Con sentenza n. 38416 del 20 settembre 2023, la prima sezione penale della Cassazione ha fissato un importante principio circa l’obbligo di denuncia dei prodotti esplodenti entro le 72 ore dall’acquisto. In particolare, i giudici hanno esplicitato il fatto che, nel caso in cui siano trovati nella disponibilità di un cittadino prodotti esplodenti dei quali non è stata ancora fatta denuncia, che l’acquisto risalga a oltre 72 ore prima è un fatto che deve essere provato dall’accusa e non deve, quindi, essere il cittadino a dimostrare di averli acquisiti meno di 72 ore prima.
La sentenza è scaturita da una perquisizione effettuata all’automobile del ricorrente, nella quale sono stati rinvenuti alcuni prodotti esplodenti. Il cittadino aveva, in realtà, acquistato gli artifici pirotecnici poco prima del controllo e stava procedendo al trasporto del materiale verso il luogo di deposito. L’accusa contestava, invece, che fossero trascorse già oltre 72 ore dall’acquisto, senza che fosse stata presentata regolare denuncia, senza peraltro presentare alcuna prova a sostegno.
I giudici hanno accolto il ricorso, argomentando che “la contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall’art. 679 cod. pen., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l’omissione dell’adempimento richiesto (Sez. 1, n. 30431 del 22/04/2010, Martella, Rv. 248308), ma il termine per la denuncia posto dall’art. 38 TULPS è di 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità dell’esplosivo, e da alcun elemento probatorio indicato in sentenza si arguisce che detto termine fosse già spirato all’atto del controllo su strada. Era onere del rappresentante dell’accusa, e non della difesa, provare tale dato, trattandosi di una componente del reato omissivo in esame, a fronte dell’allegazione dell’imputato di avere acquistato il materiale in questione poco prima del controllo”.