Con sentenza n. 34169 del 3 agosto 2023 (udienza del 28 aprile 2023), la sezione I penale della Cassazione ha svolto alcune considerazioni sull’attenuante per “lieve entità” nella detenzione abusiva di armi, attenuante prevista dall’articolo 5 della legge 895 del 1967. In particolare, un cittadino aveva proposto ricorso per Cassazione evidenziando, tra i motivi del ricorso, proprio la mancata applicazione dell’attenuante di lieve entità nei confronti della detenzione abusiva di un singolo revolver Smith & Wesson calibro .38 e di alcune cartucce. La Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso su questo specifico punto, argomentando che “Logica e coerente è la motivazione adottata dalla Corte territoriale, per disattendere il punto del gravame concernente la mancata concessione dell’attenuante ed art. 5 della legge 895 del 1967. La Corte, infatti, ha ritenuto non applicabile tale circostanza, in presenza di un’arma potenzialmente letale, quale quella rinvenuta nella disponibilità del (omissis); arma che si presentava, peraltro, in piena efficienza meccanica e balistica, oltre ad essere corredata di parecchie munizioni. Non sussiste il profilo di contraddittorietà dedotto con il ricorso, fondato sulla considerazione secondo la quale tutte le armi da sparo sarebbero – in maniera indistinta – dotate di attitudini potenzialmente lesive (e quindi, sarebbe improprio negare la sopra detta attenuante, sulla base di tale connotazione). Esistono, infatti, armi comuni da sparo che – essendo dotate di minore attitudine offensiva – rendono possibile l’applicazione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui all’art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, al porto ed alla detenzione ad essa relativa. Si pensi, ad esempio, alla pistola calibro 6.35, strumento riconducibile a tale categoria di inferiore attitudine lesiva (Sez. 1, n. 9842 dei 01/06/1987, Labate, Rv. 176673; Sez. 6, n. 7271 dei 19/12/2019, Ulisse, Rv. 278351). Tale non è, conformemente alla conclusione alla quale è correttamente pervenuta la Corte territoriale, la pistola calibro 38. L’impugnata decisione, pertanto, si sottrae sui punto a qualsivoglia stigma in sede di legittimità”.