Federazione Italiana della Caccia, AnuuMigratoristi, Enalcaccia, Liberacaccia, Arci Caccia, Cncn riferiscono che "il lavoro comune ha consentito di giungere ad un risultato equilibrato che risponde alle procedure di infrazione sollevate dalla Comunità Europea coniugando scienza e tradizioni. Un piccolo segnale che auspichiamo sia portatore di quella serenità utile a trascorrere con maggior gratificazione le nostre giornate di caccia".
Si riporta di seguito il testo degli articoli 2, 4, 13, 21 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157 solo nelle parti così come modificate dalla presente legge (le parti modificate sono in corsivo):
Art. 2. Oggetto della tutela.
Omissis
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole.
2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.
Omissis
Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento
In vigore dal 10 febbraio 2002
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3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’art. 19-bis.
1 -bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell’Unione europea e non proibiti dall’allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l’esercizio dell’attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l’impiego misurato e la definizione delle quantità.
1 -ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.
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Art. 13 Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria
1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fi no a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.
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Art. 21 Divieti
1. E’ vietato a chiunque:
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m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea anche se importati dall’estero.
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