applicare criteri di interpretazione indulgenti”.

È fuori di dubbio, e lo si è premesso anche a queste riflessioni, che le emozioni determinano il comportamento umano. L’analisi che viene richiesta in queste sedi, però, dovrebbe spingersi oltre l’ovvio. Non vi è dubbio sullo stato di paura e in ogni caso attivazione emotiva in cui si trova una persona coinvolta in quello scenario suo malgrado. Ciò che andrà appurato, però e a parere di chi scrive, non sono le emozioni del momento, ma le condotte (pur figlie delle emozioni) conformi a legge oppure no.

Difficile da commentare, invece, l’affermazione secondo la quale l’autorità applicherebbe criteri di “interpretazione indulgenti”. Non c’è bisogno di indulgenza, ma solo di giustizia. E, ancora una volta, esprimere un concetto del genere significa tacitamente etichettare sin da ora Mollo come colpevole bisognoso di indulgenza. Mollo non ha bisogno di indulgenza, ha solo bisogno che chi sarà chiamato a giudicare conosca a fondo sicuramente le norme, ma anche le dinamiche dei fatti della vita umana.

È comprensibile che anche il procuratore sia soggetto a enormi pressioni. Viene, però, in mente solo l’espressione «Un bel tacer non fu mai scritto» del poeta Badoer.

La legittima difesa “domiciliare”
L’art. 52 del codice penale prevede che non sia punibile, in presenza di alcuni presupposti, una condotta che, in potenza, sarebbe reato: i presupposti sono la presenza di un pericolo sia attuale, di una costrizione nell’aver agito come si è agito e che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nella parte introdotta nel 2006 e denominata “legittima difesa domiciliare”, prevede poi:

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, (violazione di domicilio, n.d.a.) sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo (tra offesa e difesa, n.d.a.) se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità:
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

In breve, mentre la parte iniziale dell’articolo sancisce i presupposti della attualità del pericolo, della costrizione e della proporzionalità tra offesa e difesa affinché quest’ultima sia legittima, questa seconda parte precisa che si ha sempre proporzione nei casi citati.

In che cosa deve consistere questa proporzione?

Non certamente, come da retaggio di un passato da dimenticare e come tuttora creduto da molti, nella proporzione sulla pura potenzialità offensiva di uno strumento, come nel tipico esempio coltello contro coltello e pistola contro pistola, quasi ci si trovasse a recitare la cavalleria rusticana o un film western.

Sia consentita anche in questo caso una brevissima nota polemica: l’introduzione di questa novella fu accompagnata da grande enfasi politica mentre in realtà, agli occhi del tecnico, si tratta solo di una maggior precisazione dei presupposti già da decenni presenti nell’articolo 52. Nulla di più.

A ogni buon conto, sorgono spontanee le seguenti riflessioni:

  • se pure Mollo avesse denunciato all’autorità di detenere l’arma in un luogo diverso dall’abitazione in cui l’ha impiegata è tutto da dimostrare il venir meno il concetto di “arma legittimamente detenuta”. A stretto rigore di norma, infatti, è difficile sostenere che l’arma non fosse legittimamente detenuta. Piuttosto si potrà dire che veniva custodita in un luogo diverso da quello risultante della denuncia, ma è aspetto difficile da considerare come importante ai fini della valutazione della legittima difesa
  • la norma ben consente di ritenere proporzionata la difesa all’offesa anche a protezione dei beni, a condizione che non vi sia desistenza da parte dei malviventi e vi sia anzi pericolo di aggressione. Queste saranno, in ipotesi, circostanze fondamentali da approfondire. Dunque, a che distanza da Mollo si trovava il malfattore? E a prescindere dalla distanza, in quale atteggiamento si trovava? Minacciava l’incolumità di Mollo, era già dedicato alla fuga o cos’altro?
  • inoltre, la norma consente di considerare proporzionate e offese difesa anche nel caso in cui sia stato necessario “respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Anche in questo caso, le valutazioni da fare sono molteplici e fondamentali. Mollo si è trovato nelle condizioni di respingere un’intrusione? Dunque, lo scenario era riferibile al momento ed al luogo in cui ha inizio l’introduzione nella proprietà altrui? E ancora, qual è il confine della proprietà? E infine, durante questa intrusione i malviventi hanno usato violenza o minaccia di far uso delle armi?

In conclusione
Chi scrive non era certamente presente. Ciò che l’onestà intellettuale consente di fare, quindi, è semplicemente un’operazione volta a comprendere l’ambito corretto all’interno del quale bisogna valutare la legittimità o meno di un comportamento e dunque porsi le domande giuste, non fornire risposte semplicistiche. Ciò che, invece, non è accettabile è che valutazioni di pancia, o peggio di comodo politico, vengano esternate a ridosso di fatti così delicati, rischiando di pesare sulle sorti di un giudizio più di un precedente specifico!

Le norme, se non più condivise da parte della generalità dei consociati, vanno novellate. Fino ad allora vanno applicate con rigore tecnico.