L’attuale normativa sui caricatori sembra fatta apposta per non essere capita. Torniamo a parlare dello specifico aspetto dell’obbligo di denuncia
Dal 2011 al 2018 sono entrati in vigore quattro distinti provvedimenti legislativi in materia di caricatori per armi corte e lunghe, che hanno comportato una sovrapposizione di regole, contro-regole, eccezioni tali da rendere la materia pressoché incomprensibile per cacciatori, tiratori, collezionisti e anche operatori di Ps preposti ai controlli e alle verifiche di polizia amministrativa. Cerchiamo di chiarire un aspetto specifico, che è quello dell’obbligo (o non obbligo, a seconda dei casi) di denuncia del caricatore.
Per molti anni, cioè fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 204 del 2010 (1° luglio 2011), i caricatori bisognava denunciarli tutti: che fossero grandi, piccoli, a un solo colpo o a 20 colpi. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo in questione, quest’obbligo è stato abolito e da quel momento non era più necessario denunciare alcun caricatore, né grande né piccolo.
L’obbligo di denunciare i caricatori è stato nuovamente previsto dalla legge “antiterrorismo” n. 43 del 2015, che ha modificato l’articolo 38 Tulps. In quel caso, però, si è introdotto un obbligo di denuncia solo parziale, nel senso che si è stabilito fosse necessario denunciare il possesso solo dei caricatori per arma lunga con capacità superiore a 5 colpi e per arma corta con capacità superiore a 15 colpi.
Infine, con il decreto legislativo n. 104 del 2018 (entrato in vigore il 14 settembre 2018), si è portato il limite rispettivamente a 10 colpi per l’arma lunga e 20 colpi per l’arma corta, che è l’attuale situazione vigente, almeno fino al prossimo giro di valzer.
Quindi, ricapitolando: se si posseggono caricatori per arma lunga con capacità di 10 colpi o meno, oppure per arma corta con capacità di 20 colpi o meno, NON è dovuta alcuna presentazione della denuncia. Se si posseggono caricatori per arma lunga con capacità di 11 o più colpi e per arma corta con capacità di 21 o più colpi, È NECESSARIO denunciarli entro 72 ore dall’acquisto. Chi si fosse perso l’ultimo capitolo dell’evoluzione normativa, e quindi aveva denunciato caricatori (per esempio) da 18 colpi per la sua pistola dopo l’aprile 2015, è giusto che sappia che dopo il 14 settembre 2018 potrà togliere dalla denuncia i suddetti caricatori, perché il limite di colpi è stato aumentato.
Un caso particolare è costituito dai caricatori inseriti nell’arma e non aggiuntivi rispetto a essa: a rigor di logica, infatti, nel momento in cui tali caricatori fossero di capacità superiore ai limiti stabiliti, non sorgerebbe comunque l’obbligo di denunciarli perché sono parte integrante dell’arma già denunciata, allo stesso modo della canna, dell’otturatore e della carcassa. In altre parole: sulla denuncia non si riporta di detenere “una canna, un otturatore, una carcassa e un caricatore di M14”, si denuncia di detenere “una carabina M14” che ovviamente integra tutte queste componenti.
Tutto ciò premesso, il consiglio che ci sentiamo di dare nel momento in cui ci si trovi in un frangente siffatto, è quello di specificare nella descrizione delle caratteristiche dell’arma sulla denuncia, che l’arma “è dotata di un caricatore con capacità superiore a 10 colpi (20 se corta) inserito”. Così ci si manleva dai pruriti anche del più solerte tra i funzionari di Ps…