Per il rilascio del porto d’armi occorre dimostrare la capacità tecnica e la legge prescrive che ciò possa essere fatto in due modi: con il congedo militare o con il certificato di idoneità rilasciato dai Tsn. Alcune questure, però, fanno un tantino di confusione…
Il rilascio del porto d’armi non è solo una questione di avere i requisiti psicofisici e legali (assenza di precedenti penali eccetera): la legge e, in particolare, l’articolo 8 della legge 110/75 prevedono che si debba dimostrare all’autorità di pubblica sicurezza anche di possedere la cosiddetta “capacità tecnica”, che detto in poche parole consiste nell’essere in grado di maneggiare un’arma con sufficiente sicurezza da non costituire un pericolo per sé o per gli altri. Ma come si fa a dimostrare la capacità tecnica?
L’accertamento della capacità tecnica è richiesto dall’articolo 8 della legge 110/75 per il rilascio del porto d’armi nonché per essere autorizzati alle attività di fabbricazione, raccolta, commercio, deposito e riparazione di armi. Per queste ultime è necessario svolgere un vero esame presso una commissione tecnica prefettizia, mentre per il rilascio del porto d’armi è possibile dimostrare l’idoneità tecnica in due differenti modalità: o tramite l’esibizione del congedo militare, oppure tramite il conseguimento del Certificato di idoneità al maneggio delle armi (Cima) rilasciato da un Tiro a segno nazionale dopo apposito corso teorico-pratico. Purtroppo, le sovrapposizioni legislative intervenute nel tempo (in particolare con il decreto legislativo 204 del 2010) hanno determinato una certa “confusione” nelle questure e prefetture, che con frequenza abbastanza desolante avanzano richieste perlomeno bislacche ai legali detentori di armi, con particolare riferimento al rinnovo (non al rilascio) del porto d’armi. Cerchiamo di fare chiarezza.
L’articolo 8 della legge 110/75, sesto comma, dice che “Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del Tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi”.
Cosa vuol dire questa frase? Molto semplicemente, che per dimostrare l’idoneità tecnica all’atto della presentazione dei documenti per il primo rilascio del porto d’armi (quindi NON per i successivi rinnovi) si può procedere in due modi: o si produce copia del congedo militare, che però abbia data non più vecchia di dieci anni addietro, oppure si produce il certificato di idoneità al maneggio delle armi (che peraltro oggi si concretizza in forma smaterializzata digitale, ciò che viene rilasciato è il “diploma”) rilasciato da un Tsn.
Attenzione, la struttura del comma non lascia particolare adito a interpretazioni: è SOLO il congedo militare che NON deve essere più vecchio di 10 anni, mentre il certificato di idoneità al maneggio NON è soggetto a questa limitazione e potrebbe, quindi, anche verosimilmente essere più vecchio di 10 anni. La locuzione “nei dieci anni antecedenti” si riferisce infatti strettamente a coloro i quali “hanno prestato servizio militare”, mentre il certificato di idoneità è preceduto da una disgiuntiva “o”. Anche perché volendo a tutti i costi attribuire i “dieci anni antecedenti” anche alla seconda parte della frase si otterrebbe il risultato assurdo che dimostrerebbero la loro capacità tecnica solo coloro i quali nei dieci anni precedenti alla presentazione dell’istanza per il primo rilascio di un porto d’armi, fossero stati così profetici da presentare il certificato di idoneità…
Una delle ragioni che ci hanno consigliato di dare una “rinfrescata” all’argomento è stata la notizia secondo la quale alcune questure, evidentemente provviste di funzionari con una spiccata fantasia interpretativa (sempre volta a rendere più difficili le cose per i cittadini, mai più semplici, sia chiaro), avrebbero iniziato a chiedere di sostenere nuovamente il corso per l’ottenimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi a chi si accinge a rinnovare il porto d’armi, una volta trascorsi oltre dieci anni dal primo rilascio (anche senza alcuna pausa intermedia). I casi che ci sono stati segnalati sono, per la verità, più d’uno.
Orbene, anche in questo caso la norma lascia pochi dubbi al riguardo: il comma “incriminato” dell’articolo 8 della legge 110/75 parla di obbligo di dimostrare la capacità tecnica all’atto della presentazione “della prima istanza”, quindi in occasione del rilascio del primo porto d’armi. Una volta che tale porto d’armi sia stato rilasciato, anche nel momento in cui un successivo rinnovo sia richiesto ad anni di distanza dalla scadenza del primo documento, NON è previsto (né quindi lecito) che l’autorità di Ps chieda nuovamente di dimostrare la fatidica capacità tecnica. E ciò, anche nel momento in cui per il primo rilascio del porto d’armi sia stato esibito il congedo militare e che quest’ultimo, nel frattempo, abbia oltrepassato i dieci anni dal rilascio. In caso contrario (ubi lex voluit dixit, avrebbero detto i latini), la norma avrebbe detto “coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione dell’istanza” e non “della prima istanza“. Questo è quanto, il resto sono, appunto, fantasie burocratico-ministeriali.
Per quanto riguarda i cittadini, appassionati d’armi, che si trovino nella condizione di aver ricevuto tali richieste da parte dell’ufficio di Ps all’atto del rinnovo, il consiglio è sempre di chiedere nello specifico in base a quale norma di legge viene effettuata tale richiesta, specificando i contenuti di questo articolo.