Con circolare 557/PAS/U/005452/10900(27)9 del 19 aprile 2021, il ministero dell’Interno dà conto di un recente pronunciamento del Tar del Lazio (non appellato dalla parte soccombente al Consiglio di Stato e, quindi, passato in giudicato), relativo al certificato medico che ogni 5 anni deve essere presentato all’autorità di Pubblica sicurezza da parte dei meri detentori di armi, quindi non per il rilascio o per il rinnovo del porto d’armi. Questo tipo di certificato è previsto dal decreto legislativo 104 del 2018 e, nello specifico, prevede che attesti l’assenza di vizi mentali in capo al richiedente, tali da menomarne anche temporaneamente la capacità di intendere e volere. Il precedente orientamento del ministero consisteva nel fatto che, come già è previsto per il rilascio e il rinnovo del porto d’armi, anche per questo tipo di certificato, il medico militare, della polizia o dei vigili del fuoco destinato a visitare il richiedente e a rilasciarlo fosse in servizio e non anche in quiescenza. Il Tar del Lazio ha dato sostanzialmente torto al ministero, specificando che per i meri detentori di armi, il decreto 104 del 2018 non specifica che i medici debbano essere in servizio per poter rilasciare la certificazione e, di conseguenza, sono da ritenersi validi a tutti gli effetti anche i certificati rilasciati dai medici militari in quiescenza.
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